Ordinanza n. 10608/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’accesso agli atti chiesti con istanza del 12 dicembre 2025, con annullamento del diniego parziale di cui alla nota del Ministero del Turismo - Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo prot. n. 14024 del 4 febbraio 2026, in relazione alla graduatoria (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264763) emanata dal Ministero del Turismo in data 20 novembre 2025 nell’ambito della procedura di finanziamento indetta con l’Avviso Pubblico relativo agli Impianti di risalita (Prot. n. 0015791) per l’anno 2024 emanato dal Segretariato Generale in data 3 giugno 2024, e al Decreto di approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi al finanziamento emanato in data 27 novembre 2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN - 267769), NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO del diritto della società Faloria s.p.a. di prendere visione ed estrarre copia, per i soli fini giudiziari, di tutti i documenti richiesti nell’istanza di accesso agli atti depositata in data 12 dicembre 2025, NONCHE’ PER LA CONSEGUENTE CONDANNA del Ministero del turismo ad accogliere integralmente la predetta istanza di accesso agli atti, con conseguente esibizione della restante documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso agli atti relativi alla graduatoria e alla valutazione delle domande presentate nell’ambito della procedura di finanziamento per impianti di risalita
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa partecipante)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, partecipante alla procedura di finanziamento indetta dal Ministero del Turismo e non ammessa a contributo pur essendo utilmente collocata in graduatoria, aveva presentato un’istanza di accesso documentale ex art. 22 l. n. 241/1990 per verificare la correttezza delle valutazioni e dei punteggi attribuiti alle domande, anche ai fini della tutela giudiziaria già intrapresa contro gli esiti della procedura. Il Ministero aveva accolto solo parzialmente l’istanza, ostendendo alcuni atti e oscurando dati personali e segreti tecnici e commerciali, senza tuttavia esplicitare le ragioni di riservatezza opposte dai controinteressati. Con motivi aggiunti la ricorrente ha chiesto l’ostensione delle relazioni tecnico-illustrative e della documentazione relativa ai punteggi premiali attribuiti ad alcune imprese, nonché degli atti ulteriori concernenti la formazione, la rettifica e l’approvazione della graduatoria e le operazioni di sorteggio. Ha dedotto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale e la prevalenza dell’accesso difensivo sulle non specificate esigenze di riservatezza. Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato nei confronti dell’amministrazione e dei soggetti controinteressati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente al verbale della seduta pubblica di sorteggio del 18 novembre 2025, già prodotto in giudizio dal Ministero. Per il resto ha accolto la domanda di accesso. Ha riconosciuto l’interesse diretto, concreto e attuale della società, derivante dalla partecipazione alla procedura e dalla finalità di verificare la correttezza dell’iter di formazione della graduatoria e dell’attribuzione dei punteggi, in particolare di quelli premiali, ai fini della difesa in giudizio. Ha ordinato al Ministero di trasmettere, ove esistente, la documentazione richiesta, consentendo visione ed estrazione di copia entro trenta giorni, con obbligo di dichiarare sotto la propria responsabilità l’eventuale inesistenza di ulteriori documenti. Il Collegio ha precisato che l’istanza non riguardava le note già nella disponibilità della ricorrente, ma gli eventuali atti ulteriori relativi all’attività del RUP e dei tecnici ANSFISA, alle ragioni della sostituzione della graduatoria del 19 novembre con quella del 20 novembre 2025 e alla successiva rettifica. Ha inoltre ritenuto ostensibili le relazioni tecnico-illustrative e la documentazione allegata relative alle domande cui erano stati riconosciuti punteggi premiali, poiché funzionali alla comparazione con le valutazioni negative assegnate alle imprese mandanti della ricorrente. Le ragioni dell’accesso difensivo sono state ritenute sufficientemente specificate e non sono state ravvisate prevalenti esigenze di riservatezza, non essendo state concretamente esplicitate né nel diniego né in giudizio. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori per le spese della fase; le spese nei confronti dei controinteressati sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990
La partecipazione alla procedura di finanziamento e la finalità di verificare la correttezza delle valutazioni e di esercitare la tutela giudiziaria integrano un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso a documenti endoprocedimentali puntualmente individuati.
art. 24, comma 7, l. n. 241/1990
ai fini della “cura” e della “difesa” di un proprio interesse giuridico
Nel bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza, opera il criterio generale della necessità ai fini della cura e della difesa di un interesse giuridico; ricorrendone i presupposti, l’accesso è tendenzialmente prevalente sulla riservatezza.
art. 25, comma 2, l. n. 241/1990
La motivazione dell’istanza è sufficiente quando individua in modo adeguato il collegamento tra documenti richiesti e finalità di tutela giudiziaria.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Il ricorso in materia di accesso è procedibile quando è notificato all’amministrazione e a tutti i soggetti controinteressati, così da assicurare l’integrità del contraddittorio.
art. 3 d.P.R. n. 184/2006
La disciplina delle opposizioni dei controinteressati non esonera l’amministrazione dall’indicare concretamente le ragioni di riservatezza poste a fondamento dell’eventuale diniego o limitazione dell’accesso.
art. 24, comma 6, lett. d), l. n. 241/1990
La tutela dei segreti tecnici e commerciali può giustificare limitazioni all’accesso solo se le relative esigenze siano concretamente individuate e bilanciate con l’interesse difensivo.
Massime di principio
- Il partecipante a una procedura amministrativa di finanziamento, quando contesti o intenda verificare gli esiti della procedura, vanta un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti endoprocedimentali puntualmente individuati che consentano di controllare la formazione della graduatoria e l’attribuzione dei punteggi.
- L’accesso difensivo può riguardare anche la documentazione presentata da altri partecipanti, quando la sua ostensione sia necessaria per comparare le valutazioni ricevute e verificare la correttezza dell’attribuzione dei punteggi, inclusi quelli premiali.
- Le esigenze di riservatezza dei controinteressati non possono essere affermate in modo generico: l’amministrazione deve indicare concretamente le ragioni che renderebbero ostensibili solo parzialmente i documenti e deve bilanciarle con l’interesse difensivo dell’istante.
- Quando l’istanza riguarda atti ulteriori rispetto a quelli già conosciuti o prodotti in giudizio, l’ordine di esibizione deve essere circoscritto ai documenti effettivamente ulteriori e, ove tali documenti non esistano, l’amministrazione deve dichiararne responsabilmente l’inesistenza.
- La produzione in giudizio del documento richiesto determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a quel documento, mentre la domanda di accesso resta procedibile per la documentazione non ancora ostesa.
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