L.R. Calabria 23/2008
Interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, nonché
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 23/2008 chiarisce che le disposizioni richiamate delle leggi regionali n. 8/1996 e n. 8/1997 si applicano solo al personale dipendente della pubblica amministrazione. Per il personale delle strutture speciali del Consiglio regionale, assunto con contratto privatistico, vale esclusivamente l’orario previsto dal contratto di incarico. Ha efficacia interpretativa e non introduce limiti temporali specifici.
Interpretazione autentica sul personale destinatario di alcune norme regionali e sull’orario delle strutture speciali
Interpretazione autentica sul personale destinatario delle norme regionali
La legge regionale della Calabria n. 23 del 10 luglio 2008 fornisce un’interpretazione autentica di disposizioni contenute nella legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, e nella legge regionale 13 maggio 1996, n. 8. Il chiarimento riguarda l’ambito soggettivo di applicazione delle norme e, in particolare, il regime dell’orario di lavoro del personale assegnato alle strutture speciali del Consiglio regionale.
Ambito di applicazione soggettivo
La Regione precisa che le disposizioni richiamate devono intendersi riferite esclusivamente al personale dipendente della pubblica amministrazione. Ne consegue che tali norme non si estendono al personale che opera nelle strutture speciali con rapporto diverso da quello pubblico.
Personale delle strutture speciali del Consiglio regionale
Per il personale assegnato alle strutture speciali del Consiglio regionale, legato all’ente da un contratto di lavoro di natura privatistica ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, la disciplina dell’orario di lavoro è regolata in via esclusiva dal contratto sottoscritto al momento del conferimento dell’incarico. Non si applicano, quindi, le regole di orario previste per il personale pubblico richiamate dalle norme interpretate.
Effetti pratici dell’intervento
L’atto ha funzione chiarificatrice e serve a dirimere dubbi interpretativi sul perimetro di applicazione delle precedenti disposizioni regionali. Non contiene disciplina finanziaria, procedurale o sanzionatoria, né prevede termini di efficacia o regimi transitori specifici.
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