Ordinanza n. 256/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Salerno in data -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Salerno per condotte di violenza domestica
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di ammonimento con il quale il Questore gli ha intimato di comportarsi in maniera conforme alla legge e di porre immediatamente fine alle condotte di violenza domestica, astenendosene in futuro, chiedendone anche la sospensione cautelare. La difesa erariale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla controinteressata. In sede cautelare, il ricorrente ha lamentato un pregiudizio derivante dall’efficacia dell’ammonimento; dal testo dell’ordinanza non risultano ulteriori motivi di illegittimità articolati contro il provvedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Rilevato che, a un primo sommario esame, la determinazione del Questore non appariva irragionevole alla luce dei plurimi elementi fattuali desumibili dalla condotta del ricorrente e dalla documentazione in atti, il Collegio ha ritenuto prevalenti le esigenze di tutela preventiva perseguite dalla misura. Il pregiudizio lamentato è stato considerato recessivo anche perché l’ammonimento ha natura cautelare e si limita a intimare una condotta conforme alla legge, senza imporre specifiche limitazioni alla sfera giuridica del destinatario. L’eccezione di inammissibilità per omessa notifica alla controinteressata è stata lasciata impregiudicata, essendo sufficiente il rigetto della domanda cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata negata per l’insussistenza dei relativi presupposti, in ragione del fumus non favorevole e del carattere recessivo del pregiudizio rispetto alle esigenze di tutela preventiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto applicabile per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone fisiche menzionate nel provvedimento.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale base per la tutela dei diritti o della dignità delle persone fisiche mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’ammonimento del Questore può essere mantenuto efficace quando, a un primo sommario esame, la misura risulti non irragionevole alla luce dei plurimi elementi fattuali emergenti dagli atti.
- Nel bilanciamento cautelare, il pregiudizio lamentato dal destinatario dell’ammonimento può risultare recessivo rispetto alle esigenze di tutela preventiva perseguite dalla misura.
- La natura cautelare dell’ammonimento e il suo contenuto meramente ingiuntivo, consistente nell’invito a conformarsi alla legge senza specifiche limitazioni della sfera giuridica del destinatario, possono escludere la prevalenza del periculum in mora.
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