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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15445/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria su un'istanza di rimborso presentata da un contribuente che invocava l'esenzione IRPEF prevista dall'art. 1, comma 211, della l. n. 232/2016 in relazione ai trattamenti pensionistici percepiti in qualità di soggetto riconosciuto vittima del dovere/equiparato. La CGT di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo che il beneficio fiscale non fosse limitato alle pensioni privilegiate, ma si applicasse in generale ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere; la CGT di secondo grado aveva confermato il merito e compensato le spese. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 211, l. n. 232/2016, dell'art. 2, commi 5 e 6, l. n. 407/1998, dell'art. 3, comma 2, l. n. 206/2004 e dell'art. 14 disp. prel. c.c.; nonché violazione dell'art. 2697 c.c. Successivamente l'Agenzia ha rinunciato al ricorso principale. Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale limitatamente alla compensazione delle spese del giudizio di appello, sostenendo che al momento dell'impugnazione vi fosse già un orientamento giurisprudenziale consolidato favorevole al riconoscimento del beneficio a tutte le tipologie di trattamento pensionistico dei soggetti vittime del dovere, e chiedendo la riforma del capo sulle spese.

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi del ricorso principale per intervenuta rinuncia dell'Agenzia delle Entrate, dichiarandolo inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la rinuncia non poteva condurre all'estinzione del giudizio in presenza del ricorso incidentale. Ha poi rigettato il ricorso incidentale, ritenendo legittima la compensazione delle spese disposta in appello: la motivazione del giudice di merito, che aveva valorizzato un contesto giurisprudenziale 'ormai chiaramente orientato' ma non ancora del tutto consolidato, è stata reputata non illogica e coerente con il potere discrezionale di compensazione in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, tra cui l'incertezza giurisprudenziale alla data di introduzione della lite. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per soccombenza reciproca. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 211, l. n. 232/2016

    norma invocata per il riconoscimento dell'esenzione IRPEF sui trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere; non esaminata nel merito per rinuncia al ricorso principale.

  • art. 2, commi 5 e 6, l. n. 407/1998

    richiamata come fonte del regime agevolativo collegato alla qualità di vittima del dovere/equiparato; non scrutinata nel merito.

  • art. 3, comma 2, l. n. 206/2004

    richiamata dall'Agenzia tra le norme asseritamente violate; non esaminata nel merito.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    richiamato come parametro interpretativo delle norme agevolative; non esaminato nel merito.

  • art. 2697 c.c.

    dedotto quale regola sull'onere della prova nella doglianza dell'Agenzia; non esaminato nel merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale.

  • art. 390 c.p.c.

    norma sulla rinuncia al ricorso, depositata dall'Agenzia dopo la proposizione del ricorso per cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    utilizzato per la regolamentazione delle spese in caso di rinuncia non accettata, con potere del giudice di porre le spese a carico del ricorrente o compensarle nei limiti indicati dalla norma e dalla giurisprudenza.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato come base della compensazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, tra cui l'incertezza giurisprudenziale.

  • art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario la compensazione delle spese richiede l'esplicitazione di gravi ed eccezionali ragioni nella motivazione, sindacabili in cassazione se illogiche o erronee.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti, qui posto a carico del ricorrente incidentale se dovuto.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso principale non comporta necessariamente l'estinzione del giudizio di cassazione quando permane la necessità di decidere sul ricorso incidentale; in tale situazione il principale può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Nel processo tributario la compensazione delle spese è legittima solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate, tra le quali può rientrare l'effettiva incertezza giurisprudenziale esistente al momento dell'introduzione della lite.
  • L'oscillazione o non ancora piena consolidazione dell'orientamento giurisprudenziale, valutata con riferimento al tempo in cui la causa è stata introdotta, può integrare una ragione sufficiente per compensare le spese, purché la motivazione del giudice di merito non sia illogica o erronea.
  • In presenza di rinuncia non accettata, il giudice conserva il potere di regolare le spese del giudizio di legittimità, potendo porle a carico del ricorrente o compensarle, senza far gravare sul resistente il costo dell'attività processuale svolta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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