Cassazione Penale, Sentenza n. 26711/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 21/03/2025 della Corte d'appello di Milano che aveva respinto la richiesta di revoca o modifica della misura cautelare della custodia in carcere applicata a Boss Roman nell'ambito di procedimento di estradizione verso gli Stati Uniti per i reati di gestione di un servizio di trasferimento di denaro senza licenza e associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, commessi tra il 2014 e il 2023. I motivi denunciati in cassazione erano: 1) violazione di legge nella valutazione del concreto pericolo di fuga, contestando che il giudice avesse ritenuto maggiore il pericolo di fuga verso la Germania rispetto alla Russia; 2) difetto di motivazione circa l'inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico come misura alternativa, con l'affermazione che la Corte avrebbe basato la decisione sull'erroneo presupposto relativo alla posizione geografica del Comune di Lavarone.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato i principi specifici relativi alle misure cautelari in materia di consegna/estradizione, valutando il pericolo di fuga in modo concreto e prognostico. In particolare, ha condiviso la valutazione che il consenso alla consegna nell'ambito del mandato d'arresto europeo dimostra l'interesse concreto dell'imputato a recarsi in Germania (Paese di cui è cittadino e che non estrae i propri cittadini), configurando un forte rischio di fuga che solo la custodia cautelare poteva efficacemente impedire; ha inoltre ritenuto che non fosse possibile escludere il rischio di fuga verso la Russia, dovendo considerare la probabile assenza di accordi di estradizione con gli Stati Uniti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con invio degli adempimenti alla cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 714 cod. proc. pen.
nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna
La norma richiede che la valutazione delle esigenze cautelari in materia di estradizione consideri prioritariamente il rischio concreto che la persona si sottragga alla consegna: la valutazione è prognostica e ancorata a elementi concreti della vita del richiesto (tessuto di rapporti, cittadinanza, intenzioni manifestate, ecc.).
Giurisprudenza citata: Sez. 6, n. 26647 del 30/05/2024, Ghouri, Rv. 286755–01
Richiama il principio secondo cui il pericolo di fuga va valutato con un giudizio prognostico fondato su obiettivi elementi concreti della vita del consegnando; conferma che in materia di estradizione le esigenze di consegna impongono un diverso e più restrittivo bilanciamento rispetto ai procedimenti interni.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla pronuncia; implicita applicazione delle conseguenze processuali previste per i ricorsi dichiarati inammissibili.
Massime di principio
- In materia di estradizione la valutazione delle misure cautelari segue un criterio specifico: il primo obiettivo è evitare che la persona si sottragga alla consegna, quindi il giudice valuta il rischio di fuga in modo prognostico e ancorato a elementi concreti (cittadinanza, legami esteri, comportamenti manifestati, ecc.).
- La cittadinanza di un Paese che non concede l'estradizione costituisce un elemento molto rilevante e può giustificare la custodia cautelare qualora renda concreto e attuale il rischio di sottrazione alla consegna.
- Gli arresti domiciliari con controllo elettronico possono risultare inadeguati se non permettono un intervento rapido ed efficace per impedire una fuga già considerata concreta e pianificabile; il ricorrente deve fornire elementi concreti che dimostrino l'efficacia dell'alternativa.
- La perdita o l'assenza di chiarezza sullo status di cittadinanza non esclude automaticamente il rischio di fuga; il giudice può considerare la possibilità che il richiedente trovi rifugio in Paesi dove la consegna è improbabile.
- Le valutazioni di fatto e di opportunità connesse alla misura cautelare in materia di estradizione sono difficilmente censurabili in cassazione se adeguatamente motivate dal giudice di merito; i ricorsi che si limitano a riproporre gli stessi rilievi senza nuovi elementi concreti sono spesso dichiarati inammissibili.
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