Sentenza n. 1608/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti comunali relativi all’installazione e al mantenimento di un’isola ecologica informatizzata a servizio del Condominio Parco Verdiana, compresa la nota comunale che ha respinto la richiesta di rimozione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli atti autorizzatori, inizialmente non conosciuti, relativi all’installazione di strutture adibite a isola ecologica in prossimità dell’ingresso dei propri locali; con motivi aggiunti ha impugnato la nota comunale del 20 maggio 2026 che aveva respinto l’istanza di rimozione, nonché gli atti presupposti. Ha dedotto violazione delle distanze legali e dei diritti di veduta, assenza del necessario titolo edilizio e natura di nuova costruzione dei manufatti, oltre a pregiudizi igienico-sanitari. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’obbligo comunale di svolgere una completa istruttoria tecnica, urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria e ambientale e di adottare eventuali misure repressive e ripristinatorie.
La decisione
Il TAR, definendo il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e applicando il principio della ragione più liquida, ha prescisso dall’esame delle eccezioni preliminari e respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha ritenuto non dimostrata l’abusività delle strutture né la necessità del permesso di costruire: la documentazione e la relazione tecnica di parte descrivevano lo stato dei luoghi e le distanze, ma non individuavano norme urbanistiche o edilizie violate né fornivano elementi sufficienti per qualificare i manufatti come nuova costruzione assoggettata a diverso titolo abilitativo. Ha respinto le censure su distanze e vedute perché attinenti essenzialmente a rapporti privatistici di vicinato e non accompagnate dalla dimostrazione della violazione di specifiche disposizioni urbanistico-edilizie poste anche a tutela dell’interesse pubblico. Ha ritenuto non provati i pregiudizi igienico-sanitari, in quanto fondati su allegazioni presuntive e non corroborati da accertamenti sanitari, relazioni specialistiche o altri elementi idonei a dimostrare un rischio concreto. Quanto alla nota comunale, ha rilevato che il Comune aveva motivato il mantenimento delle strutture richiamando la disciplina della raccolta differenziata e le esigenze organizzative del servizio; non erano emersi manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Invero, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudice può esaminare prioritariamente la questione che appaia di più agevole soluzione, indipendentemente dall’ordine logico delle questioni prospettate dalle parti, ove ciò consenta di definire il giudizio nel modo più immediato ed efficace (Cons. Stato, Ad. Plen., 5 gennaio 2015, n. 5).
La controversia può essere definita con sentenza semplificata, previa informazione alle parti, quando una questione di agevole soluzione consente di decidere il giudizio in modo immediato ed efficace, prescindendo dall’ordine logico delle questioni.
artt. 31 e 34 c.p.a.
per l’accertamento - dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di riesaminare la fattispecie mediante completa istruttoria tecnica, urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria e ambientale e di adottare i conseguenti provvedimenti doverosi, anche ripristinatori e inibitori, nei limiti di cui agli artt. 31 e 34 c.p.a.;
Le disposizioni sono richiamate nella domanda di accertamento dell’obbligo comunale di riesaminare la fattispecie e adottare eventuali provvedimenti doverosi; la sentenza respinge la domanda insieme alle impugnazioni, senza enunciare una distinta interpretazione degli articoli.
art. 192 d.lgs. 152/2006
per l’accertamento - dell’obbligo del Comune di attivare, ove ne ricorrano i presupposti, i poteri repressivi e ripristinatori previsti dagli artt. 192 del D.Lgs. 152/2006 e 31 del D.P.R. 380/2001.
La norma è indicata quale base dei poteri repressivi e ripristinatori richiesti dalla ricorrente, subordinatamente alla ricorrenza dei relativi presupposti; il giudice respinge la domanda senza svolgere una specifica interpretazione della disposizione.
art. 31 d.P.R. 380/2001
per l’accertamento - dell’obbligo del Comune di attivare, ove ne ricorrano i presupposti, i poteri repressivi e ripristinatori previsti dagli artt. 192 del D.Lgs. 152/2006 e 31 del D.P.R. 380/2001.
La norma è indicata quale base dei poteri repressivi e ripristinatori richiesti dalla ricorrente, subordinatamente alla ricorrenza dei relativi presupposti; il giudice respinge la domanda senza svolgere una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- La deduzione dell’illegittimità edilizia di un manufatto richiede l’individuazione delle specifiche disposizioni urbanistiche o edilizie violate e elementi tecnici idonei a dimostrare che l’opera è assoggettata al titolo abilitativo invocato; la mera descrizione fotografica dello stato dei luoghi e delle distanze non è sufficiente.
- La violazione delle norme civilistiche sulle distanze e sulle vedute rileva davanti al giudice amministrativo solo se è contestualmente dedotta e adeguatamente dimostrata la violazione di specifiche disposizioni urbanistico-edilizie poste anche a tutela dell’interesse pubblico.
- La prospettazione di pregiudizi igienico-sanitari non è sufficiente senza elementi istruttori idonei a comprovare una situazione concreta di rischio, quali accertamenti dell’autorità sanitaria, relazioni tecniche specialistiche o prove equivalenti.
- Il sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione è limitato alla verifica di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria; non consente di sostituire la valutazione amministrativa con quella alternativa del ricorrente.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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