L.R. Calabria 22/2008
Istituzione del Garante della salute della Regione Calabria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso il Consiglio regionale della Calabria l’Ufficio del Garante della salute, con compiti di tutela dei diritti in materia sanitaria e socio-sanitaria, anche per i detenuti. Disciplina funzioni, procedimento, nomina, incompatibilità, rapporti con altri garanti, copertura finanziaria e abroga la l.r. 20/1988. Le norme di prima applicazione erano riferite all’avvio della legislatura e ai 180 giorni successivi all’entrata in vigore.
Istituzione del Garante della salute della Regione Calabria
Istituzione del Garante della salute della Regione Calabria
La legge istituisce presso il Consiglio regionale della Calabria l’Ufficio del Garante della salute, figura di tutela dei diritti delle persone in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria nel territorio regionale. Il provvedimento disciplina funzioni, modalità di intervento, nomina, incompatibilità, rapporti istituzionali, organizzazione dell’ufficio, copertura finanziaria e una specifica disciplina transitoria.
Finalità e ambito di intervento
Il Garante opera per verificare la piena attuazione dei diritti di tutte le persone, indipendentemente da colore, religione, cultura ed etnia, inclusi i detenuti, nell’ambito dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria regionale. La competenza è circoscritta alla Regione Calabria e riguarda la tutela della persona nella fruizione dei servizi sanitari e socio-sanitari.
Compiti e funzioni
Il Garante interviene su richiesta dei cittadini, di formazioni sociali e di associazioni, anche attraverso un numero verde operativo 24 ore su 24. Le funzioni principali consistono nel:
- vigilare sul rispetto della personalità e della dignità del cittadino nella fruizione dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria;
- segnalare alle amministrazioni competenti fattori di rischio o di danno derivanti da carenze o situazioni inadeguate sotto il profilo ambientale, organizzativo, strutturale e igienico-sanitario;
- collaborare con il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria per le problematiche riguardanti i bambini;
- fornire, tramite l’URP del Consiglio regionale, informazioni utili su problematiche sanitarie di interesse collettivo, come malattie rare e gravi patologie, indicando centri di eccellenza regionali, nazionali e internazionali;
- tutelare funzionalità ed efficacia nell’erogazione delle prestazioni e le condizioni materiali e organizzative delle strutture e dei presidi socio-sanitari.
La richiesta è improcedibile se per il medesimo oggetto è già stato proposto ricorso giurisdizionale.
Procedimento di intervento
Chiunque sia direttamente interessato o indirettamente a conoscenza di violazioni dei diritti tutelati dalla legge può rivolgersi al Garante. Ricevuta la segnalazione, il Garante:
- comunica l’avvio all’ufficio di direzione dell’Azienda interessata;
- chiede al responsabile della struttura, presidio, ufficio o servizio di esaminare congiuntamente la questione;
- fissa, tenendo conto delle esigenze dei soggetti coinvolti, un termine massimo per adottare gli interventi o i provvedimenti necessari.
Se il termine decorre inutilmente, il Garante informa il Direttore generale dell’Azienda delle inadempienze e dei ritardi. Trascorsi ulteriori 30 giorni dalla comunicazione, segnala le inadempienze al Presidente del Consiglio regionale per l’attivazione di interventi surrogatori. Il Garante deve inoltre informare immediatamente i richiedenti sugli interventi effettuati. Per l’esercizio delle sue funzioni può ottenere copia dei provvedimenti adottati e ogni altra informazione necessaria.
Nomina, durata e incompatibilità
Il Garante è eletto dal Consiglio regionale, a maggioranza qualificata dei presenti, secondo la disciplina regionale richiamata, tra persone con almeno dieci anni di esperienza nel campo sociale o sanitario. Se dopo tre votazioni non si raggiunge il quorum, si procede a una quarta votazione in cui è eletto il candidato con maggioranza relativa.
L’incarico dura per l’intera legislatura e non è rinnovabile. Non sono eleggibili:
- consiglieri e assessori regionali, provinciali e comunali, nonché titolari di altre cariche elettive;
- direttori generali, sanitari e amministrativi, personale medico e dipendenti delle ASP e delle aziende ospedaliere regionali;
- amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società partecipate, nonché amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che intrattengono rapporti con la Regione o con enti dipendenti o strumentali.
Le cause di ineleggibilità sopravvenute comportano la decadenza di diritto; entro 20 giorni il Consiglio regionale provvede alla nuova nomina. La revoca è ammessa solo per gravi e comprovati motivi di ordine morale ed è disposta dal Consiglio regionale con la stessa maggioranza prevista per la nomina. Al Garante spettano indennità determinate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Rapporti con altri organi e organizzazione dell’ufficio
Il Garante interloquisce con il Difensore civico per lo scambio di informazioni di interesse comune, in funzione dell’espletamento del proprio ufficio. L’Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale e la sua composizione è determinata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Norme transitorie e coordinamento con altre leggi regionali
La legge prevede che il Garante della salute sia eletto all’avvio di ogni legislatura. In prima applicazione, se decorrono 180 giorni dall’entrata in vigore senza nomina del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio regionale provvede con decreto; in tal caso il Garante cessa alla fine della legislatura in corso e può essere rieletto una sola volta.
Sono inoltre introdotte disposizioni transitorie e modifiche coordinate per il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e per il Difensore civico regionali, con adeguamento della durata dell’incarico all’intera legislatura. Sono previste anche facoltà dell’Ufficio di Presidenza di riaprire i termini dei bandi di nomina per favorire la più ampia partecipazione.
Disposizioni finanziarie
Gli oneri per il 2008, valutati in 50.000 euro, sono coperti mediante prelievo di pari importo dal Fondo globale del bilancio di previsione 2008.
Abrogazione ed entrata in vigore
È abrogata la legge regionale 8 agosto 1988, n. 20. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Testo integrale
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