R.R. Puglia 9/2017
Compiti e funzioni dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, per la Regione Puglia, funzioni, azioni operative e modalità di nomina del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità e del relativo Ufficio. Definisce tutela non giurisdizionale, poteri di impulso, monitoraggio e proposta, durata dell’incarico quinquennale rinnovabile una sola volta, requisiti del Garante e dotazione minima dell’Ufficio. Vigente dal 7 aprile 2017.
Compiti, funzioni e nomina del Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità in Puglia
Compiti e funzioni dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità
Il regolamento della Regione Puglia disciplina l’organizzazione e l’operatività dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, istituito nell’ambito della legge regionale sui servizi sociali. L’atto definisce anche le modalità di nomina del Garante, i requisiti soggettivi, la durata del mandato e la dotazione minima dell’Ufficio.
Finalità e ambito di tutela
L’Ufficio del Garante svolge una funzione di protezione e tutela non giurisdizionale dei diritti delle persone con disabilità residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale. L’azione è finalizzata a promuovere qualità della vita, inclusione sociale, inserimento socio-lavorativo, autonomia e vita indipendente, qualità dell’assistenza e maggiore accessibilità dei servizi, nel rispetto dei principi costituzionali, della Convenzione ONU sulle persone con disabilità e dei vincoli finanziari di Regione ed enti locali.
L’Ufficio opera in piena libertà e indipendenza, senza controlli gerarchici o funzionali, collabora con le strutture regionali competenti e ha pieno accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti il mandato istituzionale.
Azioni di indirizzo, vigilanza e proposta
L’attività del Garante è improntata alla diffusione di una cultura dei diritti delle persone con disabilità, alla promozione dell’inclusione sociale e della vita indipendente, nonché al monitoraggio della tutela dei diritti stessi. In tale ambito il Garante:
- segnala e raccomanda interventi normativi e legislativi a favore delle persone con disabilità;
- vigila sul rispetto dei diritti e segnala eventuali violazioni alle istituzioni competenti e, se necessario, all’autorità giudiziaria;
- sostiene studi, ricerche e scambi di esperienze in materia di tutela.
Funzioni operative nei confronti delle istituzioni
L’Ufficio assume ogni iniziativa utile affinché le misure di inclusione sociale, qualità della vita, assistenza e cura siano attuate secondo Costituzione, convenzioni internazionali, leggi statali e regolamenti. In particolare si attiva per garantire l’erogazione delle prestazioni connesse ai livelli essenziali del diritto alla salute e all’istruzione e, nei limiti dei vincoli finanziari, delle prestazioni e degli obiettivi di servizio in ambito sociale finalizzati a inclusione, vita indipendente e inserimento lavorativo.
Il Garante:
- dà impulso all’attuazione degli impegni assunti dalla Regione Puglia con il recepimento della Convenzione ONU;
- segnala agli organi regionali fattori di rischio o di danno conosciuti anche tramite segnalazioni delle persone interessate, associazioni o organizzazioni di advocacy e tutela;
- si attiva presso l’amministrazione interessata per ottenere le iniziative necessarie a garantire le prestazioni dovute;
- interviene verso enti e strutture regionali in caso di omissioni o inosservanze che compromettano l’erogazione delle prestazioni e, se tali inadempienze persistono, propone agli organi regionali di vigilanza le iniziative opportune, inclusi i poteri sostitutivi.
Attività di parere, coordinamento e promozione culturale
Il Garante propone agli organi regionali interventi amministrativi e legislativi per assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità e, su richiesta, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che le riguardino. Può inoltre formulare pareri e proposte su atti normativi e di indirizzo, nonché su piani e programmi annuali e pluriennali relativi a minori e adulti con disabilità, di competenza regionale e, se richiesti, degli enti locali.
Svolge anche funzioni di promozione culturale e informazione, proponendo all’assessorato regionale competente iniziative concrete sui diritti, le garanzie e le opportunità delle persone con disabilità, favorendo inoltre corsi di formazione e aggiornamento per operatori dei servizi sociali, sanitari, dell’istruzione e del lavoro. Collabora con l’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali per studio, raccolta ed elaborazione di dati sulla condizione delle persone con disabilità in ambito regionale e promuove iniziative verso media e opinione pubblica per accrescere sensibilità e attenzione sul tema.
Nomina del Garante e requisiti
L’Ufficio è presieduto dal Garante e ha sede presso il Consiglio regionale. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale in seduta plenaria, a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri componenti.
La Commissione consiliare competente in materia di politiche sociali e familiari, sentiti il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore al Welfare, predispone una rosa di tre nominativi previa pubblicazione di un avviso pubblico a cura della Sezione Garanti presso il Consiglio regionale.
Per la designazione dei candidati si richiedono:
- età non superiore a 65 anni;
- laurea magistrale o specialistica;
- esperienza documentata almeno decennale nelle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle disabilità;
- assenza delle incompatibilità previste dall’art. 31-ter, comma 7, della l.r. n. 19/2006;
- rispetto dei principi di pari opportunità e uguaglianza tra i generi;
- assenza di conflitti di interesse o interessi particolari nelle materie di competenza.
Durata del mandato, incompatibilità e decadenza
Il Garante dura in carica cinque anni e il mandato è rinnovabile una sola volta. Se dopo la nomina viene accertata una causa di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale invita il Garante a rimuoverla entro quindici giorni; in caso di mancato adeguamento, viene dichiarata la decadenza e il Consiglio regionale provvede alla sostituzione.
Struttura dell’Ufficio e risorse
L’Ufficio del Garante è istituito presso il Consiglio regionale, in staff alla Presidenza del Consiglio regionale, e dispone di una dotazione minima di almeno due unità di personale individuate nell’organico regionale. L’Ufficio assiste il Garante in tutte le attività connesse al mandato e opera in stretta collaborazione con le strutture della Giunta competenti per materia.
L’Ufficio può inoltre avvalersi di risorse umane esterne, costituite da esperti con specializzazione universitaria, per un periodo limitato e solo per specifici progetti, nel rispetto dei limiti di spesa assegnati e della normativa nazionale e regionale vigente.
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