Cassazione Civile, Ordinanza n. 12298/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio di legittimità è stato dichiarato estinto per intervenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla parte resistente, a seguito di accordo tra le parti. La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso e non ha pronunciato sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da reciproche contestazioni tra proprietari confinanti per asserite violazioni delle distanze legali tra costruzioni. La Corte d'appello di Ancona aveva, da un lato, condannato una proprietaria ad arretrare fino a 20 metri dal confine un ampliamento e una sopraelevazione realizzati su un immobile rurale; dall'altro, aveva respinto per difetto di prova la domanda riconvenzionale di quest'ultima volta a ottenere la demolizione/ripristino di opere che assumeva illegittimamente realizzate dall'altra parte (muro, terrapieno, strada, scala di accesso e altre opere). In Cassazione la ricorrente proponeva nove motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario e appartenenza della controversia alla giurisdizione amministrativa; 2) errata applicazione dell'art. 873 c.c. in rapporto alla legge regionale Marche n. 13/1990, con prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, per interferenza con l'ordinamento civile e violazione degli artt. 117, 3, 24, 42 e 97 Cost.; 3) violazione delle norme sulla motivazione e sull'esecuzione delle sentenze, per avere la Corte d'appello imposto la demolizione con indicazioni ritenute generiche e rinviato alla fase esecutiva ex art. 612 c.p.c. per determinare la portata concreta dell'ordine; 4) violazione degli artt. 873 e 2043 c.c. e dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che la demolizione sarebbe stata una forma di risarcimento non consentita, oltre a colpire parti del fabbricato non interessate dalla doglianza avversaria; 5) violazione dell'art. 873 c.c., degli artt. 1 e 4 della legge regionale Marche n. 13/1990 e dell'art. 3 d.P.R. 380/2001, deducendo che l'opera non fosse nuova costruzione ma ristrutturazione; 6) violazione dell'art. 873 c.c. per avere disposto l'arretramento anche se ciò avrebbe pregiudicato le porzioni del fabbricato ritenute conformi, motivo dichiarato subordinato; 7) violazione dell'art. 2697 c.c. per il rigetto della domanda riconvenzionale nonostante un asserito principio di prova che avrebbe imposto una CTU integrativa; 8) violazione dell'art. 196 c.p.c. per il mancato rinnovo della CTU, ritenuta dalla ricorrente insufficiente e illogica; 9) omesso esame di fatti decisivi in tema di determinazione dei confini legali tra le proprietà, ritenendo inidonei CTU e testimonianze utilizzati dalla Corte d'appello. Prima dell'esame dei motivi, tuttavia, le parti comunicavano di avere raggiunto un accordo; la ricorrente rinunciava al ricorso e la rinuncia veniva accettata dalla controparte. La Corte di Cassazione dichiarava quindi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza pronuncia sulle spese.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo come parametro per sostenere la giurisdizione amministrativa, ma la Corte non decide sul punto per intervenuta estinzione del giudizio.
Norma evocata ripetutamente come disciplina delle distanze legali tra costruzioni e come base dell'ordine di arretramento/demolizione.
art. 4 L. reg. Marche n. 13/1990
Invocato come possibile norma integrativa dell'art. 873 c.c. e, in subordine, come disposizione sospettata di illegittimità costituzionale per asserita interferenza con l'ordinamento civile.
art. 117 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il dubbio di legittimità costituzionale della norma regionale in rapporto alla competenza legislativa.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel prospettare la questione di costituzionalità.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel prospettare la questione di costituzionalità.
art. 42 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel prospettare la questione di costituzionalità.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel prospettare la questione di costituzionalità.
Evocato per censurare la pretesa genericità dell'ordine di demolizione/arretramento e la motivazione della sentenza d'appello.
Evocato insieme all'art. 132 c.p.c. nel motivo sulla determinatezza del comando giudiziale.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sul contenuto dell'ordine di demolizione e sulla sua esecuzione.
Richiamato per censurare il rinvio alla fase esecutiva quale sede di determinazione dell'effettiva portata della decisione.
Richiamato per contestare che la demolizione potesse essere considerata una tutela proprietaria e non una forma di risarcimento del danno.
Evocato per sostenere la carenza di interesse o la non riferibilità della demolizione ad opere non contestate dalla controparte.
Richiamato per sostenere che l'opera fosse una ristrutturazione e non una nuova costruzione.
Invocato per censurare il rigetto della domanda riconvenzionale per difetto di prova e il mancato ricorso a una CTU integrativa.
Evocato per contestare il mancato rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Base della declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, interviene rinuncia accettata dalla controparte in conseguenza di un accordo tra le parti, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza esaminare i motivi di ricorso.
- L'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia accettata preclude ogni pronuncia sul merito delle censure formulate avverso la sentenza impugnata.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, non viene compiuto alcun sindacato sulla correttezza della giurisdizione, della motivazione o della qualificazione giuridica delle opere oggetto di lite.
- Quando la controversia è definita consensualmente in corso di cassazione, la funzione decisoria del giudice si arresta alla presa d'atto dell'accordo e della rinuncia accettata, con conseguente chiusura del processo.
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