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Decreto dirigenziale n. 191 del 08/07/2020

Terza fase di attuazione, ai sensi dell'art.1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.98, delle disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto individua la terza fase di messa in esercizio delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, in attuazione del d.lgs. n. 98/2017. Stabilisce da quali date le funzionalità del sistema CED/ACI diventano facoltative o obbligatorie per varie operazioni su motocicli e autovetture iscritte al PRA, inclusi immatricolazioni, trasferimenti di proprietà, duplicati, aggiornamenti dati ed esportazioni. Prevede inoltre il monitoraggio tecnico da parte della Direzione generale per la motorizzazione e rinvia a successiva circolare congiunta MIT-ACI per le istruzioni operative.

Terza fase di attuazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà

Terza fase di attuazione del documento unico di circolazione e di proprietà

Il decreto disciplina la terza fase di graduale attuazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, in attuazione dell’art. 1, comma 4-bis, del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 98. L’atto si colloca nel percorso di transizione verso il nuovo sistema DU, con messa in esercizio progressiva delle funzioni informatiche del CED in cooperazione applicativa con l’ACI, entro il termine finale del 31 ottobre 2020.

Base normativa e perimetro applicativo

Il provvedimento richiama la disciplina storica del PRA, il codice della strada, il regolamento di esecuzione, la normativa sullo sportello telematico dell’automobilista e le precedenti fasi di attuazione già disposte con i decreti del Capo Dipartimento n. 3 dell’11 febbraio 2020, n. 12 del 25 marzo 2020 e n. 146 del 21 aprile 2020. L’ambito materiale riguarda le operazioni su motocicli e autovetture in uso proprio iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.

Definizioni rilevanti

Ai fini del decreto sono definiti, tra gli altri:

  • c.d.s.: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  • DU: documento unico di circolazione e di proprietà;
  • STA: sportello telematico dell’automobilista;
  • CED: Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione;
  • DGT: Direzioni generali territoriali;
  • UMC: Uffici motorizzazione civile;
  • ACI: Automobile Club d’Italia;
  • PRA: Pubblico Registro Automobilistico;
  • CDPD: certificato di proprietà nativo digitale;
  • studi di consulenza: imprese e delegazioni ACI ex legge n. 264/1991.

Decorrenze delle procedure telematiche nella terza fase

Il decreto rende disponibili le nuove funzionalità secondo una scansione temporale precisa.

Dal 16 luglio 2020 sono attive in via facoltativa:

  • le istanze cumulative per immatricolazione, nazionalizzazione di veicoli nuovi e usati acquistati intracomunitariamente, trasferimento di proprietà e minivoltura, nei casi di atti di vendita cumulativi;
  • il rilascio del DU a nome di imprese e società di leasing, con annotazione dei dati di cui all’art. 91, comma 1, c.d.s., nelle ipotesi di immatricolazione e nazionalizzazione di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario in uso proprio e in locazione senza conducente;
  • le annotazioni sul DU relative alla locazione senza conducente, per tutte le tipologie di operazioni già disponibili alla data di entrata in vigore del decreto;
  • la ristampa del DU a seguito di rettifica d’ufficio di errori di digitazione nei dati contenuti nel DU rilasciato dagli UMC o dagli uffici PRA.

Dal 21 luglio 2020 diventano obbligatorie:

  • le operazioni di aggiornamento del DU da parte degli UMC conseguenti a variazione di dati;
  • le rettifiche di errori di digitazione nei DU rilasciati dagli studi di consulenza;
  • il rilascio del DU non valido per la circolazione conseguente a cessazione dalla circolazione per definitiva esportazione all’estero.

Dal 17 agosto 2020 l’utilizzo delle procedure già rese facoltative diventa obbligatorio, con una sola eccezione: le istanze cumulative restano facoltative fino al 1° settembre 2020, data dalla quale diventano anch’esse obbligatorie.

Esportazione e dismissione di procedure precedenti

Il decreto modifica in parte quanto previsto dal decreto n. 3 dell’11 febbraio 2020, consentendo dal 21 luglio 2020 il rilascio telematico del DU non valido per la circolazione in caso di definitiva esportazione del veicolo all’estero. Contestualmente, le procedure per i tagliandi di annullamento dei DU emessi in sede di cessazione dalla circolazione per esportazione verso Stati UE o non UE vengono dismesse dal 1° settembre 2020.

Monitoraggio, correzioni tecniche e istruzioni operative

La Direzione generale per la motorizzazione è individuata come centro unico di servizio competente per materia e deve vigilare sulla corretta applicazione del decreto. Essa effettua un monitoraggio continuo delle funzionalità telematiche, anche sulla base delle segnalazioni provenienti da DGT, ACI e associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e adotta in cooperazione applicativa con l’ACI i correttivi necessari per semplificare le procedure.

Sulla base degli esiti di tale monitoraggio, con successivo decreto dovranno essere individuate le ulteriori fasi di verifica e messa in esercizio delle altre procedure telematiche per il rilascio del documento unico, che prenderanno avvio dopo il 17 agosto 2020, sempre nel limite massimo del 31 ottobre 2020. Le istruzioni operative di dettaglio sono demandate a una circolare congiunta della Direzione generale per la motorizzazione e dell’ACI.

Allegato 1: quadro operativo delle operazioni

L’allegato 1 sintetizza, con tabelle, il regime delle operazioni obbligatorie e facoltative, distinguendo tra:

  • immatricolazione, trasferimento di proprietà, minivoltura e successione ereditaria;
  • cessazione della circolazione;
  • esportazione extra UE e verso UE;
  • immatricolazione di veicoli nuovi o usati di provenienza UE, anche in leasing;
  • rinnovo immatricolazione;
  • duplicato DU per sottrazione, smarrimento o distruzione, deterioramento e cancellazione dei dati di intestazione temporanea;
  • stampa e ristampa DU;
  • rettifica dati UMC e PRA;
  • variazione dati per UMC;
  • distruzione targa, furto, smarrimento e deterioramento.

L’allegato riporta inoltre una specifica tabella per le operazioni con atti di vendita cumulativi, nelle quali le stesse fattispecie risultano facoltative dal 16 luglio 2020 e obbligatorie dal 1° settembre 2020, con estensione alle diverse destinazioni d’uso indicate nel prospetto.

Punti principali

Base normativa e finalità

Il decreto attua l’art. 1, comma 4-bis, del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come introdotto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160. La finalità è completare in modo graduale, entro il 31 ottobre 2020, la riforma del documento unico di circolazione e di proprietà, mediante l’avvio progressivo delle procedure telematiche del CED in cooperazione applicativa con l’ACI.

Ambito di applicazione

Le disposizioni si applicano alle operazioni indicate dal decreto che riguardano motocicli e autovetture in uso proprio iscritti al PRA. Il decreto definisce inoltre i principali acronimi utilizzati: DU, STA, CED, DGT, UMC, ACI, PRA, CDPD e studi di consulenza.

Terza fase: decorrenze e obbligatorietà

Dal 16 luglio 2020 sono rese disponibili in via facoltativa diverse funzioni, tra cui istanze cumulative per immatricolazione, nazionalizzazione, trasferimento proprietà e minivoltura in presenza di atti di vendita cumulativi, rilascio del DU a nome di imprese di leasing e annotazioni sulla locazione senza conducente. Sempre dal 16 luglio 2020 è disponibile l’obbligo di ristampa del DU in caso di rettifica d’ufficio di errori di digitazione; dal 21 luglio 2020 diventa obbligatoria la gestione delle variazioni dati e delle rettifiche sui DU rilasciati dagli UMC. L’utilizzo delle procedure facoltative diventa obbligatorio dal 17 agosto 2020, salvo le istanze cumulative, per le quali l’obbligo scatta dal 1° settembre 2020.

Esportazione definitiva e dismissione di vecchie procedure

A decorrere dal 21 luglio 2020 le procedure telematiche sono utilizzate anche per il rilascio del DU non valido per la circolazione a seguito di cessazione dalla circolazione per definitiva esportazione all’estero. Le procedure relative ai tagliandi di annullamento dei DU emessi per esportazione verso Paesi UE o extra UE sono dismesse dal 1° settembre 2020.

Monitoraggio, istruzioni e gestione tecnica

La Direzione generale per la motorizzazione è incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del decreto e di monitorare costantemente la funzionalità delle procedure, anche tramite segnalazioni di DGT, ACI e associazioni di categoria. In base agli esiti del monitoraggio potranno essere individuate con successivo decreto ulteriori fasi di verifica e messa in esercizio, sempre non oltre il 31 ottobre 2020. Le istruzioni operative sono demandate a una circolare congiunta MIT-ACI.

Allegato tecnico sulle operazioni

L’allegato 1 contiene il quadro riassuntivo delle operazioni obbligatorie e facoltative, distinguendo tra uso proprio e uso di terzi da locare senza conducente e tra diverse causali operative (immatricolazione, trasferimento, cessazione circolazione, duplicati, stampa e ristampa DU, distruzione targa, furto, smarrimento, deterioramento, esportazione, ecc.). È inoltre riportata una tabella specifica per le operazioni con atti di vendita cumulativi, con decorrenze differenziate: facoltativo dal 16 luglio 2020 e obbligatorio dal 1° settembre 2020 per le fattispecie elencate.

Come è indicizzato

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