Cassazione Civile, Ordinanza n. 03417/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La lite nasce da una compravendita internazionale di complementi d'arredo destinati a due alberghi negli Stati Uniti. La venditrice otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento del prezzo; l'acquirente proponeva opposizione eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che il luogo di consegna rilevante fosse negli Stati Uniti, e nel merito contestava la pretesa per asseriti vizi, difetti e ritardi di consegna. In via riconvenzionale chiedeva il risarcimento dei costi di ripristino relativi a 176 traversi asseritamente difettosi. La Corte d'appello confermava la giurisdizione italiana e rigettava sia le censure sul merito sia la domanda riconvenzionale. In cassazione l'acquirente deduceva: (1) violazione delle norme sulla giurisdizione internazionale e sulla nozione di luogo di consegna, sostenendo che la clausola EXW non bastasse a radicare la giurisdizione in Italia e che la consegna dovesse identificarsi con la destinazione finale negli USA; (2) omessa applicazione della CISG e erronea applicazione del codice civile in tema di denuncia dei vizi, assumendo che i difetti fossero occultI e rilevabili solo dopo montaggio negli Stati Uniti, con conseguente tempestività delle denunce e irrilevanza della decadenza; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria, per non avere considerato la CISG e i documenti sui vizi; (4) omesso esame di fatti decisivi in relazione ai costi di rimozione e rifacimento dei traversi. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili o infondati gli altri, rilevando che la Corte territoriale aveva accertato in fatto che le parti avevano pattuito la consegna in Italia e che la clausola EXW valeva a individuare anche il luogo di consegna; ha poi osservato che la decisione di merito si fondava anzitutto sull'assenza di prova dell'esistenza dei vizi al momento della consegna, rendendo superfluo ogni esame sulla tempestività della denuncia e sulla disciplina CISG, e che la motivazione era congrua e non apparente. Quanto al quarto motivo, ha anche rilevato la presenza di doppia conforme e la non decisività dei fatti dedotti sui costi di ripristino, dato che l'inesistenza dei vizi rendeva irrilevante la domanda riconvenzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la giurisdizione del giudice italiano, ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del Regolamento UE n. 1215/2012 in una vendita internazionale con clausola EXW e consegna pattuita in Italia. Ha inoltre ritenuto che il giudice di merito avesse escluso in fatto l'esistenza dei vizi denunciati e che tale accertamento rendesse assorbite le questioni sulla denuncia tempestiva e sull'applicabilità della Convenzione di Vienna. Ha escluso sia la nullità per motivazione apparente sia il vizio di omesso esame, osservando inoltre che sul quarto motivo operava la regola della doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, L. 31 maggio 1995, n. 218
Il rinvio ai criteri di giurisdizione elaborati dal diritto dell'Unione è di carattere mobile; pertanto, per le controversie rientranti nell'ambito della Convenzione di Bruxelles si applicano i criteri del Regolamento (UE) n. 1215/2012 quando questo sia ratione temporis vigente.
art. 7, n. 1, lett. b), Regolamento (UE) n. 1215/2012
Nelle controversie aventi ad oggetto la vendita di beni mobili, la giurisdizione spetta al giudice del luogo in cui i beni sono stati consegnati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.
art. 59, L. 31 maggio 1995, n. 218
Richiamato dalla parte ricorrente nel quadro della disciplina della giurisdizione internazionale.
art. 38 Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG)
Invocato dalla ricorrente come parametro per il termine di esame della merce, ma ritenuto non decisivo perché la Corte di merito aveva escluso in fatto l'esistenza dei vizi.
art. 39 Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG)
Invocato dalla ricorrente per la tempestività della denuncia dei vizi; la Corte ha ritenuto assorbita la questione per mancanza di prova dei vizi stessi.
art. 40 Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG)
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la conoscenza dei vizi da parte della venditrice.
art. 1495 c.c.
Richiamato in relazione alla decadenza per denuncia dei vizi nella vendita; la Corte ha ritenuto superfluo esaminare la tempestività perché i vizi non erano stati provati.
art. 1667 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di applicare la disciplina dell'appalto/garanzia per vizi, ma ritenuto non decisivo.
art. 1668 c.c.
Richiamato dalla ricorrente con riferimento ai rimedi per i vizi, ma la questione è stata superata dall'assenza di prova dei difetti.
art. 2226 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina dei difetti dell'opera; non ha inciso sull'esito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione apparente o mancante è ravvisabile solo se il testo della sentenza non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione, ma non violato nel caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo e non consente una rivalutazione del merito; inoltre, in caso di doppia conforme, opera l'ulteriore limite processuale previsto dal codice.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità processuale è il veicolo attraverso cui si denuncia la motivazione meramente apparente o irriducibilmente contraddittoria, solo se il vizio emerge dal testo della sentenza.
art. 360, comma 4, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura; la mancanza di tale specificazione rende inammissibile la doglianza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Conseguenza del rigetto del ricorso è l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In una vendita internazionale di beni mobili, ai fini della giurisdizione ex art. 7, n. 1, lett. b), Reg. UE n. 1215/2012, il luogo di consegna va individuato principalmente sulla base degli accordi contrattuali; la clausola Incoterm EXW, se richiamata, può valere non solo per il passaggio del rischio ma anche per determinare il luogo di consegna, salvo diversa pattuizione risultante dal contratto.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto che la consegna è stata pattuita in un determinato Stato, la censura in cassazione non può risolversi in una diversa lettura dei documenti o delle risultanze probatorie, ma deve rispettare i limiti del motivo ex art. 360 c.p.c. e l'onere di specifica indicazione degli atti ex art. 366, n. 6, c.p.c.
- Se il giudice di merito esclude in fatto l'esistenza del vizio della cosa venduta, ogni questione sulla tempestività della denuncia dei vizi o sull'applicabilità di discipline speciali di garanzia diviene assorbita e non è idonea a sovvertire la decisione.
- La motivazione è solo apparente, ai fini della nullità deducibile in cassazione, quando dal testo della sentenza non sia possibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la parte voglia una diversa valutazione del materiale istruttorio.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile se il fatto dedotto non è decisivo in presenza di un autonomo accertamento di fatto contrario reso dalla sentenza impugnata; inoltre, in caso di doppia conforme, occorre indicare specificamente le differenti rationes decidendi di primo e secondo grado.
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