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Ordinanza

Ordinanza n. 2026/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 17359/2025, di reiezione del ricorso contro un provvedimento comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio chiedendone la riforma e, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia. Hanno inoltre chiesto l'acquisizione dei documenti relativi al procedimento amministrativo istruttorio precedente l'emissione del provvedimento comunale impugnato. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento amministrativo o contro la sentenza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare perché non ha ravvisato un pericolo di danno grave e irreparabile, rilevando che l'esecuzione del provvedimento impugnato non era imminente. Ha invece accolto la richiesta istruttoria, ordinando al Comune di esibire e depositare entro sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza i documenti relativi al procedimento amministrativo che aveva preceduto il provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata alla luce della disposizione, ma è stata respinta per l'assenza di un pericolo di danno grave e irreparabile.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare della sentenza impugnata in appello richiede la sussistenza di un pericolo di danno grave e irreparabile; tale requisito non ricorre quando l'esecuzione del provvedimento non è imminente.
  • Il giudice amministrativo d'appello può ordinare all'amministrazione l'esibizione e il deposito dei documenti relativi al procedimento amministrativo presupposto al provvedimento impugnato, quando la parte ne abbia fatto richiesta istruttoria.
  • Il rigetto della domanda cautelare può coesistere con l'accoglimento di una richiesta istruttoria finalizzata all'acquisizione degli atti del procedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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