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Legge

L.R. Abruzzo 2/2003

Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte III del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 2/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Abruzzo, competenze, organi e procedure in materia di beni paesaggistici e ambientali: riparto tra Regione e Comuni, pareri del Comitato regionale, coordinamento con il PRP, sanzioni, oneri istruttori, osservatorio paesaggistico e norme finanziarie. Prevede anche una norma transitoria per le procedure già avviate.

Disposizioni regionali su autorizzazioni, vigilanza e pianificazione paesaggistica

Disposizioni regionali in materia di beni paesaggistici e ambientali

La legge disciplina, per la Regione Abruzzo, l’assetto delle competenze amministrative in materia di tutela paesaggistica, i rapporti con la pianificazione urbanistica e paesaggistica, gli organi consultivi regionali e alcune misure finanziarie e sanzionatorie. La disciplina si applica nel territorio regionale e riguarda soprattutto autorizzazioni, pareri e coordinamento pianificatorio.

Competenze regionali e subdelega ai Comuni

La Regione conserva le funzioni di coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione generale e delle varianti, nonché una vigilanza su specifiche tipologie di interventi in materia paesaggistica. Restano in capo alla Regione, tra l’altro, gli interventi promossi dalla Regione stessa e quelli che interessano più di un Comune.

Alle funzioni connesse agli articoli 146, 167 e 159 del d.lgs. 42/2004, per le categorie di opere e interventi non riservati alla Regione, sono sub-delegate ai Comuni. La Regione mantiene comunque poteri di indirizzo e coordinamento per garantire coerenza con i propri obiettivi programmatici e di piano.

Organo regionale competente e procedimento autorizzatorio

L’organo regionale competente in materia di beni ambientali è il Comitato regionale per i Beni Ambientali, composto da dirigenti regionali del settore competente. Le istanze di competenza regionale sono subordinate al parere obbligatorio e vincolante del Comitato.

I nulla osta e i pareri del Comitato sono rilasciati dal Direttore dell’Area/Direzione competente in materia di beni ambientali e paesaggio. In sede di conferenza di servizi, il parere è espresso dai soggetti individuati dalla legge in relazione al tipo di conferenza e alle eventuali deleghe interne.

Le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla Regione o dall’ente delegato hanno validità quinquennale: il termine decorre dal rilascio fino all’inizio dei lavori; se i lavori iniziano entro cinque anni, l’autorizzazione resta valida per tutta la durata degli stessi, salvo la procedura prevista dal Codice dei beni culturali per i casi disciplinati dagli articoli 150 e 151 richiamati nel testo consolidato.

Coordinamento tra PRP e strumenti urbanistici locali

La legge disciplina il coordinamento tra il Piano Regionale Paesistico e gli strumenti di pianificazione sottordinati. Le amministrazioni locali, nel procedimento di conformazione e adeguamento dei propri strumenti urbanistici al PRP, devono curare una trasposizione grafica accurata delle previsioni di piano e riproporre una cartografia aggiornata.

Se gli strumenti urbanistici si limitano a recepire il PRP, l’ente locale approva definitivamente il proprio strumento e trasmette alla Direzione regionale competente una dichiarazione di conformità. Se invece le previsioni costituiscono variante al PRP, la variante è trasmessa alla Regione per la verifica di compatibilità.

La variante diventa efficace solo dopo l’atto deliberativo del Consiglio regionale, adottato previo parere del Comitato regionale per i Beni Ambientali e pubblicato sul BURA. La Direzione regionale può inoltre verificare, anche a campione, la correttezza delle dichiarazioni di conformità, senza sospendere automaticamente i procedimenti comunali.

Sanzioni amministrative e utilizzo delle somme

Per le violazioni in materia di tutela dei beni paesaggistici, l’indennità prevista dall’art. 167 del d.lgs. 42/2004 è determinata secondo i parametri del D.M. 26 settembre 1997, previa perizia di stima di un tecnico abilitato.

Le autorizzazioni regionali conseguenti al pagamento della sanzione sono rilasciate dal Direttore della Direzione competente, sentito il Comitato regionale per i Beni Ambientali. In caso di mancato pagamento, l’autorità competente procede secondo le forme previste dall’art. 167 del d.lgs. 42/2004.

Le somme riscosse sono acquisite al bilancio regionale e destinate a spese per tutela e valorizzazione delle bellezze naturali, monitoraggio e verifiche di ottemperanza dei procedimenti ambientali, oltre che ad attività di vigilanza sul territorio.

Oneri istruttori per autorizzazioni e pareri paesaggistici

Le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio sono poste, in via generale, a carico dei soggetti proponenti, salvo i progetti promossi dagli enti locali o dalla Regione. Le tariffe sono definite dalla Giunta regionale e aggiornate con cadenza triennale.

In prima applicazione sono previste tariffe differenziate in base all’importo del progetto: fino a 200.000 euro, da 200.001 a 5.000.000 euro e oltre 5.000.001 euro, con importi base e percentuali crescenti sulla parte eccedente.

Gli enti locali delegati possono stabilire tariffe diverse e devono istituire appositi capitoli di entrata, vincolando le risorse all’esercizio delle funzioni in materia di tutela del paesaggio. Per le competenze regionali, il versamento avviene sul conto postale indicato dalla legge.

Commissioni provinciali e Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio

In attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le Commissioni provinciali sono istituite con deliberazione del Consiglio regionale.

È inoltre istituito presso la Direzione competente in materia di beni ambientali e paesaggio l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio naturale e costruito, con funzioni di studio, analisi, formazione e documentazione. La Giunta regionale deve stabilire, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, i criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative, le modalità di coordinamento tra direzioni, enti e associazioni e le linee per la formulazione delle politiche paesaggistiche in attuazione della Convenzione europea del paesaggio.

Per il funzionamento dell’Osservatorio è previsto un onere annuo di 20.000 euro.

Norma transitoria e applicazione ai procedimenti pendenti

La legge si applica anche alle procedure non concluse alla data della sua entrata in vigore. Ciò comporta l’estensione della nuova disciplina ai procedimenti paesaggistici ancora pendenti al momento dell’efficacia della legge.

Norme finanziarie

Le entrate derivanti da sanzioni e da spese istruttorie sono allocate su capitoli di bilancio specificamente indicati e destinate alle attività di tutela, valorizzazione, monitoraggio e vigilanza in materia paesaggistica e ambientale. La Giunta regionale provvede alle necessarie iscrizioni di stanziamento su richiesta delle strutture competenti; per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati con le leggi di bilancio.

Abrogazioni ed entrata in vigore

La legge abroga numerose precedenti leggi regionali in materia paesaggistica e ambientale. È dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Testo integrale

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