Circolare numero 89 del 24-06-2011
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione, stipulata tra l’INPS e la CONF.A.S.I., per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola dei propri iscritti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la sottoscrizione della convenzione con CONF.A.S.I. per la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola, illustrandone regole di delega, validità, obblighi delle parti, costi del servizio e istruzioni contabili. Vengono inoltre indicati i conti da utilizzare per la rilevazione delle trattenute e dei versamenti, la periodicità dei pagamenti alla Organizzazione e il termine per l’eventuale rinnovo annuale della convenzione.
Convenzione INPS-CONF.A.S.I. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-CONF.A.S.I. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare dà notizia della convenzione sottoscritta il 27 maggio 2011 tra INPS e CONF.A.S.I., approvata con determinazione del Presidente n. 176 dell’11 maggio 2011. La convenzione disciplina la trattenuta e il riversamento dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola, nonché i relativi obblighi operativi, contabili ed economici.
Ambito e disciplina della delega
La delega richiamata dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 deve essere inserita nel modulo di domanda della prestazione, sottoscritta dall’interessato e corredata del timbro dell’Associazione stipulante e della firma del rappresentante. La delega produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta e si considera valida per l’anno cui la prestazione si riferisce. L’INPS non prende in considerazione le deleghe pervenute successivamente alla domanda. Nelle deleghe l’Organizzazione va indicata con la sigla CONF.A.S.I..
Effetti di revoca o annullamento della prestazione
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già percepite a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione. È inoltre previsto che, se non sia possibile recuperare trattenute già versate e non dovute, la CONF.A.S.I. provveda al rimborso delle somme su semplice richiesta dell’INPS.
Flussi informativi verso l’Associazione
L’INPS trasmette all’Associazione supporti telematici o elenchi suddivisi per Provincia e Comune, contenenti i nominativi dei soggetti per i quali è stata operata la trattenuta, con l’indicazione dei dati anagrafici e dell’importo trattenuto. Tali informazioni servono a consentire la gestione dei versamenti e dei rapporti contabili connessi alla convenzione.
Costi e oneri della convenzione
Il costo del servizio è fissato in 0,54 euro per singola delega. Restano a carico della CONF.A.S.I., oltre alle spese, tutti gli ulteriori oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dalla convenzione. L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità connessa all’applicazione della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni soggette a ritenuta e l’Organizzazione sindacale.
Durata, rinnovo e recapiti
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2012. Il rinnovo annuale deve essere richiesto dalla Associazione con lettera raccomandata da inviare all’Istituto entro il 30 settembre di ciascun anno, ossia almeno tre mesi prima della scadenza. La sede della CONF.A.S.I. è in Piazza dei Prati degli Strozzi n. 34, CAP 00195 Roma.
Istruzioni operative e contabili
Per la contabilizzazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola è istituito il conto GPA 25/263. Il debito verso CONF.A.S.I. è rilevato sul conto GPA 11/263, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/042. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi sindacali devono essere imputati al conto GPA 24/042.
I versamenti delle somme trattenute, da registrare in dare del conto GPA 11/263, devono essere effettuati a favore dell’Organizzazione sindacale con la periodicità prevista dall’art. 5 della convenzione, sul conto corrente che sarà comunicato con successivo messaggio. Il saldo eventualmente risultante a fine esercizio sul conto GPA 11/263 deve essere riportato nel nuovo esercizio.
Punti principali
Sottoscrizione della convenzione e finalità
Il 27 maggio 2011 è stata sottoscritta la convenzione con CONF.A.S.I., approvata con determinazione del Presidente n. 176 dell’11 maggio 2011, per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola. La circolare allega il testo della convenzione e ne riassume i contenuti essenziali.
Delega per la trattenuta del contributo sindacale
La delega prevista dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, contenuta nel modulo di domanda della prestazione, deve essere sottoscritta dall’interessato, recare il timbro dell’Associazione stipulante e la firma del rappresentante, e produce effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta. La delega si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e l’INPS non considera le deleghe pervenute dopo la domanda di prestazione. Nelle deleghe l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla CONF.A.S.I..
Revoca, annullamento e restituzione delle somme
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione. Inoltre, qualora non sia possibile recuperare trattenute già versate e non dovute, la CONF.A.S.I. si impegna al rimborso delle somme a semplice richiesta dell’INPS.
Importo del servizio e oneri a carico dell’Organizzazione
Il costo del servizio è stabilito in 0,54 euro per ciascuna delega. Oltre alle spese, sono a carico della CONF.A.S.I. ogni altro onere, compreso quello fiscale, connesso alla convenzione.
Flussi informativi e versamenti
L’INPS trasmetterà all’Associazione supporti telematici o elenchi suddivisi per Provincia e Comune contenenti i nominativi dei soggetti per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e l’importo trattenuto. I versamenti delle somme trattenute, da imputare in dare al conto GPA 11/263, devono essere eseguiti a favore della CONF.A.S.I. con la periodicità prevista dall’art. 5 della convenzione, sul conto corrente che sarà indicato con successivo messaggio.
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA 25/263, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola, e GPA 11/263, per la rilevazione del debito verso CONF.A.S.I. da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/042. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi sindacali devono essere imputati al conto esistente GPA 24/042. Il saldo del conto GPA 11/263 eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2012. La richiesta di rinnovo annuale da parte dell’Associazione deve pervenire all’Istituto, con lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
Sede dell’Associazione
La sede della CONF.A.S.I. è indicata in Piazza dei Prati degli Strozzi n. 34, CAP 00195 Roma.
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