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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07077/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ricorrente aveva ricevuto due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2017 e 2018, con cui l’Ufficio recuperava maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni, disconoscendo costi ritenuti derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti documentate da fatture emesse da altre società per cessioni di beni strumentali. La pretesa traeva origine da indagini della Guardia di finanza che avevano ricostruito una rete di società del settore edilizio, apparentemente riconducibili a un medesimo soggetto, attraverso le quali i beni sarebbero rimasti nella disponibilità sostanziale dello stesso e sarebbero state emesse fatture infragruppo per prestazioni mai rese e mai pagate. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CGT di secondo grado aveva confermato la decisione, ritenendo provata l’oggettiva inesistenza delle operazioni e l’indeducibilità dei costi per difetto di inerenza. In cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 2729 c.c., 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il giudice d’appello avesse invertito o falsato il riparto dell’onere probatorio e trasformato mere congetture in indizi gravi, precisi e concordanti; 2) in subordine, violazione delle medesime norme e travisamento dei fatti, deducendo il mancato assolvimento dell’onere della prova e contestando la valutazione delle risultanze istruttorie; 3) violazione dell’art. 109 TUIR, sostenendo che non fosse chiarito se l’inesistenza fosse soggettiva od oggettiva e che, comunque, la pretesa indeducibilità richiedesse una prova più rigorosa a carico dell’Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, sotto la veste della violazione di legge e del vizio processuale, essi miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che la CGT aveva compiuto una ricostruzione analitica del quadro societario e dei rapporti tra le società coinvolte, spiegando perché l’Ufficio avesse assolto l’onere di provare, anche in via presuntiva, l’oggettiva inesistenza delle operazioni e perché la contribuente non avesse fornito prova contraria, limitandosi ad affermazioni generiche e prive di documentazione. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, i costi documentati dalle relative fatture sono indeducibili per difetto di inerenza, salvo prova dell’effettività delle operazioni da parte del contribuente. La società è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, quantificate in euro 9.000, oltre spese prenotate a debito, e al pagamento di euro 1.500 alla Cassa delle ammende; è stato altresì dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente di convertire il ricorso per cassazione in un nuovo giudizio di merito sulle risultanze istruttorie; la censura era in realtà una richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 2697 c.c.

    L’Ufficio deve provare, anche per presunzioni, l’inesistenza dell’operazione; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria dell’effettività delle operazioni.

  • art. 2729 c.c.

    Le operazioni inesistenti possono essere dimostrate dall’Amministrazione anche mediante indizi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato quale base del recupero in presenza di ricostruzioni induttive e presuntive dei componenti negativi disconosciuti.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato quale base dell’accertamento IVA fondato su elementi presuntivi in relazione a operazioni ritenute inesistenti.

  • art. 109 TUIR

    I costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti sono indeducibili per difetto di inerenza, salvo prova dell’effettività dell’operazione.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha applicato le conseguenze economiche previste per la definizione del ricorso rigettato, con condanna anche alla maggiorazione indicata nella decisione.

  • art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per la definizione anticipata del giudizio e per le statuizioni consequenziali sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari o presuntivi, purché idonei a dimostrare che l’operazione non è mai stata posta in essere.
  • Una volta fornita dall’Ufficio una prova presuntiva dell’inesistenza dell’operazione, spetta al contribuente l’onere di provare il contrario con elementi concreti e documentati; la mera esibizione della fattura o la regolarità formale della contabilità non bastano.
  • Se il giudice di merito accerta l’oggettiva inesistenza dell’operazione, i costi documentati dalle relative fatture sono indeducibili per difetto di inerenza, salvo prova dell’effettività del rapporto economico.
  • In cassazione non è ammissibile trasformare censure formalmente di legittimità in richieste di nuova valutazione del fatto o delle prove, specie quando la sentenza impugnata abbia già esaminato analiticamente il materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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