Sentenza del 28/06/2016 n. 4275 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Appello - Motivi d'impugnazione - Ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’appello è stato ritenuto inammissibile, poiché non conteneva una critica specifica alla sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre le argomentazioni già svolte nel precedente grado di giudizio. La parte appellante deve infatti confrontarsi puntualmente con la decisione di primo grado e indicare gli errori dai quali essa sarebbe affetta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha riproposto le doglianze già formulate in primo grado senza contestare in modo specifico le ragioni, la motivazione e le statuizioni con cui il primo giudice aveva deciso la controversia. La questione riguardava quindi l’ammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 53 del d.lgs. n. 546/1992
L’atto di appello tributario deve contenere specifici motivi di impugnazione, diretti a contestare le ragioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione. La mera riproposizione delle doglianze già formulate in primo grado, senza un confronto con la motivazione della sentenza, comporta l’inammissibilità dell’appello.
Massime di principio
- Chi propone appello deve criticare specificamente la sentenza impugnata, non limitarsi a ripetere le difese già svolte in primo grado.
- I motivi di appello devono indicare quali passaggi della decisione sono erronei e per quali ragioni, confrontandosi con la motivazione del giudice.
- L’inosservanza dell’onere di specificità dei motivi può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione, senza esame del merito della controversia.
- La riproposizione di argomenti già dedotti in primo grado può essere utile solo se accompagnata da una puntuale censura delle statuizioni e del percorso logico seguito dal primo giudice.
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