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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06123/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento intimato oralmente da una società a un lavoratore con rapporto a termine, che i giudici di merito hanno ritenuto nullo, condannando la società al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite fino alla scadenza del termine contrattuale. In appello la società aveva contestato, tra l'altro, la validità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, sostenendo che il plico non fosse stato ricevuto da soggetto legittimato e chiedendo prove testimoniali per dimostrarlo. La corte territoriale aveva però valorizzato la relata dell'ufficiale giudiziario, che indicava la consegna a mani di un impiegato addetto alla ricezione degli atti, ritenendo che tale attestazione fosse assistita da fede privilegiata quanto ai fatti percepiti dal pubblico ufficiale e da presunzione iuris tantum quanto alla dichiarazione del consegnatario, superabile solo con prova contraria idonea a dimostrare la casualità della presenza del ricevente e la sua mancanza di legittimazione. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: violazione degli artt. 115, 244 e 2697 c.c., oltre agli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., lamentando carenza di prova sulla nullità della notifica, illogicità della motivazione e contrasto con il diniego dell'ammissione della prova testimoniale; inoltre ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, identificato nella prova testimoniale non ammessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto condivisibile il ragionamento della corte d'appello sulla notifica del ricorso: la relata dell'ufficiale giudiziario faceva piena prova, fino a querela di falso, dei fatti direttamente percepiti e forniva una presunzione superabile solo con prova contraria specifica. La prova testimoniale richiesta dalla società è stata giudicata non decisiva e comunque non idonea a dimostrare quanto necessario, perché i capitoli articolati non erano mirati a provare la casualità della presenza del soggetto che ricevette l'atto né la mancanza di una valida ricezione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; tuttavia il dispositivo riportato conclude con il rigetto del ricorso e con la condanna della ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per censurare la valutazione della prova e la pretesa carenza di dimostrazione della nullità della notifica

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'ammissibilità della prova testimoniale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sul riparto dell'onere della prova relativo alla validità della notifica

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per dedurre nullità della sentenza per asserita motivazione illogica o inconciliabile

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro di legittimità della motivazione

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    indicato quale motivo di ricorso per nullità della sentenza e violazione di norme processuali

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella prova testimoniale non ammessa

  • art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza

Massime di principio

  • La relata di notificazione dell'ufficiale giudiziario fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti direttamente percepiti dal pubblico ufficiale; le dichiarazioni del consegnatario sono assistite da presunzione iuris tantum e possono essere superate solo con prova contraria specifica e idonea.
  • Chi contesta la validità della notificazione effettuata a mani di soggetto indicato come addetto alla ricezione deve allegare e provare circostanze concrete che dimostrino la casualità della presenza del ricevente e la sua mancanza di legittimazione.
  • Il giudice di merito può negare l'ammissione di una prova testimoniale quando essa non sia idonea, neppure in astratto, a dimostrare il fatto decisivo dedotto; tale valutazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è utilmente formulato quando la censura riguarda soltanto la mancata ammissione di prove non decisive, senza indicare un fatto storico decisivo effettivamente omesso dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della provaNullità

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