Regolamento (UE) 2021/171
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/171 della Commissione del 12 febbraio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi e loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di insetti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco dei paesi terzi o delle loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di insetti destinati al consumo umano. A seguito delle prove e garanzie fornite dal Vietnam, la Commissione ne dispone l’inclusione nell’allegato III bis del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626. L’atto ha natura meramente modificativa e produce effetti diretti negli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica l’elenco dei paesi terzi autorizzati all’ingresso nell’Unione di partite di insetti destinati al consumo umano, includendo il Vietnam nell’allegato III bis del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626.
Ambito di applicazione
Si applica alle partite di insetti destinati al consumo umano importate nell’Unione europea da paesi terzi o loro regioni. Rileva per gli operatori che intendono spedire tali prodotti verso l’UE e per le autorità competenti degli Stati membri che effettuano i controlli ufficiali all’ingresso. L’effetto territoriale è unionale; l’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’aggiornamento dell’elenco riguarda specificamente l’allegato III bis del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 e, in concreto, l’inserimento del Vietnam.
Modifica dell’elenco dei paesi autorizzati per l’ingresso di insetti destinati al consumo umano
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/171 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 per aggiornare l’allegato III bis relativo ai paesi terzi o alle loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di insetti destinati al consumo umano. L’intervento si colloca nel quadro dei controlli ufficiali previsti dal regolamento (UE) 2017/625 e delle prescrizioni specifiche per l’ingresso di talune merci disciplinate anche dal regolamento delegato (UE) 2019/625.
Quadro normativo di riferimento
Il regolamento richiama il sistema unionale dei controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi, nonché le regole che subordinano l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci alla provenienza da paesi terzi o regioni inclusi in appositi elenchi adottati dalla Commissione. Per le partite di insetti destinate al consumo umano, l’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 prevede che l’importazione sia consentita solo se l’origine e la spedizione provengono da un paese terzo o da una sua regione inseriti nell’allegato III bis.
Presupposti per l’inserimento nell’elenco
La Commissione precisa che l’inclusione in elenco richiede la presentazione di prove e garanzie sufficienti di conformità alle prescrizioni stabilite:
- dall’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625;
- dall’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/625.
Il regolamento richiama inoltre la circostanza che le misure adottate sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Inserimento del Vietnam
Il considerando centrale indica che il 15 settembre 2020 il Vietnam ha trasmesso alla Commissione prove e garanzie ritenute sufficienti per essere incluso nell’elenco dei paesi terzi autorizzati all’ingresso nell’Unione di partite di insetti. In attuazione di tale valutazione, l’allegato III bis del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 viene modificato mediante l’aggiunta della voce:
- "VN Vietnam"
L’inserimento avviene dopo la voce relativa alla Thailandia.
Effetti pratici per operatori e autorità
Dal punto di vista operativo, l’effetto del regolamento è l’ampliamento della platea dei paesi da cui possono essere importate nell’Unione partite di insetti destinati al consumo umano. Gli operatori economici possono quindi avvalersi della nuova autorizzazione solo se le partite sono originarie del Vietnam e spedite da tale paese, nel rispetto delle ulteriori condizioni applicabili nell’ambito della normativa unionale sui controlli ufficiali e sull’ingresso delle merci.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base normativa e finalità della modifica
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. La modifica interviene sul sistema degli elenchi di paesi terzi o regioni autorizzati all’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali e merci destinate al consumo umano, con specifico riferimento agli insetti destinati al consumo umano disciplinati dall’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626.
Criteri per l’inclusione nell’elenco
I paesi terzi o le loro regioni possono essere inseriti nell’elenco solo se forniscono adeguate prove e garanzie del rispetto delle prescrizioni dell’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/625. Il regolamento ribadisce che l’ingresso nell’Unione di partite di insetti è consentito solo se gli alimenti sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell’allegato III bis e sono stati spediti da tale paese o regione.
Inclusione del Vietnam nell’allegato III bis
La Commissione prende atto che il 15 settembre 2020 il Vietnam ha fornito prove e garanzie ritenute sufficienti per essere incluso nell’elenco dei paesi terzi o regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di insetti. Di conseguenza, l’allegato III bis del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 è modificato aggiungendo la voce "VN Vietnam" dopo la Thailandia.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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