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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/241

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

Normativa europea32021R0241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, pilastro finanziario di NextGenerationEU, con l’obiettivo di sostenere riforme e investimenti negli Stati membri dopo la crisi COVID-19. Il sostegno è condizionato alla presentazione e all’approvazione di piani nazionali coerenti con il semestre europeo, con i sei pilastri del dispositivo e con le transizioni verde e digitale. L’erogazione avviene sulla base di traguardi e obiettivi, con forti meccanismi di controllo, trasparenza, tutela degli interessi finanziari dell’Unione e collegamento alla sana governance economica.

Istituzione del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) per finanziare riforme e investimenti degli Stati membri collegati alla ripresa post-COVID-19, alla resilienza e alle transizioni verde e digitale.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione che presentano alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza ai fini di ottenere un contributo finanziario non rimborsabile e, se richiesto, un prestito. Copre riforme e investimenti pubblici strutturati in un pacchetto coerente, avviati dal 1° febbraio 2020, nei sei pilastri del dispositivo; possono essere inclusi progetti transfrontalieri o multinazionali, contributi a InvestEU e allo strumento di sostegno tecnico entro i limiti previsti, nonché misure di assistenza tecnica e preparazione/monitoraggio. Restano rilevanti le esclusioni implicite derivanti dai principi orizzontali: il sostegno non sostituisce, salvo casi debitamente motivati, la spesa nazionale corrente; finanzia solo misure che rispettano il principio "non arrecare un danno significativo"; non può coprire due volte lo stesso costo insieme ad altri programmi UE; devono essere rispettate le norme sugli aiuti di Stato e la normativa UE/nazionale applicabile.

Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

Il regolamento crea il principale strumento di finanziamento del programma NextGenerationEU per sostenere la ripresa economica e sociale dopo la pandemia da COVID-19. La logica di fondo è quella di combinare riforme e investimenti pubblici con un meccanismo di erogazione basato sui risultati, fortemente agganciato al semestre europeo e alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Finalità e architettura del dispositivo

Il dispositivo è concepito per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale, migliorare la resilienza degli Stati membri e rafforzare la capacità di risposta alle crisi. Il regolamento insiste sulla necessità di orientare la ripresa verso la transizione verde e digitale, la crescita sostenibile e l’autonomia strategica dell’Unione in un’economia aperta.

Il meccanismo è costruito attorno a sei pilastri:

  • transizione verde;
  • trasformazione digitale;
  • crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
  • coesione sociale e territoriale;
  • salute e resilienza economica, sociale e istituzionale;
  • politiche per la prossima generazione, l’infanzia e i giovani.

Ambito di applicazione e soggetti coinvolti

Il dispositivo si applica agli Stati membri che presentano alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza. I piani definiscono il programma di riforme e investimenti dello Stato membro e devono riguardare misure avviate dal 1° febbraio 2020, purché conformi ai requisiti del regolamento.

Sono ammissibili misure pubbliche strutturate in un pacchetto coerente; possono esservi incluse, ove compatibili con il regolamento, forme di incentivo agli investimenti privati. Il regolamento consente anche contributi a comparti nazionali di InvestEU e allo strumento di sostegno tecnico, nonché progetti transfrontalieri o multinazionali.

Restano fermi alcuni limiti sostanziali:

  • il sostegno non deve sostituire, salvo casi debitamente motivati, la spesa nazionale corrente;
  • ogni misura deve rispettare il principio DNSH;
  • non è ammesso il doppio finanziamento dello stesso costo con altri programmi UE;
  • devono essere rispettate le norme sugli aiuti di Stato e la normativa UE/nazionale applicabile.

Risorse finanziarie e criteri di riparto

Le risorse del dispositivo provengono dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa. L’articolo 6 prevede:

  • fino a 312,5 miliardi di euro a prezzi 2018 per il sostegno finanziario non rimborsabile;
  • fino a 360 miliardi di euro a prezzi 2018 per il sostegno sotto forma di prestito.

Il contributo finanziario massimo per Stato membro è calcolato secondo una formula che combina:

  • 70 % sulla base di popolazione, PIL pro capite inverso e tasso di disoccupazione;
  • 30 % sulla base di popolazione, PIL pro capite inverso e variazione del PIL reale nel 2020 e nel periodo 2020-2021.

La componente del 30 % è oggetto di aggiornamento entro il 30 giugno 2022, sostituendo i dati previsionali con i risultati effettivi.

Piani per la ripresa e la resilienza: contenuto richiesto

Gli Stati membri che intendono accedere al dispositivo devono presentare un piano per la ripresa e la resilienza, di regola entro il 30 aprile; è ammessa la presentazione di un progetto di piano dal 15 ottobre dell’anno precedente. Il piano può essere trasmesso in un unico documento integrato con il programma nazionale di riforma.

Il contenuto minimo del piano è molto articolato e comprende, tra l’altro:

  • la descrizione della risposta completa ed equilibrata alla situazione economica e sociale;
  • la dimostrazione della coerenza con le raccomandazioni specifiche per paese e con le raccomandazioni ex articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011, se del caso;
  • l’impatto atteso su crescita, occupazione, resilienza e coesione;
  • il rispetto del principio DNSH;
  • la quota di spesa verde e digitale;
  • eventuali progetti transfrontalieri o multinazionali;
  • traguardi e obiettivi, calendario di attuazione e scadenza finale al 31 agosto 2026;
  • stima dei costi, con giustificazione in termini di efficienza sotto il profilo dei costi;
  • eventuali informazioni su altri finanziamenti UE;
  • misure di accompagnamento;
  • contributo alla parità di genere e alle pari opportunità;
  • sistemi di monitoraggio, prevenzione di frodi, corruzione, conflitti di interesse e duplicazioni di finanziamento;
  • eventuale richiesta di prestito e traguardi supplementari correlati.

Valutazione della Commissione e decisione del Consiglio

La Commissione valuta il piano o il suo aggiornamento entro due mesi dalla presentazione ufficiale, in stretta collaborazione con lo Stato membro. La valutazione si fonda su quattro criteri: pertinenza, efficacia, efficienza e coerenza, sviluppati dall’allegato V con un sistema di rating.

I criteri di rilievo sostanziale sono, in particolare:

  • capacità del piano di rispondere alle sfide nazionali e alle raccomandazioni del semestre europeo;
  • contributo al potenziale di crescita, all’occupazione e alla resilienza;
  • conformità al DNSH;
  • contributo alla transizione verde, almeno pari al 37 % della dotazione del piano;
  • contributo alla transizione digitale, almeno pari al 20 %;
  • impatto duraturo;
  • adeguate modalità di attuazione e controllo;
  • ragionevolezza dei costi;
  • prevenzione di frodi, corruzione, conflitti di interessi e doppio finanziamento;
  • coerenza complessiva delle misure.

Se la valutazione è positiva, la Commissione propone al Consiglio una decisione di esecuzione. Il Consiglio approva la valutazione e fissa le riforme, gli investimenti, i traguardi e gli obiettivi, nonché gli importi assegnati. Di norma la decisione è adottata entro quattro settimane dalla proposta.

Contributo finanziario, prefinanziamento e prestiti

Il contributo finanziario assegnato a uno Stato membro dipende sia dal risultato della valutazione sia dall’ammontare dei costi stimati del piano:

  • se il costo del piano è pari o superiore al contributo massimo, si assegna il contributo massimo;
  • se il costo del piano è inferiore, si assegna l’importo dei costi stimati;
  • se il piano non soddisfa i criteri, non si assegna alcun contributo.

È previsto un prefinanziamento fino al 13 % del contributo finanziario, e, se del caso, del prestito, con versamento entro due mesi dall’impegno giuridico, salvo la disciplina specifica del regolamento.

Il prestito è facoltativo e richiede una domanda motivata dello Stato membro. Può essere presentato insieme al piano o, in via successiva, fino al 31 agosto 2023; in quest’ultimo caso deve essere accompagnato da un piano rivisto con traguardi supplementari. Il prestito:

  • non supera la differenza tra costo totale del piano e contributo massimo;
  • non supera, in via generale, il 6,8 % del RNL 2019 dello Stato membro;
  • può essere aumentato in circostanze eccezionali, se vi sono risorse disponibili;
  • è erogato a rate e subordinato ai traguardi e obiettivi;
  • è regolato da un accordo di prestito che disciplina importo, scadenza media, formula di prezzo, rate e rimborso.

Erogazione dei fondi, sospensione e recupero

I pagamenti sono strettamente condizionati al conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi. Gli Stati membri possono presentare richieste di pagamento due volte l’anno e i pagamenti devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2026.

La Commissione effettua una valutazione preliminare entro due mesi; se positiva, chiede il parere del comitato economico e finanziario e poi adotta la decisione di erogazione. Se i traguardi non sono conseguiti in misura soddisfacente:

  • il pagamento è sospeso in tutto o in parte;
  • la sospensione è revocata quando lo Stato membro adotta le misure necessarie;
  • dopo sei mesi può intervenire una riduzione proporzionale;
  • dopo 18 mesi senza progressi concreti la Commissione risolve gli accordi e disimpegna le somme; il prefinanziamento viene recuperato integralmente.

Collegamento con la sana governance economica

Il regolamento collega espressamente il dispositivo alla governance economica dell’Unione. La Commissione può proporre al Consiglio la sospensione di impegni o pagamenti in caso di:

  • disavanzo eccessivo non corretto;
  • squilibri macroeconomici eccessivi;
  • mancata attuazione di misure richieste nell’ambito di un meccanismo di assistenza finanziaria;
  • mancata attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico.

Sono previste regole sulla proporzionalità, limiti percentuali, priorità alla sospensione degli impegni e coinvolgimento del Parlamento europeo in un dialogo strutturato. Il meccanismo è soggetto a riesame entro il 31 dicembre 2024.

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

La tutela finanziaria è uno dei perni del regolamento. Gli Stati membri devono istituire sistemi di controllo interno efficaci, verificare regolarmente la corretta utilizzazione dei fondi, prevenire e correggere frodi, corruzione, conflitti di interessi e duplicazioni di finanziamento, e recuperare gli importi indebitamente versati.

Per audit e controllo devono essere raccolti dati standardizzati, tra cui:

  • nome del destinatario finale;
  • nome dell’appaltatore e del subappaltatore, se rilevante;
  • nome, cognome e data di nascita dei titolari effettivi;
  • elenco delle misure e importi del finanziamento pubblico e UE.

La Commissione, OLAF, Corte dei conti europea ed eventualmente EPPO dispongono di diritti di accesso e controllo. In caso di frode, corruzione o conflitto di interessi non corretto, la Commissione può ridurre il sostegno, recuperare gli importi o chiedere il rimborso anticipato del prestito.

Monitoraggio, trasparenza e controllo politico

Il regolamento introduce un fitto sistema di rendicontazione:

  • lo Stato membro riferisce due volte l’anno nel semestre europeo sui progressi del piano;
  • la Commissione istituisce un quadro di valutazione della ripresa e della resilienza, operativo entro dicembre 2021 e aggiornato due volte l’anno;
  • la Commissione presenta una relazione annuale sull’attuazione del dispositivo;
  • è prevista una relazione di riesame entro il 31 luglio 2022;
  • sono previste una valutazione indipendente entro il 20 febbraio 2024 e una valutazione ex post entro il 31 dicembre 2028.

Sul piano istituzionale, il Parlamento europeo è coinvolto attraverso il dialogo sulla ripresa e la resilienza, con possibilità di convocare la Commissione ogni due mesi. Il regolamento disciplina anche la trasparenza nella trasmissione di piani, decisioni e documenti, con attenzione alla riservatezza delle informazioni sensibili.

Misure verdi, digitali e principi trasversali

Il regolamento assegna particolare rilievo a due soglie quantitative:

  • almeno il 37 % della dotazione del piano deve contribuire agli obiettivi climatici;
  • almeno il 20 % deve contribuire alla transizione digitale.

Gli allegati VI e VII contengono metodologie dettagliate per la marcatura climatica e digitale delle misure, con coefficienti di sostegno e criteri tecnici. Il testo insiste inoltre su:

  • parità di genere e pari opportunità;
  • consultazione delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, della società civile e delle organizzazioni giovanili;
  • contributo alla biodiversità;
  • rispetto delle regole sulla cibersicurezza e sulla protezione dei dati personali.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione, oggetto e definizioni

L’articolo 1 istituisce il dispositivo e ne definisce oggetto, obiettivi, finanziamento e regole di erogazione. L’articolo 2 chiarisce nozioni chiave, tra cui "contributo finanziario", "semestre europeo", "traguardi e obiettivi", "resilienza" e il principio di "non arrecare un danno significativo".

Sei pilastri e obiettivi del dispositivo

L’articolo 3 struttura l’ambito di applicazione in sei pilastri: transizione verde, trasformazione digitale, crescita intelligente/sostenibile/inclusiva, coesione sociale e territoriale, salute e resilienza economica-sociale-istituzionale, politiche per la prossima generazione, infanzia e giovani. L’articolo 4 definisce l’obiettivo generale di promuovere coesione, resilienza, preparazione alle crisi, crescita e transizioni verde e digitale, e l’obiettivo specifico di finanziare il raggiungimento di traguardi e obiettivi dei piani nazionali.

Principi orizzontali e addizionalità

L’articolo 5 prevede che il sostegno non sostituisca, salvo casi debitamente motivati, la spesa nazionale corrente e che il dispositivo finanzi solo misure conformi al principio DNSH. L’articolo 9 stabilisce che il sostegno si aggiunge a quello di altri programmi e strumenti UE e che non è ammesso il doppio finanziamento dello stesso costo.

Risorse finanziarie e ripartizione

L’articolo 6 assegna fino a 312 500 000 000 EUR a prezzi 2018 per sovvenzioni e fino a 360 000 000 000 EUR a prezzi 2018 per prestiti, nell’ambito dello strumento dell’Unione europea per la ripresa. L’articolo 11 disciplina il contributo finanziario massimo per Stato membro: 70 % calcolato su popolazione, inverso del PIL pro capite e tasso di disoccupazione; 30 % su popolazione, inverso del PIL pro capite e variazione del PIL reale 2020/2020-2021, con aggiornamento entro il 30 giugno 2022.

Presentazione, contenuto e valutazione dei piani nazionali

Gli articoli 17, 18 e 19 richiedono agli Stati membri di presentare piani per la ripresa e la resilienza, di norma entro il 30 aprile, con possibilità di invio di un progetto dal 15 ottobre dell’anno precedente. I piani devono motivare in modo dettagliato la coerenza con il semestre europeo, il contributo ai sei pilastri, il rispetto del DNSH, le misure verdi e digitali (almeno 37 % e 20 % della dotazione, rispettivamente), la parità di genere, la consultazione dei portatori di interesse, i sistemi antifrode e il calendario fino al 31 agosto 2026. La Commissione valuta entro due mesi, con criteri di pertinenza, efficacia, efficienza e coerenza, applicando orientamenti e rating dell’allegato V.

Approvazione del Consiglio, importi e prefinanziamento

L’articolo 20 prevede che il Consiglio approvi, con decisione di esecuzione su proposta della Commissione, la valutazione del piano e i traguardi, obiettivi e importi assegnati. Se il piano è ammissibile, il contributo è pari al massimo calcolato o ai costi stimati se inferiori; nessun contributo è assegnato se i criteri non sono soddisfatti. L’articolo 13 consente un prefinanziamento fino al 13 % del contributo finanziario e, se del caso, del prestito, con pagamento entro due mesi dall’impegno giuridico.

Prestiti e accordo di prestito

Gli articoli 14 e 15 disciplinano il sostegno sotto forma di prestito, richiedibile fino al 31 dicembre 2023, in generale fino al 31 agosto 2023 in via ordinaria per nuove richieste, e subordinato a una richiesta motivata e a un piano eventualmente rivisto con traguardi aggiuntivi. Il prestito non supera la differenza tra costi totali del piano e contributo massimo, né il 6,8 % del RNL 2019 dello Stato membro, salvo circostanze eccezionali; l’accordo di prestito fissa importo, scadenza media, formula di prezzo, numero di rate e piano di rimborso.

Erogazione a rate, sospensione, riduzione e risoluzione

L’articolo 24 prevede che i pagamenti avvengano entro il 31 dicembre 2026 e che siano subordinati al conseguimento soddisfacente di traguardi e obiettivi, con possibilità di presentare richieste due volte l’anno. In caso di mancato conseguimento, la Commissione può sospendere i pagamenti, ridurre proporzionalmente il contributo, revocare la sospensione o risolvere gli accordi; se dopo 18 mesi non vi sono progressi concreti, gli accordi sono risolti e il prefinanziamento è recuperato integralmente.

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

L’articolo 22 impone agli Stati membri sistemi di controllo interno efficaci, verifiche regolari, misure contro frode, corruzione, conflitti di interessi e duplicazioni di finanziamento, nonché la raccolta di dati standardizzati su beneficiari, appaltatori, subappaltatori e titolari effettivi. La Commissione, OLAF, Corte dei conti ed eventualmente EPPO dispongono di diritti di accesso e controllo; in caso di frode o gravi violazioni, la Commissione può ridurre il sostegno, recuperare somme o chiedere il rimborso anticipato del prestito.

Collegamento con la governance economica dell’UE

L’articolo 10 consente la sospensione totale o parziale degli impegni o dei pagamenti in caso di disavanzo eccessivo, squilibri macroeconomici eccessivi, mancata adozione di misure in un programma di assistenza finanziaria o mancata attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico. Sono previste priorità alla sospensione degli impegni, limiti percentuali, decisione del Consiglio su proposta della Commissione, informazione al Parlamento europeo e riesame dell’articolo entro il 31 dicembre 2024.

Monitoraggio, trasparenza, dialogo e relazioni

Gli articoli 25-31 disciplinano trasparenza e controllo politico-istituzionale: trasmissione al Parlamento europeo e al Consiglio dei piani e delle decisioni, dialogo sulla ripresa e la resilienza ogni due mesi, relazioni semestrali degli Stati membri nel semestre europeo, quadro di valutazione operativo entro dicembre 2021 e aggiornato due volte l’anno, relazione annuale della Commissione e pubblicità del finanziamento UE. L’articolo 16 impone una relazione di riesame entro il 31 luglio 2022.

Valutazioni indipendenti, deleghe e vigilanza

L’articolo 32 prevede una valutazione indipendente entro il 20 febbraio 2024 e una valutazione ex post entro il 31 dicembre 2028. Gli articoli 29, 30 e 33 attribuiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per indicatori comuni, metodologia della spesa sociale e quadro di valutazione, con possibilità di revoca da Parlamento e Consiglio e controllo mediante consultazione di esperti.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 36 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

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