Sentenza n. 1211/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio con rimpatrio nel Comune di provenienza, allontanamento dal Comune di Squillace e divieto di ritorno per tre anni
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore adottato ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali, l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, la violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere. Ha sostenuto di essere incensurato e privo di carichi pendenti, salvo il procedimento penale nel quale era stato sottoposto agli arresti domiciliari per fatti di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, contestando comunque la marginalità del proprio contributo. Il provvedimento era stato adottato ritenendo che il ricorrente fosse pericoloso per la sicurezza pubblica e dedito alla commissione di reati lesivi della sanità, sicurezza e tranquillità pubblica, in quanto avrebbe provveduto al trasferimento di prostitute dalle stazioni ferroviarie alle abitazioni ove esercitavano il meretricio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che il foglio di via obbligatorio richiede l’inquadramento del destinatario in una delle categorie previste dall’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 e un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica. La natura preventiva e cautelare della misura non richiede la prova di una condanna o dell’avvenuta commissione di reati, essendo sufficienti elementi di fatto attuali e concreti dai quali emerga una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose. Nel caso concreto, l’applicazione degli arresti domiciliari nell’ambito dell’operazione di polizia giudiziaria e il ruolo ritenuto funzionale allo sfruttamento della prostituzione costituivano un compendio idoneo a fondare la prognosi di pericolosità. Il giudice ha inoltre affermato che il sindacato sulla discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza consiste nella verifica dei fatti, del percorso logico-valutativo e del rispetto delle regole tecniche e di buon agire amministrativo, senza sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione. Ritenuta la prognosi ragionevole, proporzionata, attendibile e adeguatamente motivata, ha rigettato la domanda di annullamento. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 159/2011
coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono e mettono in pericolo la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica
La disposizione individua la categoria di soggetti potenzialmente destinatari della misura, sulla base di elementi di fatto e di un giudizio prognostico di pericolosità.
art. 2 d.lgs. 159/2011
Attribuisce al Questore il potere discrezionale di applicare il foglio di via obbligatorio quale misura di prevenzione personale, quando ricorrano i presupposti soggettivi e la pericolosità per la sicurezza pubblica.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione allo svolgimento dell’udienza di smaltimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio può essere adottato dal Questore quando il destinatario sia riconducibile a una delle categorie previste dall’art. 1 del d.lgs. 159/2011 e risulti pericoloso per la sicurezza pubblica sulla base di un giudizio prognostico fondato su elementi di fatto attuali e concreti.
- La natura preventiva e cautelare del foglio di via obbligatorio non richiede la prova dell’avvenuta commissione di reati né l’esistenza di una condanna definitiva; è sufficiente che specifiche e concrete condotte evidenzino una significativa probabilità di commissione di reati penalmente rilevanti e socialmente pericolosi.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza comprende l’accertamento pieno dei fatti e la verifica della logicità, ragionevolezza, proporzionalità, attendibilità e adeguatezza motivazionale della prognosi di pericolosità, ma non consente al giudice di sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione.
- La partecipazione a condotte ritenute funzionali allo sfruttamento della prostituzione, unitamente all’applicazione di una misura cautelare nell’ambito del relativo procedimento penale, può costituire un compendio concreto e sufficiente a fondare la prognosi di pericolosità richiesta per il foglio di via obbligatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1356/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1357/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1358/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1359/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1360/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1361/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →