Circolare numero 90 del 24-06-2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le prime indicazioni operative sulla deroga prevista dall'art. 12, comma 5, della legge n. 122/2010, come integrato dalla legge n. 220/2010. La salvaguardia riguarda, entro il limite di 10.000 soggetti, i lavoratori in mobilità ordinaria o lunga e i titolari di prestazione straordinaria dei fondi di solidarietà che maturano i requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2011. Vengono chiariti i presupposti di accesso, la formazione della graduatoria, le modalità di domanda, la gestione delle pratiche giacenti e l'ulteriore possibilità di prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, subordinata a specifico decreto ministeriale.
Prime istruzioni sulla deroga alle decorrenze pensionistiche per lavoratori in mobilità ed esodo
Deroga alle decorrenze pensionistiche per lavoratori in mobilità ed esodo
La circolare fornisce le prime istruzioni applicative della deroga prevista dall'art. 12, comma 5, della legge n. 122/2010, come integrata dall'art. 1, comma 37, della legge n. 220/2010. La disciplina consente, entro un tetto massimo di 10.000 soggetti, di continuare ad applicare il previgente regime delle decorrenze pensionistiche a favore di specifiche categorie di lavoratori che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2011.
Quadro normativo e finalità della salvaguardia
La salvaguardia opera soltanto sulle finestre di accesso al pensionamento e riguarda sia la pensione di vecchiaia sia quella di anzianità. La norma, nel testo integrato, estende il beneficio anche ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 223/1991, oltre a quelli già contemplati dalla disposizione originaria.
Soggetti beneficiari
Rientrano nella platea potenziale:
- i lavoratori posti in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- i lavoratori posti in mobilità lunga sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- i titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 31 maggio 2010.
Per tutti i soggetti indicati, la circolare precisa che l'accesso al pensionamento secondo le regole previgenti è possibile solo se i requisiti risultano maturati nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.
Lavoratori in mobilità ordinaria
Per i lavoratori in mobilità ordinaria la deroga è riconosciuta se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- collocamento in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria.
Ai fini della verifica, il requisito della maturazione entro la mobilità va accertato con riferimento al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2010. La circolare chiarisce che eventuali sospensioni della percezione dell'indennità successive a tale data non possono essere considerate ai fini dell'estensione del periodo utile per maturare il diritto.
Lavoratori in mobilità lunga
La deroga si applica anche ai lavoratori in mobilità lunga disciplinata dalle leggi n. 176/1998, n. 81/2003 e n. 296/2006, a condizione che:
- il collocamento in mobilità lunga derivi da accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- i requisiti di età e contribuzione previsti dalle norme richiamate siano raggiunti successivamente al 31 dicembre 2010.
La circolare richiama in particolare i requisiti di 57/58 anni di età e 35 anni di contribuzione previsti dalle disposizioni citate.
Lavoratori in esodo e prestazioni straordinarie
La deroga al nuovo regime delle decorrenze è riservata anche ai lavoratori che, al 31 maggio 2010, erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996.
Per tali soggetti, se i requisiti di età e contribuzione sono perfezionati entro il 31 dicembre 2010, l'assegno straordinario continua a essere corrisposto oltre tale data fino all'apertura della finestra pensionistica e il pensionamento decorre alla scadenza della prestazione, previa presentazione della domanda.
Formazione della graduatoria
Il comma 6 dell'art. 12 della legge n. 122/2010 prevede che la graduatoria dei potenziali beneficiari sia redatta in base alla data di cessazione dell'attività lavorativa. La cessazione va riferita al rapporto di lavoro presso l'azienda che ha disposto il collocamento in mobilità o in esodo.
La circolare precisa che:
- la graduatoria è unica per tutte e tre le tipologie di lavoratori;
- per i lavoratori in mobilità ordinaria e lunga l'inserimento avviene solo dopo l'accertamento del perfezionamento dei requisiti nei periodi di mobilità;
- per i lavoratori in esodo l'inserimento avviene senza ulteriori verifiche, perché il diritto alla pensione è già stato accertato in sede di liquidazione della prestazione straordinaria.
Gli elenchi saranno comunque trasmessi alle sedi per la determinazione della finestra con o senza salvaguardia della decorrenza.
Domanda di pensione e manifestazione della volontà di avvalersi della deroga
L'INPS è tenuto a monitorare le domande di pensionamento presentate da chi intende usufruire, dal 1° gennaio 2011, del vecchio regime delle decorrenze. Per questo motivo la volontà di avvalersi della deroga deve essere espressamente manifestata al momento della domanda di pensione.
Per agevolare gli interessati, i soggetti collocati in posizione utile riceveranno una comunicazione della possibilità di accedere alla salvaguardia poco prima dell'apertura della finestra. Tuttavia, la circolare ribadisce che tale comunicazione non sostituisce la domanda di pensione presentata in tempo utile e corredata dalla richiesta di avvalimento del beneficio.
Domande già presentate e sospensione dell'istruttoria
In attesa della formazione della graduatoria, le domande di pensione presentate con richiesta di avvalimento della deroga devono essere sospese. Le sedi devono registrare separatamente tali casi e riesaminarli d'ufficio al termine del procedimento di individuazione dei beneficiari.
Gli interessati devono essere informati della sospensione e del successivo riesame. Resta fermo che l'esito favorevole è subordinato anche alla sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti per la pensione di vecchiaia o di anzianità, compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Prolungamento dell'intervento di tutela del reddito
La legge n. 220/2010 ha introdotto, in alternativa alla salvaguardia di cui al comma 5, la possibilità di prolungare l'intervento di tutela del reddito per il tempo necessario a raggiungere la decorrenza della pensione, entro il limite del periodo compreso tra la data risultante secondo il vecchio regime delle decorrenze e quella calcolata in base alla nuova disciplina.
La circolare evidenzia però che tale prolungamento non è automatico e non genera un diritto ope legis: esso richiede l'adozione di un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Indicazioni operative finali
La circolare rinvia a un successivo messaggio tecnico-operativo per la definizione delle modalità di trattamento informatico delle fattispecie e per la gestione delle liste dei potenziali beneficiari, che risultano in corso di predisposizione.
Punti principali
Ambito della deroga e soggetti interessati
La deroga riguarda solo le finestre di accesso al pensionamento e si applica sia alla pensione di vecchiaia sia a quella di anzianità. Sono interessati, entro il limite complessivo di 10.000 soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2011, i lavoratori in mobilità ordinaria e lunga e i titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà.
Lavoratori in mobilità ordinaria
Possono beneficiare della salvaguardia i lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010, a condizione che maturino i requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità. Ai fini della verifica, il requisito deve risultare maturato al 31 maggio 2010; eventuali sospensioni dell'indennità successive a tale data non rilevano per prolungare il periodo utile.
Lavoratori in mobilità lunga
La deroga si applica anche ai lavoratori in mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 176/1998, n. 81/2003 e n. 296/2006, purché collocati in base ad accordi stipulati entro il 30 aprile 2010 e purché raggiungano i requisiti di età e contribuzione previsti dalle norme richiamate dopo il 31 dicembre 2010.
Lavoratori in esodo e fondi di solidarietà
La salvaguardia è riconosciuta ai lavoratori che al 31 maggio 2010 erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore ex art. 2, comma 28, legge n. 662/1996. Se i requisiti di età e contribuzione sono perfezionati entro il 31 dicembre 2010, il lavoratore continua a percepire l'assegno straordinario fino all'apertura della finestra e accede alla pensione alla scadenza della prestazione, previa domanda.
Graduatoria dei potenziali beneficiari
La graduatoria è unica per tutte le tipologie di lavoratori e viene formata in base alla data di cessazione dell'attività lavorativa presso l'azienda che ha disposto il collocamento in mobilità o in esodo. Per i lavoratori in mobilità ordinaria e lunga è necessario l'accertamento del perfezionamento dei requisiti; per i lavoratori in esodo l'inserimento avviene senza ulteriori verifiche, poiché il diritto è già stato accertato in sede di liquidazione della prestazione straordinaria.
Domanda di avvalimento della deroga e certificazione
La volontà di avvalersi della deroga deve essere espressa nella domanda di pensione, poiché l'INPS deve monitorare le domande presentate dai soggetti interessati. Agli assicurati collocati in posizione utile sarà inviata una comunicazione di possibilità di accesso alla salvaguardia prima dell'apertura della finestra, ma tale comunicazione non sostituisce la presentazione tempestiva della domanda di pensione con richiesta del beneficio.
Domande giacenti e riesame delle pratiche
Le domande di pensione presentate con richiesta di deroga devono essere sospese fino alla conclusione dell'istruttoria sulla salvaguardia. Le sedi devono creare un'apposita evidenza, riesaminare d'ufficio le pratiche dopo la formazione della graduatoria e informare gli interessati. Resta comunque necessario che sussistano tutti gli altri requisiti di legge per la pensione, compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Prolungamento dell'intervento di tutela del reddito
La legge n. 220/2010 ha introdotto, in alternativa alla deroga di cui al comma 5, la possibilità di prolungare l'intervento di tutela del reddito per il tempo necessario a raggiungere la decorrenza della pensione, entro il limite del periodo intercorrente tra la vecchia decorrenza e quella calcolata secondo la nuova disciplina. Tale misura non opera automaticamente, ma richiede un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Indicazioni operative e rinvio a successivi messaggi
La circolare annuncia che con successivo messaggio saranno illustrate le modalità di trattazione da parte delle sedi delle liste dei potenziali beneficiari e le soluzioni tecniche per la gestione informatica delle fattispecie descritte.
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