Circolare numero 145 del 21-11-2025
Con il decreto 29 settembre 2025, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, ha confermato, per il 2025, la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del decreto-legge n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/1995, per gli operai a tempo pieno del settore edile. Con la presente circolare si forniscono indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga il decreto che conferma per l'anno 2025 una riduzione contributiva dell'11,50% per le imprese edili, definisce i requisiti di accesso, le modalità di invio delle istanze tramite il modulo telematico "Rid-Edil" nel Cassetto previdenziale, le verifiche automatizzate e le istruzioni per l'esposizione nel flusso Uniemens, inclusi codici causale e termini per la presentazione e per la fruizione.
Conferma per il 2025 della riduzione contributiva dell'11,50% per le imprese edili e indicazioni operative per la fruizione
Punti principali
Premessa
Il DM 29 settembre 2025 ha confermato per l'anno 2025 la riduzione contributiva dell'11,50% per le imprese edili; la circolare fornisce il quadro normativo e le istruzioni operative.
Caratteristiche della riduzione
La misura vale per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2025, riguarda datori di lavoro con codici statistici contributivi industria 1.13.01–1.13.05 e artigianato 4.13.01–4.13.05; si applica solo agli operai a 40 ore settimanali e riguarda le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica. La base di calcolo va ridotta secondo le disposizioni di legge e al netto di eventuali misure compensative; non si applica al contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali. Sono escluse attività non edili (es. codici 1.13.06–1.13.08 e 4.13.06–4.13.08).
Condizioni di accesso
Occorre possedere regolarità contributiva (DURC), rispettare le disposizioni sulla retribuzione imponibile e non avere condanne definitive in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei 5 anni precedenti. L'agevolazione è incompatibile con altre specifiche agevolazioni che vietano il cumulo (es. esonero per occupazione giovanile). Non spetta per i lavoratori interessati da contratti di solidarietà quando subiscono riduzione di orario.
Invio e controlli delle istanze
Le domande devono essere inviate esclusivamente per via telematica tramite il modulo "Rid-Edil" nel Cassetto previdenziale (sezione Comunicazioni on-line). I sistemi effettuano controlli automatizzati e definiscono le istanze entro il giorno successivo; in caso di esito positivo viene attribuito il codice di autorizzazione 7N per il periodo novembre 2025–febbraio 2026. In fase di fruizione sono effettuate ulteriori verifiche di coerenza dell'inquadramento aziendale.
Esposizione nell'Uniemens e codici causale
Il beneficio corrente va esposto, a partire dal flusso di competenza novembre 2025, con il codice causale L206 nell'elemento dedicato; per il recupero degli arretrati 2025 si usa il codice L207. Per operai non più in forza va valorizzato l'elemento NFOR nella sezione individuale del primo flusso utile; per la fruizione si devono usare le regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Termini, recuperi e sanzioni
Lo sgravio riguarda il periodo gennaio–dicembre 2025 e può essere fruito tramite denunce Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2026. Le domande possono essere presentate entro il 15 marzo 2026. In caso di dichiarazioni non veritiere le strutture territoriali attivano il recupero delle somme e le procedure nei confronti dell'Autorità giudiziaria. Per matricole sospese o cessate il datore può richiedere l'autorizzazione tramite la funzionalità "Contatti" allegando la dichiarazione prevista; la struttura competente attribuisce il codice 7N all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.
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