Salta al contenuto
Regolamento

R.R. Puglia 4/2017

L.r. 16 aprile 2015 n. 24 “ Codice di commercio” : articolo 3, comma 1, lettere h) e j) : Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche. Regolamento attuativo.

Normativa regionaleR.R. Puglia 4/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento attuativo della L.R. Puglia n. 24/2015 sul commercio su aree pubbliche: disciplina titolo abilitativo, concessioni dei posteggi, programmazione comunale, fiere e mercati, criteri di assegnazione e subentro. Prevede concessioni di regola di 12 anni, con possibili durate inferiori ma non sotto 7 anni per alcune tipologie di posteggi.

Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche in Puglia

Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche

Il regolamento regionale della Puglia attua la L.R. 16 aprile 2015, n. 24 (“Codice del commercio”) con riferimento al commercio su aree pubbliche. Definisce il quadro procedurale per l’assegnazione dei posteggi, la programmazione comunale di settore e alcune regole operative per l’esercizio dell’attività.

Ambito di applicazione e fonti di riferimento

La disciplina riguarda il commercio su aree pubbliche nel territorio regionale pugliese e si coordina con il Titolo I, Capo III, e il Titolo IV della legge regionale. Il regolamento recepisce i criteri derivanti dall’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 e dai successivi documenti unitari di indirizzo su selezione e assegnazione dei posteggi.

Titoli abilitativi e modalità di esercizio

Il titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche, anche se rilasciato o presentato secondo discipline di altre regioni o province autonome, abilita all’esercizio in tutto il territorio regionale, nel rispetto della legge e del regolamento. L’attività è soggetta alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza nazionali, regionali e alle ordinanze comunali.

L’esercizio può avvenire anche tramite delega a collaboratori familiari, lavoratori dipendenti o soci; per le società regolarmente costituite, i soci possono operare se nominativamente indicati nel titolo abilitativo. L’operatore delegato deve avere con sé l’originale del titolo da esibire agli organi di vigilanza.

Per i prodotti alimentari è consentito il consumo immediato sul posto, ma non il servizio assistito di somministrazione, nel rispetto delle regole igienico-sanitarie.

La modulistica per le pratiche del commercio su aree pubbliche è unificata e va trasmessa al SUAP competente; fino all’approvazione della modulistica prevista dalla legge regionale, si utilizza quella disponibile sul portale impresainungiorno.gov.it.

Il titolo per il commercio itinerante è rilasciato a tempo indeterminato.

Durata delle concessioni e tipologie particolari di posteggio

La durata ordinaria della concessione di posteggio è di dodici anni. È però possibile una durata inferiore, purché non sotto i sette anni, per:

  • mercati o fiere stagionali o svolti per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 240 giorni;
  • posteggi isolati;
  • posteggi situati nei centri storici.

Trasferimento del titolo e subentro

È vietata la cessione del titolo abilitativo se non insieme al ramo d’azienda commerciale. Il Comune deve verificare l’effettivo trasferimento del ramo d’azienda e il possesso, in capo al cessionario, dei requisiti previsti dalla legge regionale.

Il subentrante acquisisce tutti i titoli di priorità del cedente, nel rispetto della legge. Le presenze maturate con uno specifico titolo non possono essere cumulate con quelle relative ad altri titoli abilitativi.

Programmazione comunale e obiettivi di sviluppo

La programmazione del settore deve rispettare i principi di semplificazione, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza. Il Comune deve orientare la pianificazione a favorire una rete distributiva efficiente e di qualità, valorizzando il commercio su aree pubbliche e assicurando il servizio anche in zone degradate, nei comuni montani o rurali scarsamente serviti.

La programmazione deve inoltre:

  • valorizzare e riqualificare i centri storici e le aree a vocazione turistica;
  • ammodernare le aree mercatali con servizi igienici e impianti per allacci idrici, elettrici e fognari;
  • favorire i prodotti a chilometro zero e da filiera corta;
  • prevedere sistemi per ridurre, recuperare e differenziare rifiuti e scarti dell’attività di vendita.

Il Comune deve considerare l’impatto territoriale e ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con attenzione a mobilità, traffico e inquinamento, e localizzare le aree in modo da garantire accessibilità ai consumatori, parcheggi per gli operatori, minimo disagio ai residenti, tutela delle attività commerciali esistenti e riequilibrio dei flussi di domanda nelle aree congestionate.

La programmazione non può contenere criteri fondati su verifiche di natura economica, su prove di bisogno economico o su prove della domanda di mercato. Essa va aggiornate periodicamente e resta applicabile fino all’adozione di un nuovo atto, con aggiornamento obbligatorio quando cambiano i presupposti della programmazione esistente.

Fiere, mercati e posteggi: contenuti della programmazione

La programmazione comunale deve individuare fiere, mercati, relativi posteggi e posteggi sparsi fuori dai mercati. Deve contenere la cartografia dei posteggi con numero progressivo.

Per ciascuna tipologia devono essere definiti:

  • giorno di svolgimento;
  • stagionalità;
  • localizzazione;
  • settori merceologici;
  • dimensioni di ciascun posteggio.

I settori merceologici dei mercati sono determinati secondo la legge regionale; quelli dei posteggi sono individuati anche in rapporto a esigenze di allaccio idrico e fognario, al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e alla diversa superficie dei posteggi.

Per mercati e fiere il Comune, sentite le organizzazioni di cui alla legge, adotta un regolamento che disciplina tipologia, giorni e orari, localizzazione e articolazione, accesso degli operatori, sistemazione delle attrezzature, circolazione pedonale e veicolare, modalità e divieti di vendita.

Assegnazione dei posteggi e criteri di priorità

La programmazione comunale deve indicare le modalità di assegnazione dei posteggi riservati alle categorie previste dalla legge, nel rispetto di pubblicità, trasparenza e semplificazione amministrativa.

I posteggi riservati sono legati direttamente ai soggetti assegnatari e non possono essere ceduti, dati in affitto o trasferiti in altra forma. Se l’operatore non intende più svolgere l’attività sul posteggio riservato, questo ritorna nella disponibilità del Comune.

In caso di assenza temporanea dell’assegnatario, il posteggio, compresi quelli riservati, può essere assegnato ad altri operatori del commercio su aree pubbliche nel rispetto del settore merceologico previsto.

In caso di parità di punteggio, i criteri ulteriori per l’assegnazione attribuiscono punteggi non cumulabili, dando priorità, nell’ordine, a:

  • anzianità di partecipazione alla fiera o al mercato, misurata sul numero complessivo di presenze;
  • data di iscrizione al registro imprese per il commercio su aree pubbliche;
  • regolarità previdenziale, contributiva e fiscale documentata;
  • impegno a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;
  • partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato o dei dipendenti;
  • stato di disoccupazione;
  • invalidità;
  • carico familiare.

Regime territoriale e controlli operativi

L’esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito sull’intero territorio regionale purché svolto nel rispetto della normativa regionale e comunale applicabile. Il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza resta un requisito costante dell’attività, anche per il consumo immediato dei prodotti alimentari e per le forme di esercizio delegate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.