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Ordinanza

Ordinanza n. 61/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 12.1.2026 (notificato con pec comunale di pari data 12.1.2026), con il quale il Responsabile dell’Area Ambiente-Urbanistica-Edilizia del Comune di -OMISSIS- ha respinto l’istanza della -OMISSIS- di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), presentata il 24.4.2024, pubblicata nel BUR dell’1.12.2024 e reiterata ai sensi dell’art. 15, comma 2, D.Lg.vo n. 190/2024 il 5.12.2025, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di 994 kW nella località -OMISSIS- -OMISSIS-, specificando che “non può maturare nessun silenzio assenso”; nonché per l’accertamento del silenzio assenso sia sull’istanza di PAS del 24.4.2024, sia sulla reiterazione dell’istanza di PAS del 5.12.2025;

Giustizia amministrativa202600068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di conferma del rigetto della PAS per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di 994 kW, nonché il precedente rigetto della medesima istanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il rigetto della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) presentata il 24 aprile 2024 e reiterata il 5 dicembre 2025, chiedendo anche l’accertamento della formazione del silenzio assenso. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento comunale dell’8 aprile 2026, che aveva confermato il rigetto. La questione cautelare ha riguardato, in particolare, la disponibilità giuridica dei terreni destinati all’impianto. Il Comune aveva ritenuto automaticamente insussistente tale disponibilità, nonostante alla PAS fosse stato allegato un contratto preliminare stipulato tra una precedente promissaria acquirente e i proprietari dei terreni, contenente una clausola con cui questi ultimi avevano riconosciuto la facoltà di cedere il preliminare a terzi, prestando anticipatamente il proprio consenso. Sono state inoltre considerate la mancata prova della comunicazione della cessione mediante raccomandata, la sottoscrizione di un successivo contratto preliminare da parte dell’usufruttuario deceduto prima della stipula e la sottoscrizione della proroga del termine per il contratto definitivo soltanto da parte dei proprietari.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento comunale dell’8 aprile 2026. Ha ritenuto sussistente il fumus, rilevando che il Comune avrebbe dovuto chiedere alla società la documentazione comprovante la disponibilità dei terreni, anziché desumerne automaticamente l’assenza dal solo esame della documentazione disponibile. La clausola del preliminare che autorizzava la cessione a terzi e conteneva il consenso anticipato dei proprietari costituiva un elemento rilevante; la mancata dimostrazione della comunicazione della cessione entro il termine contrattuale non risultava, allo stato, idonea a invalidare tale consenso. Neppure la presenza della firma dell’usufruttuario deceduto sul contratto del 19 ottobre 2024 appariva decisiva, poiché l’usufruttuario aveva già consentito alla cessione e, comunque, dopo la sua morte i nudi proprietari avevano acquisito la piena proprietà. Infine, la proroga del termine per la stipula del definitivo non era ritenuta priva di effetti per il fatto di essere stata sottoscritta soltanto dai proprietari, avendo questi sottoscritto per ricevuta la comunicazione della società di volersi avvalere della proroga unilaterale. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata confermata, salva ogni eventuale decisione sul rinvio, l’udienza pubblica del 10 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 2, d.lgs. 190/2024

    Richiamato quale fondamento della reiterazione dell’istanza di PAS del 5 dicembre 2025.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato per la decisione sulla domanda cautelare incidentale e per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della società ricorrente e dei proprietari dei terreni.

Massime di principio

  • Nella verifica della disponibilità giuridica dei terreni allegata a una PAS, l’amministrazione non può desumere automaticamente l’insussistenza della disponibilità senza esaminare il contenuto dei contratti prodotti e, ove necessario, deve chiedere all’interessato la documentazione integrativa idonea a comprovare il titolo.
  • La clausola contrattuale con cui i proprietari prestano anticipatamente il consenso alla cessione a terzi di un contratto preliminare può costituire elemento rilevante per dimostrare la disponibilità dei terreni da parte del soggetto che presenta la PAS.
  • La mancata dimostrazione dell’adempimento di una clausola contrattuale relativa alla comunicazione della cessione non comporta automaticamente l’invalidità del consenso anticipato dei proprietari alla cessione, almeno quando tale invalidità non risulti dal contratto o dagli atti esaminati.
  • La morte dell’usufruttuario che abbia già prestato il consenso alla cessione del preliminare non esclude, di per sé, la disponibilità dei terreni da parte del soggetto subentrante; inoltre, con l’estinzione dell’usufrutto, i nudi proprietari acquistano il pieno diritto di proprietà.
  • La proroga del termine per la stipula del contratto definitivo può risultare efficace anche se sottoscritta soltanto dai proprietari, quando questi abbiano sottoscritto per ricevuta la comunicazione con cui la controparte dichiara di avvalersi della facoltà di proroga unilaterale prevista dal rapporto contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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