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Regolamento

R.R. Puglia 5/2017

Regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale (ai sensi dell’art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114).

Normativa regionaleR.R. Puglia 5/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale per i giudizi conclusi con esito favorevole all’Ente. Si applica ai procedimenti definiti con provvedimento pubblicato dal 1° gennaio 2015; contiene anche regole transitorie per il 2014 e limiti di spesa collegati al trattamento economico e agli stanziamenti di bilancio.

Compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale pugliese

Compensi professionali dell’Avvocatura regionale pugliese

Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale. La disciplina si inserisce nel quadro della normativa statale richiamata e stabilisce criteri di calcolo, limiti di spesa, modalità di liquidazione e regole transitorie.

Ambito di applicazione e decorrenza

La disciplina si applica ai giudizi conclusi con provvedimento pubblicato dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dalla data di conferimento del mandato. Restano assoggettati a regole diverse:

  • i giudizi conclusi con provvedimento pubblicato dal 1° gennaio 2014 al 24 giugno 2014, per i quali si applica l’art. 1, comma 457, della legge n. 147/2013;
  • i giudizi conclusi con provvedimento pubblicato dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 con compensazione integrale delle spese, compresi quelli definiti per transazione dopo sentenza favorevole, per i quali i compensi spettano secondo la disciplina regolamentare vigente ratione temporis, entro il limite dello stanziamento previsto e comunque non oltre quello dell’anno 2013.

Soggetti beneficiari e presupposto del compenso

I compensi spettano agli avvocati dell’Avvocatura regionale per l’attività di assistenza, difesa e rappresentanza della Regione Puglia nei procedimenti giudiziali, in qualunque grado e davanti a qualsiasi giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria o speciale, purché il giudizio si concluda con esito favorevole all’Ente.

L’assegnazione degli incarichi deve avvenire secondo:

  • specializzazione professionale;
  • parità di trattamento;
  • equa distribuzione dei carichi di lavoro;
  • accrescimento e valorizzazione delle professionalità;
  • connessione o analogia con affari già trattati.

Fondo, limiti di spesa e trattamento economico

I compensi gravano su un apposito stanziamento di bilancio denominato Fondo per i compensi professionali agli Avvocati dell’Avvocatura Regionale, alimentato secondo le modalità previste dal regolamento.

Sono previsti limiti rilevanti:

  • il compenso attribuito al singolo avvocato non può superare l’equivalente del suo trattamento economico complessivo, salvo diverso tetto previsto dalla normativa vigente al momento della liquidazione;
  • l’ammontare dei compensi per giudizi definiti con pronunce favorevoli con compensazione o con omessa pronuncia sulle spese non può superare lo stanziamento previsto per l’anno di riferimento, che a sua volta non può eccedere quello dell’anno 2013, salvo diverso limite sopravvenuto;
  • i compensi relativi ai giudizi definiti con pronunce favorevoli con recupero delle spese legali a carico della controparte non concorrono ai limiti di spesa del personale e del fondo per la contrattazione integrativa richiamati dalla normativa statale.

Criteri di quantificazione dei compensi

Dal 1° gennaio 2015, in caso di esito favorevole con recupero delle spese legali a carico della controparte, spettano agli avvocati regionali le somme recuperate in danno della parte soccombente, al netto dell’eventuale rimborso delle spese forfettarie, che resta acquisito al bilancio regionale se oggetto di specifica condanna.

In caso di sentenza favorevole con compensazione integrale delle spese o con omessa pronuncia sulle spese, il compenso è determinato in base ai parametri applicabili ai professionisti esterni incaricati dalla Regione Puglia, con abbattimento del 30%.

In caso di sentenza parzialmente favorevole con compensazione integrale delle spese o con omessa pronuncia sulle spese, il compenso è determinato sugli stessi parametri con abbattimento del 50%.

Nozione di provvedimento favorevole e casi particolari

È considerato favorevole qualsiasi provvedimento giurisdizionale, comunque denominato, idoneo a definire la lite nella fase cautelare o nel merito, con:

  • rigetto integrale delle azioni contro l’Amministrazione regionale;
  • accoglimento integrale delle azioni promosse dalla Regione;
  • transazione dopo sentenza favorevole.

Sono inoltre favorevoli i provvedimenti che, senza decidere sul merito, definiscono le liti passive dichiarando:

  • nullità;
  • inammissibilità;
  • improcedibilità;
  • irricevibilità;
  • carenza di giurisdizione o di competenza;
  • estinzione o perenzione del giudizio.

Per le liti attive sono considerati favorevoli anche i provvedimenti che ne dichiarano l’estinzione o l’improcedibilità per cessazione della materia del contendere o per sopravvenuto difetto di interesse, se la posizione giuridica dell’Amministrazione resta integra.

Ipotesi di favore parziale e definizioni stragiudiziali

Sono considerati parzialmente favorevoli i provvedimenti che definiscono liti attive o passive dichiarandone estinzione o improcedibilità per cessazione della materia del contendere a seguito di conciliazione giudiziale.

Se la controversia si definisce stragiudizialmente mediante mediazione o negoziazione assistita, il compenso è ridotto e viene commisurato al 50% di quello previsto in caso di conciliazione giudiziale.

Svolgimento congiunto dell’attività e pluralità di parti

Se l’attività di difesa è svolta congiuntamente da più avvocati regionali, il compenso è unico.

Se l’attività è svolta da un avvocato regionale insieme a un avvocato esterno, il compenso spettante all’avvocato regionale è ridotto di un ulteriore 20%; il mandato congiunto ad avvocato esterno per esigenze di domiciliazione non integra associazione alla difesa.

Quando l’avvocato assiste la Regione contro più soggetti con la stessa posizione processuale, il compenso unico è aumentato:

  • del 20% per ogni soggetto oltre il primo, fino a dieci soggetti;
  • del 5% per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a venti soggetti.

La stessa regola si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell’avvenuta riunione.

Preventivo, notula e controllo interno

Ai fini del conferimento dell’incarico difensivo, l’avvocato predispone un preventivo di compenso massimo liquidabile. Il compenso effettivo dipende però dall’attività difensiva concretamente svolta e deve tener conto del valore della controversia, o della sua importanza se indeterminabile, secondo i criteri del regolamento e degli atti dell’Amministrazione in materia di incarichi legali.

I parametri fissati al momento dell’affidamento dell’incarico sono fissi e invariabili, salvo che, in corso di causa, mutamenti del valore della controversia rendano necessario integrare formalmente le condizioni di conferimento.

Concluso il giudizio, l’avvocato redige una notula a valenza esclusivamente interna, nella quale indica l’attività effettivamente svolta e quantifica i compensi maturati. La notula deve essere corredata da dichiarazione di conformità al regolamento, sottoscritta dall’avvocato incaricato e vistata dal dirigente del settore legale o dall’Avvocato Coordinatore.

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