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Circolare

Circolare numero 56 del 02-05-2014

La riduzione delle sanzioni civili a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche ex art. 116, comma 15, della Legge n. 388/2000 lett. b) è concessa quando lo stato di crisi, di cui alla previsione del comma 1 dell’art.11 del D.L. n. 91/2013, è riconosciuto nell’atto di approvazione dei piani di risanamento delle fondazioni che costituisce l’esito di un articolato procedimento in cui sono parti autorità di natura pubblicistica.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per le fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano presentato e ottenuto l’approvazione del piano di risanamento ex art. 11 del D.L. 91/2013, lo stato di crisi necessario per chiedere la riduzione delle sanzioni civili ex art. 116, comma 15, lett. b), L. 388/2000 è già desumibile dal decreto ministeriale di approvazione del piano. Di conseguenza, non è più necessario acquisire una preventiva dichiarazione della Direzione territoriale del lavoro. L’istanza può essere presentata dalle fondazioni che abbiano completato l’iter procedimentale; il periodo del debito contributivo agevolabile deve risultare connesso, o comunque contiguo, al periodo di crisi individuato nel decreto e rientrare nel limite ordinario di un anno.

Riduzione delle sanzioni civili per le fondazioni lirico-sinfoniche in crisi

Riduzione delle sanzioni civili per le fondazioni lirico-sinfoniche in crisi

La circolare interviene sulla disciplina applicabile alle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano avviato e concluso positivamente il percorso di risanamento previsto dall’art. 11 del D.L. 91/2013. L’obiettivo è chiarire la prova dello stato di crisi ai fini della richiesta di riduzione delle sanzioni civili per omissioni contributive ex art. 116, comma 15, lett. b), L. 388/2000.

Quadro normativo e finalità della disciplina

Il provvedimento richiama il contesto straordinario introdotto dal D.L. 91/2013, adottato per la tutela e il rilancio dei beni culturali e, per quanto qui rileva, per affrontare la grave crisi del settore musicale e delle fondazioni lirico-sinfoniche. Il legislatore ha ritenuto strategico il risanamento di tali enti, prevedendo una procedura speciale di riequilibrio economico-finanziario e patrimoniale.

Parallelamente, viene richiamato l’art. 116, comma 15, lett. b), della L. 388/2000, che consente la riduzione delle sanzioni civili fino agli interessi legali nei casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di rilevante impatto sociale ed economico. La disciplina generale era stata già oggetto di regolazione nella circolare INPS n. 88/2002.

Riconoscimento dello stato di crisi per le fondazioni lirico-sinfoniche

La circolare afferma che, per le fondazioni lirico-sinfoniche, la situazione di crisi rilevante ai fini dell’agevolazione non richiede un ulteriore accertamento da parte della Direzione territoriale del lavoro.

Lo stato di crisi è infatti desumibile direttamente:

  • dalla previsione del comma 1 dell’art. 11 del D.L. 91/2013, che individua le fondazioni in grave crisi finanziaria;
  • dal decreto ministeriale di approvazione del piano di risanamento, adottato su proposta del commissario straordinario e sentito il collegio dei revisori, con il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Questo decreto costituisce l’esito di un procedimento che coinvolge autorità pubblicistiche e che definisce i soggetti interessati e il periodo temporale in cui la crisi si è determinata.

Istruzioni operative per l’istanza di riduzione delle sanzioni civili

Le fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano presentato il piano di risanamento e il cui iter sia stato completato con l’approvazione definitiva del piano mediante decreto ministeriale possono presentare l’istanza di riduzione delle sanzioni civili ex art. 116, comma 15, L. 388/2000 senza dover acquisire preventivamente la dichiarazione dello stato di crisi dalla competente Direzione territoriale del lavoro.

La circolare chiarisce quindi che la documentazione attestante la crisi è sostituita dal decreto di approvazione del piano, purché questo individui anche il lasso temporale di insorgenza della crisi.

Periodo del debito contributivo agevolabile

Ai fini della concessione della riduzione, il debito contributivo deve riferirsi a un periodo:

  • connesso al periodo di crisi individuato nel decreto;
  • oppure contiguo a tale periodo;
  • comunque ricompreso nel limite massimo di un anno previsto, per i casi di crisi, dalla disciplina richiamata.

La circolare richiama, a supporto, la direttiva ministeriale del 19 aprile 2001 e il punto 3.3.b) menzionato nella circolare INPS n. 88/2002.

Contenuto dell’art. 11 del D.L. 91/2013 richiamato nell’allegato

L’allegato riporta integralmente l’art. 11 del D.L. 91/2013, che disciplina il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. In sintesi, la norma prevede:

  • la presentazione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, di un piano di risanamento;
  • contenuti inderogabili del piano, tra cui rinegoziazione del debito, riduzione della dotazione organica, divieto di nuovo indebitamento per il triennio 2014-2016, definizione del finanziamento statale e misure per il riequilibrio patrimoniale ed economico-finanziario;
  • l’approvazione dei piani con decreto ministeriale, su proposta del commissario straordinario;
  • la nomina di un commissario straordinario con funzioni di ricezione, valutazione, monitoraggio e impulso dell’attuazione dei piani;
  • l’istituzione di un fondo di rotazione da 75 milioni di euro per il 2014 per finanziare le fondazioni in risanamento;
  • la disciplina delle anticipazioni finanziarie e delle condizioni per il loro utilizzo;
  • le regole in materia di eccedenze di personale e possibili trasferimenti;
  • la previsione della liquidazione coatta amministrativa per le fondazioni che non presentino o non ottengano l’approvazione del piano nei termini, ovvero non raggiungano entro il 2016 le condizioni di equilibrio richieste.

Effetto pratico della circolare

L’effetto operativo principale è la semplificazione dell’accesso alla riduzione delle sanzioni civili per le fondazioni lirico-sinfoniche in crisi già sottoposte a procedura di risanamento approvata. In tali casi, la prova dello stato di crisi è assorbita dal decreto ministeriale, evitando un ulteriore passaggio istruttorio presso la Direzione territoriale del lavoro.

Punti principali

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama l’art. 11 del D.L. 91/2013, convertito nella L. 112/2013, che disciplina il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche in grave crisi finanziaria, e l’art. 116, comma 15, lett. b), della L. 388/2000, che consente la riduzione delle sanzioni civili per omissioni contributive in casi di crisi o ristrutturazione aziendale di rilevanza sociale ed economica.

Riconoscimento dello stato di crisi

Per le fondazioni lirico-sinfoniche, lo stato di crisi non deve essere accertato dalla Direzione territoriale del lavoro. Esso risulta direttamente dal decreto ministeriale che approva il piano di risanamento, atto che conclude un procedimento complesso con il coinvolgimento del commissario straordinario, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell’economia e delle finanze.

Istruzioni per la presentazione dell’istanza

Le fondazioni che abbiano presentato il piano di risanamento e ottenuto l’approvazione definitiva con decreto ministeriale possono richiedere la riduzione delle sanzioni civili ex art. 116, comma 15, senza allegare la dichiarazione di crisi della competente Direzione territoriale del lavoro. Il decreto individua anche il periodo in cui la crisi si è verificata, utile per delimitare il debito contributivo oggetto dell’agevolazione.

Limiti temporali del debito agevolabile

La riduzione può riguardare solo un periodo di riferimento del debito contributivo connesso e/o contiguo al periodo massimo agevolabile previsto per i casi di crisi, pari a un anno. La circolare richiama inoltre la disciplina generale sulla riduzione delle sanzioni civili, evidenziando i limiti specifici previsti per alcune ipotesi di omissione contributiva.

Richiami al D.L. 91/2013

L’allegato riporta il testo dell’art. 11 del D.L. 91/2013, che prevede la presentazione del piano di risanamento, i contenuti obbligatori del piano, la nomina del commissario straordinario, l’approvazione dei piani con decreto ministeriale, la costituzione del fondo di rotazione e le misure in materia di personale, finanziamenti e liquidazione coatta amministrativa in caso di mancata approvazione o mancato riequilibrio entro il 2016.

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