Circolare numero 54 del 02-05-2014
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata fissata al 5,14% la misura degli interessi di mora. Tale misura decorre dal 1° maggio 2014 e trova applicazione oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi del comma 9, dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’aggiornamento annuale del tasso degli interessi di mora previsto dall’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. A seguito del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2014, la misura viene ridotta dal 5,2233% al 5,14% annuo, con decorrenza dal 1° maggio 2014. La nuova percentuale si applica anche agli interessi richiamati dall’art. 116, comma 9, della legge n. 388/2000, relativi ai debiti contributivi dopo il raggiungimento del massimale delle sanzioni civili.
Riduzione al 5,14% degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo dal 1° maggio 2014
Riduzione del tasso degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo
La circolare aggiorna la misura degli interessi di mora applicabili ai ritardati pagamenti delle somme iscritte a ruolo, richiamando il meccanismo previsto dall’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Il provvedimento annuale dell’Agenzia delle Entrate determina il nuovo tasso sulla base della media dei tassi bancari attivi, con effetti anche sugli interessi previsti dalla normativa contributiva.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che sugli importi iscritti a ruolo e non pagati tempestivamente maturano interessi di mora dalla notifica della cartella fino al pagamento. La misura è fissata annualmente con apposito decreto, in funzione della media dei tassi bancari attivi rilevati nel periodo di riferimento.
Misura precedente e nuova misura
In precedenza, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2013, efficace dal 1° maggio 2013, il tasso era stato fissato al 5,2233% annuo. Successivamente, con provvedimento Protocollo n. 51685/2014 del 10 aprile 2014, l’Agenzia delle Entrate, sentita la Banca d’Italia, ha disposto la riduzione del tasso al 5,14% annuo.
Decorrenza della variazione
La nuova misura del 5,14% ha efficacia dal 1° maggio 2014. Da tale data, essa sostituisce la precedente percentuale del 5,2233% per il calcolo degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo.
Riflessi sull’art. 116, comma 9, della legge n. 388/2000
La circolare precisa che la modifica del tasso si riflette anche sulla disciplina di cui all’art. 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La norma dispone che, una volta raggiunto il limite massimo delle sanzioni civili previsto dal comma 8, lettere a) e b), e in assenza di integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella stessa misura degli interessi di mora di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973.
Ne consegue che, per tale fattispecie, la misura degli interessi è anch’essa fissata al 5,14% annuo con decorrenza 1° maggio 2014.
Nota tecnica sul calcolo
La misura è stata stimata dalla Banca d’Italia sulla base della media dei tassi bancari attivi riferita al periodo 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2013.
Punti principali
Base normativa degli interessi di mora
L’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede l’applicazione degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo per ritardato pagamento, dalla notifica della cartella fino alla data del pagamento. Il tasso è determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, in relazione alla media dei tassi bancari attivi.
Misura precedente e nuova determinazione
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2013, efficace dal 1° maggio 2013, il tasso era stato fissato al 5,2233% annuo. Con successivo provvedimento Protocollo n. 51685/2014 del 10 aprile 2014, dopo interlocuzione con la Banca d’Italia, il tasso è stato ridotto al 5,14% annuo.
Decorrenza della nuova misura
La riduzione del tasso degli interessi di mora decorre dal 1° maggio 2014 e si applica ai ritardi di pagamento delle somme iscritte a ruolo a partire da tale data.
Effetti sull’art. 116, comma 9, legge n. 388/2000
La nuova misura incide anche sugli interessi previsti dall’art. 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale disposizione stabilisce che, una volta raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili di cui al comma 8, lettere a) e b), se il contribuente non ha ancora pagato integralmente il dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella stessa misura degli interessi di mora ex art. 30 del D.P.R. n. 602/1973.
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