Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 88 del 20-06-2011

Ai datori di lavoro, che rientrano nell’ambito di applicazione del “Fondo di solidarietà di sostegno al reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito”, i quali assumano a tempo indeterminato lavoratori destinatari dell’assegno di sostegno al reddito previsto dall’art. 11 bis del Regolamento del Fondo, spetta un incentivo mensile equivalente alla residua indennità e contribuzione correlata che sarebbero spettate in favore del lavoratore. Si illustrano le condizioni per il riconoscimento del beneficio, il procedimento di definizione delle istanze e le modalità di fruizione del beneficio stesso.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la disciplina dell’assegno emergenziale previsto dall’art. 11-bis del regolamento del Fondo di solidarietà del credito, introdotto dal DM 26 aprile 2010 n. 51635, e le relative modalità di finanziamento. Viene poi disciplinato l’incentivo riconosciuto ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori titolari di tale assegno entro il 31 dicembre 2011, con indicazione dei requisiti, della misura, della durata, delle condizioni di cumulabilità e delle procedure operative. Sono inoltre fornite le istruzioni per la richiesta, l’autorizzazione, la gestione del codice di autorizzazione, la compilazione del flusso UniEmens e la rilevazione contabile.

Incentivo all’assunzione di lavoratori beneficiari dell’assegno emergenziale del Fondo di solidarietà del credito

Incentivo all’assunzione di lavoratori beneficiari dell’assegno emergenziale del Fondo di solidarietà del credito

La circolare disciplina l’intervento emergenziale introdotto nel regolamento del Fondo di solidarietà del credito dal DM 26 aprile 2010 n. 51635, con efficacia temporanea fino al 31 dicembre 2011. Vengono chiariti il funzionamento dell’assegno emergenziale per i lavoratori in esubero, il relativo finanziamento, e soprattutto l’incentivo riconosciuto ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato i beneficiari della prestazione.

Modifiche al regolamento del Fondo e contenuto dell’art. 11-bis

L’intervento più rilevante consiste nell’inserimento dell’art. 11-bis nel regolamento del Fondo, che ha introdotto una cosiddetta "sezione emergenziale" composta da misure di politica passiva e attiva. Tra queste figura l’erogazione, ai lavoratori in esubero non aventi i requisiti per le prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), del regolamento, di un assegno per il sostegno del reddito di durata massima pari a 24 mesi, a integrazione del trattamento di disoccupazione di legge.

Per la disciplina della prestazione la circolare rinvia al messaggio n. 20321 del 3 agosto 2010.

Finanziamento dell’assegno emergenziale e della contribuzione correlata

Il comma 5 dell’art. 11-bis stabilisce che gli oneri per l’assegno emergenziale e per l’accredito contributivo figurativo correlato sono ripartiti a metà tra le risorse già disponibili del Fondo e il datore di lavoro che effettua il licenziamento. Il datore di lavoro adempie tramite versamento di contribuzione speciale al Fondo, secondo le modalità già illustrate nel messaggio n. 20321/2010, con versamento sulla contabilità speciale accesa presso la Sede alla tesoreria provinciale dello Stato.

Le causali indicate sono:

  • "contributo a copertura assegno emergenziale, art. 6 D.I. n. 51635/2010";
  • "contribuzione correlata all’assegno emergenziale, art. 6 D.I. n. 51635/2010".

Importo dell’assegno e durata dell’erogazione

L’assegno emergenziale è riconosciuto fino a un importo determinato in base alla retribuzione tabellare annua del lavoratore:

  • 80% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile, con massimale di 2.220 euro lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a 38.000 euro;
  • 70% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile, con massimale di 2.500 euro lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da 38.001 a 50.000 euro;
  • 60% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile, con massimale di 3.500 euro lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre 50.000 euro.

Alla prestazione concorrono, per un periodo massimo di 8 o 12 mesi a seconda dell’età del lavoratore, l’indennità di disoccupazione ordinaria e l’assegno emergenziale. Dal 9° o dal 13° mese e fino al 24° mese, a condizione che permanga lo stato di disoccupazione, spetta il solo assegno emergenziale.

Contribuzione figurativa durante e dopo la disoccupazione ordinaria

Nel periodo in cui il lavoratore percepisce sia l’indennità di disoccupazione ordinaria sia l’assegno emergenziale, l’accredito figurativo avviene secondo le regole generali della disoccupazione ordinaria e senza oneri per il Fondo né per il datore di lavoro che ha licenziato.

Nel periodo successivo, quando il lavoratore riceve solo l’assegno emergenziale, gli oneri per la copertura figurativa sono posti a carico del Fondo, con partecipazione del datore di lavoro licenziante. La contribuzione correlata mensile è calcolata nel 33% dell’ultima retribuzione tabellare percepita dal lavoratore in costanza di rapporto; tale importo, moltiplicato per i mesi di sola percezione dell’assegno emergenziale, determina la contribuzione complessiva dovuta.

Incentivo alla ricollocazione: destinatari e condizioni

Il regolamento, come modificato, introduce un incentivo alla ricollocazione per i lavoratori titolari di assegno emergenziale. In base al comma 8 dell’art. 11-bis, se un’azienda destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito assume a tempo indeterminato un lavoratore mentre questi fruisce delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), il trattamento residuo di cui ai commi 3 e 4 spetta all’azienda fino al termine dei 24 mesi.

L’incentivo spetta ai datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento del Fondo di solidarietà del credito ordinario di cui al DM 158/2000 e che assumono a tempo indeterminato, in forma piena o parziale, lavoratori beneficiari dell’assegno emergenziale.

Non spetta nei seguenti casi:

  • assunzione effettuata per adempiere a un obbligo legale o contrattuale preesistente;
  • sostanziale coincidenza degli assetti proprietari o rapporti di collegamento/controllo tra datore di lavoro e impresa di provenienza, salvo che l’assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento;
  • presenza di sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario per crisi, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, salvo che l’assunzione sia finalizzata ad acquisire professionalità sostanzialmente diverse o avvenga presso diversa unità produttiva;
  • violazione del diritto di precedenza spettante a lavoratori precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo o riduzione del personale.

La fruizione è subordinata inoltre alla regolarità contributiva, al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e all’applicazione dei contratti collettivi indicati dalla legge n. 296/2006 e dal DM 24 ottobre 2007.

Requisiti del lavoratore e termine per l’assunzione

Ai fini della spettanza dell’incentivo è necessario che l’assunzione intervenga nel periodo di fruizione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), dell’art. 11-bis; è sufficiente che sia iniziato il periodo di decorrenza dell’assegno emergenziale, anche se non ancora liquidato.

Poiché la sezione emergenziale ha vigenza temporanea fino al 31 dicembre 2011, l’assunzione deve comunque avvenire entro tale data.

Misura e durata dell’incentivo al datore di lavoro

Per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore assunto, il datore di lavoro ha diritto a un incentivo mensile pari alla somma:

  • dell’importo dell’assegno emergenziale riconosciuto al lavoratore;
  • dell’importo della contribuzione eventualmente correlata all’assegno.

L’incentivo spetta per un periodo pari alla durata residua dell’assegno che sarebbe spettato al lavoratore e può essere fruito solo nei periodi di effettiva erogazione della retribuzione.

La circolare precisa che:

  • l’incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive previste dalla normativa vigente;
  • è cumulabile con i benefici dell’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991, se il lavoratore è iscritto nelle liste di mobilità e ricorrono tutti i presupposti;
  • è cumulabile, nei limiti di legge, anche con il beneficio di cui all’art. 2, comma 151, della legge n. 191/2009.

Tuttavia, la somma dei benefici non può superare la retribuzione effettivamente maturata dal lavoratore nel singolo mese. Se il limite è superato, il datore deve ridurre il beneficio. L’eventuale importo non fruito per effetto di tale limite può essere recuperato nei mesi successivi, sempre entro il limite della retribuzione mensile spettante, fino a esaurimento.

Condizione ulteriore per la fruizione è che l’azienda di provenienza abbia effettivamente versato il contributo speciale di finanziamento previsto dall’art. 11-bis, commi 5 e 7, del DM 158/2000. Il beneficio è fruito tramite conguaglio nel flusso UniEmens.

Procedura di richiesta e autorizzazione

Il datore di lavoro che intende avvalersi dell’incentivo deve presentare alla Sede INPS competente una dichiarazione di responsabilità su apposito modello allegato alla circolare e disponibile in formato editabile nella sezione modulistica del sito dell’Istituto. Se una richiesta era già stata inviata prima della pubblicazione della circolare, essa deve essere rinnovata con il nuovo modello.

La Sede competente:

  • verifica la sussistenza delle condizioni dichiarate;
  • accerta che il lavoratore sia titolare dell’assegno emergenziale;
  • individua l’importo massimo mensile e la durata dell’incentivo;
  • verifica il versamento del contributo speciale da parte dell’azienda di provenienza;
  • comunica al datore l’ammissione o la non ammissione al beneficio, indicando in caso positivo gli importi massimi fruibili e, in caso negativo, i motivi del diniego.

Alle posizioni contributive ammesse è attribuito il codice di autorizzazione "1Y", con il significato di azienda ammessa al beneficio di cui al comma 8 dell’art. 11-bis del DM 28 aprile 2000 n. 158. Il codice deve restare valido per tutto il periodo di spettanza del beneficio.

Gestione del codice di autorizzazione e proroghe

Se l’azienda di provenienza del lavoratore ha scelto il versamento rateale del contributo speciale, il codice di autorizzazione viene inizialmente attribuito fino alla scadenza del periodo coperto dalla rata versata. Alla scadenza, la sede verifica se sia stata versata la rata successiva:

  • se sì, proroga la validità del codice e informa il datore di lavoro, che può continuare a fruire del beneficio;
  • se no, non proroga il codice e comunica che il beneficio è sospeso per mancato versamento del contributo speciale.

Se, per effetto del limite retributivo mensile, l’incentivo non è stato fruito integralmente entro il periodo massimo originariamente previsto nel piano di fruizione, il datore di lavoro può chiedere la proroga della scadenza del codice di autorizzazione. La proroga è disposta per un massimo di sei mesi e può essere rinnovata fino a esaurimento del beneficio.

Se al momento dell’ammissione al beneficio è già decorso l’intero periodo di spettanza, il codice viene attribuito solo per il tempo strettamente necessario all’azienda per operare il conguaglio.

La verifica della regolarità contributiva avviene tramite la procedura di controllo delle denunce retributive e contributive secondo le modalità del DURC interno.

Esposizione nel flusso UniEmens e codici utilizzati

Per esporre l’incentivo nel flusso UniEmens, i datori di lavoro devono valorizzare il codice "CREM", relativo all’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori beneficiari dell’assegno emergenziale del Fondo di solidarietà del credito. Deve inoltre essere sempre indicato il codice H00, in quanto l’onere del beneficio non è destinato a gravare sulle Regioni.

Devono essere indicati:

  • l’importo del beneficio spettante per il mese corrente;
  • l’importo del beneficio spettante per i periodi pregressi.

Nel DM10 "virtuale" ricostruito dall’Istituto, i dati sono riportati:

  • nel quadro "BC" con il codice statistico "CREM" e con il numero dei lavoratori;
  • nel quadro "D" con i codici:
    • L426 per i periodi correnti;
    • L427 per i periodi arretrati.

Rilevazione contabile

Per la rilevazione contabile dell’incentivo riconosciuto alle aziende che assumono a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari dell’assegno emergenziale è istituito il conto FBR 32100. Il conto è utilizzato per gli importi evidenziati dai datori di lavoro nel flusso UniEmens e riportati nel quadro D del DM10 virtuale con i codici L426 e L427.

Punti principali

Modifiche al Fondo di solidarietà e assegno emergenziale

Il DM 26 aprile 2010 n. 51635 ha modificato in via temporanea il regolamento del Fondo di solidarietà del credito, con efficacia fino al 31 dicembre 2011. La principale novità è l’introduzione dell’art. 11-bis, che prevede misure emergenziali di sostegno al reddito, tra cui un assegno fino a 24 mesi per i lavoratori in esubero privi dei requisiti per le prestazioni straordinarie.

Finanziamento dell’assegno emergenziale

Gli oneri dell’assegno emergenziale e della contribuzione figurativa correlata sono posti per metà a carico delle risorse del Fondo e per metà a carico del datore di lavoro che effettua il licenziamento. Il versamento avviene come contribuzione speciale al Fondo con le causali indicate nella circolare, distinte tra copertura dell’assegno emergenziale e contribuzione correlata.

Importo e durata della prestazione

L’assegno è commisurato all’ultima retribuzione tabellare lorda mensile del lavoratore, con diversi massimali in base alla fascia retributiva annua: 80% fino a 38.000 euro annui con massimale di 2.220 euro; 70% da 38.001 a 50.000 euro con massimale di 2.500 euro; 60% oltre 50.000 euro con massimale di 3.500 euro. Per gli ulteriori mesi di trattamento, fino al 24° mese, resta il solo assegno emergenziale.

Contribuzione figurativa

Durante i primi 8 o 12 mesi, coincidenti con la disoccupazione ordinaria, l’accredito figurativo segue le regole ordinarie ed è privo di oneri per Fondo e datore di lavoro. Per il periodo successivo, in cui è erogato solo l’assegno emergenziale, la contribuzione figurativa è finanziata dal Fondo con partecipazione del datore di lavoro. La contribuzione correlata è calcolata nel 33% dell’ultima retribuzione tabellare e moltiplicata per i mesi di sola erogazione dell’assegno.

Incentivo all’assunzione e soggetti ammessi

L’incentivo spetta ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del regolamento del Fondo del credito ordinario che assumano a tempo indeterminato, anche part-time, lavoratori che percepiscono l’assegno emergenziale. Non spetta in caso di assunzioni dovute a obblighi legali o contrattuali, in presenza di rapporti di collegamento o controllo con il precedente datore, in caso di sospensioni o riduzioni di orario per crisi aziendale, o in violazione del diritto di precedenza. Sono inoltre richiesti i requisiti di regolarità contributiva, di sicurezza sul lavoro e di applicazione dei contratti collettivi.

Misura, durata e cumulabilità dell’incentivo

L’incentivo mensile per il nuovo datore di lavoro corrisponde alla somma dell’assegno emergenziale e dell’eventuale contribuzione correlata residua, per tutta la durata residua dell’assegno che sarebbe spettato al lavoratore. È cumulabile con altre agevolazioni contributive, compresi i benefici della legge n. 223/1991 e, se ne ricorrono i presupposti, con il beneficio di cui all’art. 2, comma 151, della legge n. 191/2009, ma non può superare la retribuzione effettivamente maturata nel mese.

Domanda, autorizzazione e codice di autorizzazione

Il datore di lavoro deve presentare alla sede INPS competente una dichiarazione di responsabilità su apposito modello. La sede verifica i requisiti, accerta che il lavoratore sia titolare dell’assegno emergenziale e che l’azienda di provenienza abbia versato il contributo speciale, quindi comunica l’ammissione o la non ammissione al beneficio. Alle posizioni autorizzate viene attribuito il codice di autorizzazione "1Y", da mantenere per tutta la durata del beneficio.

Gestione delle rate del contributo speciale e proroga del beneficio

Se l’azienda di provenienza ha scelto il versamento rateale del contributo speciale, il codice di autorizzazione viene inizialmente rilasciato fino alla scadenza della rata versata e prorogato solo se risultano versate le rate successive. Se l’incentivo non è stato completamente fruito per effetto del limite retributivo mensile, il datore può chiedere la proroga del codice, concedibile per periodi massimi di sei mesi e rinnovabile fino all’esaurimento del beneficio.

Esposizione nel flusso UniEmens e contabilità

L’incentivo va esposto nel flusso UniEmens con il codice "CREM" e con il codice evento H00, indicando gli importi correnti e pregressi. Nel DM10 virtuale vengono utilizzati i codici L426 per i periodi correnti e L427 per gli arretrati. Per la rilevazione contabile è istituito il conto FBR 32100.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.