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Circolare

Circolare numero 86 del 17-06-2011

1) Lavoratori agricoli dipendenti; 2) Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali; 3) Contributi integrativi volontari di cui all’art.4 del D.P.R. N.1432/1971: a) Operai agricoli a tempo determinato; b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari; 4) Coloni e mezzadri reinseriti nell’A.g.o: a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997; b) Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modalità di determinazione dei contributi volontari dovuti nel settore agricolo per il 2011, distinguendo tra lavoratori dipendenti, coltivatori diretti/mezzadri/coloni/IAP, contributi integrativi per operai a tempo determinato e regole specifiche per coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO. Sono indicati aliquote, classi di reddito, importi settimanali, coefficienti di riparto e i limiti/minimi applicabili, con richiamo alle norme di riferimento e ai decreti richiamati.

Calcolo dei contributi volontari per i lavoratori agricoli per l’anno 2011

Contributi volontari per i lavoratori agricoli nel 2011

La circolare definisce le modalità di calcolo dei contributi volontari per l’anno 2011 nelle diverse categorie del settore agricolo. Le regole variano in funzione della qualifica del lavoratore, della data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria e, per alcune figure, del regime normativo applicabile.

Lavoratori agricoli dipendenti

Per i lavoratori agricoli dipendenti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 30 dicembre 1995 e per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995, per i quali nel 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, dal 1° gennaio 2011 l’aliquota per il FPLD è pari al 27,50%.

La ripartizione dell’aliquota è la seguente:

  • quota base: 0,11%
  • quota pensione: 27,39%
  • totale IVS: 27,50%

Sono inoltre indicati i coefficienti di riparto:

  • quota base: 0,004000
  • quota pensione: 0,996000
  • totale: 1,000000

Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali

Per effetto dell’art. 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, queste categorie versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, stabilite annualmente con decreto ministeriale.

Per il 2011 le classi sono state aggiornate in base alla variazione ISTAT dell’1,6% relativa ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La circolare riporta per ciascuna classe:

  • il reddito settimanale medio imponibile;
  • la quota pensione pari al 18,30% del reddito medio;
  • l’addizionale della legge n. 233/1990 pari al 2,00% del reddito medio;
  • l’ulteriore addizionale della legge n. 160/1975 pari a 1,86 euro;
  • il contributo totale settimanale.

Gli importi risultano articolati così:

  • 1ª classe: fino a 209,43 euro, contributo totale 44,38 euro;
  • 2ª classe: oltre 209,43 euro e fino a 279,24 euro, contributo totale 51,47 euro;
  • 3ª classe: oltre 279,24 euro e fino a 349,05 euro, contributo totale 65,64 euro;
  • 4ª classe: oltre 349,05 euro, contributo totale 79,81 euro.

La circolare precisa inoltre che il contributo settimanale non può essere inferiore a:

  • 52,21 euro settimanali, se l’autorizzazione è stata concessa entro il 30 dicembre 1995;
  • 59,71 euro settimanali, se l’autorizzazione è stata concessa dopo il 31 dicembre 1995.

Contributi integrativi volontari per operai agricoli a tempo determinato

Ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 1432/1971, il contributo integrativo volontario può essere richiesto fino a 270 giornate ed è pari al contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.

Per il 2011 il contributo va determinato sull’imponibile contributivo calcolato in base alle retribuzioni percepite, applicando l’aliquota IVS vigente nel settore:

  • Fondo pensioni lavoratori dipendenti: 27,39%
  • quota base: 0,11%

La circolare ricorda che, per effetto della normativa sopravvenuta, non trova più applicazione l’art. 28 del DPR n. 488/1968 nei casi in cui in passato si faceva riferimento alle retribuzioni medie convenzionali quando il salario contrattuale non era superato.

Piccoli coloni e compartecipanti familiari

Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari continua ad applicarsi l’art. 28 del DPR n. 488/1968, in base all’interpretazione autentica contenuta nel comma 785 della legge n. 296/2006.

Le retribuzioni medie giornaliere per il 2011 sono determinate dal decreto del 6 maggio 2011 e valgono esclusivamente per questa categoria, per la quale continuano a essere utilizzati i salari medi convenzionali determinati annualmente e per provincia.

Le aliquote da applicare sono quelle previste per gli operai agricoli a tempo determinato. La circolare rinvia a una tabella allegata per il calcolo dei contributi volontari ad integrazione, precisando che nella colonna "retribuzione" è indicata la retribuzione giornaliera imponibile fissata dal decreto direttoriale.

Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria

Il D.lgs. n. 184/1997 disciplina in modo differenziato i contributi volontari dei coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO, in base al fatto che l’autorizzazione sia stata concessa prima o dopo il 12 luglio 1997.

Per i soggetti già autorizzati al 12 luglio 1997, gli importi dovuti per il 2011 sono riportati in allegato e sono commisurati alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione attribuita prima di tale data, aggiornata all’indice del costo della vita.

Per i soggetti autorizzati dal 12 luglio 1997, il contributo volontario settimanale è dato dalla somma di contributo integrativo e contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la domanda.

Per le domande accolte con decorrenza nel 2011, la circolare stabilisce che:

  • il contributo integrativo comprende 17,83 euro dovuti dal concedente in regime obbligatorio;
  • si aggiunge la contribuzione obbligatoria IVS calcolata sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la domanda, applicando l’aliquota del 9,34%, ottenuta sommando l’8,84% previsto per gli operai agricoli allo 0,50% di cui all’art. 3 della legge n. 297/1982;
  • il contributo base è calcolato sulla medesima media retributiva applicando l’aliquota dello 0,11%.

Per la 18ª classe sono indicati i seguenti coefficienti di ripartizione:

  • base IVS: 0,005629
  • quota pensione: 0,994371
  • totale: 1,000000

Punti principali

Lavoratori agricoli dipendenti

Per i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 30 dicembre 1995 e per i lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal 31 dicembre 1995, per i quali nel 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, dal 1° gennaio 2011 l’aliquota complessiva per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti è pari al 27,50%. La ripartizione è tra quota base allo 0,11% e quota pensione al 27,39%, con coefficienti di riparto rispettivamente pari a 0,004000 e 0,996000.

Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali

In applicazione dell’art. 10 della legge n. 233/1990, i contributi volontari sono calcolati su quattro classi di reddito medio giornaliero, aggiornate per il 2011 con la variazione ISTAT dell’1,6%. La tabella riporta per ciascuna classe il reddito settimanale medio imponibile, la quota pensione (18,30% RM), le addizionali previste dalla legge n. 233/1990 (2,00% RM) e dalla legge n. 160/1975, nonché il contributo totale settimanale. È precisato che il contributo settimanale non può essere inferiore a 52,21 euro se l’autorizzazione è anteriore al 30 dicembre 1995 e a 59,71 euro se è successiva al 31 dicembre 1995.

Contributi integrativi volontari ex art. 4 DPR n. 1432/1971

Per gli operai agricoli a tempo determinato, il contributo integrativo volontario è dovuto fino a concorrenza di 270 giornate ed è pari al contributo obbligatorio vigente nell’anno di riferimento. Per il 2011 va calcolato sull’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, applicando l’aliquota IVS del settore, pari al 27,39% per il FPLD più la quota base dello 0,11%. La circolare precisa inoltre che non si applica più l’art. 28 del DPR n. 488/1968 nei casi indicati dalla normativa sopravvenuta.

Piccoli coloni e compartecipanti familiari

Per questi soggetti continua a trovare applicazione l’art. 28 del DPR n. 488/1968, in forza dell’interpretazione autentica contenuta nel comma 785 della legge n. 296/2006. Le retribuzioni medie giornaliere per il 2011 sono determinate dal decreto del 6 maggio 2011 e valgono solo per piccoli coloni e compartecipanti familiari, per i quali i salari medi convenzionali sono fissati annualmente e per provincia. Le aliquote da applicare restano quelle previste per gli operai agricoli a tempo determinato.

Coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO

Per effetto del D.lgs. n. 184/1997, i coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria versano i contributi volontari con modalità diverse a seconda che siano stati autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997. Per gli autorizzati prima di tale data, gli importi 2011 sono riportati in allegato e sono commisurati alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione originaria, aggiornata all’indice del costo della vita. Per le domande accolte con decorrenza nel 2011, il contributo settimanale è composto da contributo integrativo e contributo base calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili dell’anno precedente la domanda, con contributo integrativo formato da 17,83 euro dovuti dal concedente in regime obbligatorio più il 9,34% sulla media retributiva, e contributo base calcolato con aliquota dello 0,11%. I coefficienti di ripartizione della 18ª classe sono pari a 0,005629 per la base IVS e 0,994371 per la quota pensione.

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