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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 248 del 24/04/2024

Provvedimento del 24 aprile 2024

Garante Privacy248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante accoglie il reclamo di un interessato contro Google LLC e ordina la deindicizzazione, dai risultati di ricerca associati al suo nominativo, di alcuni URL relativi a un'interrogazione parlamentare e a contenuti su vicende giudiziarie e familiari. L'Autorità ritiene prevalenti le ragioni dell'interessato, anche alla luce della recente riabilitazione, e valuta i contenuti come non aggiornati o non pertinenti rispetto alla ricerca per nome e cognome. Viene fissato un termine di 20 giorni per l'adempimento e richiesto a Google di comunicare entro 30 giorni le misure adottate.

Google LLC: deindicizzazione di URL associati al nominativo dell'interessato per esercizio del diritto all'oblio

Google LLC - deindicizzazione di URL associati al nominativo dell'interessato

Il Garante per la protezione dei dati personali ha deciso su un reclamo presentato nei confronti di Google LLC in relazione alla persistenza, nei risultati del motore di ricerca, di alcuni URL associati al nominativo dell'interessato. Il caso riguarda l'esercizio del diritto all'oblio e l'apprezzamento del bilanciamento tra interesse pubblico alla reperibilità delle notizie e pregiudizio per la reputazione personale e professionale dell'interessato.

Origine del reclamo e richieste dell'interessato

L'interessato, rappresentato da difensori, ha chiesto di ordinare a Google la deindicizzazione di specifici URL reperibili mediante ricerca per nome e cognome. Ha dedotto che tali contenuti non erano più giustificati da un interesse pubblico attuale e che la loro continua reperibilità gli arrecava un danno reputazionale.

In particolare, ha rappresentato che:

  • alcuni URL rinviavano a contenuti relativi ad altri soggetti e quindi non lo riguardavano direttamente;
  • altri URL si riferivano a una vicenda giudiziaria conclusa con condanna definitiva, espiazione della pena ed estinzione del reato;
  • successivamente è intervenuto un provvedimento di riabilitazione, ritenuto rilevante ai fini della valutazione della persistenza dell'interesse alla notizia.

Riscontro di Google LLC

Google LLC ha comunicato di non poter aderire alla richiesta, articolando una diversa valutazione per ciascun URL:

  • per l'URL n. 1, ha evidenziato che si trattava del resoconto di un'interrogazione parlamentare in cui l'interessato compariva solo come rappresentante della classe imprenditoriale italiana;
  • per l'URL n. 2, ha richiamato un articolo su una condanna definitiva già oggetto di precedente pronuncia del Garante del 2020, precisando però di rimettersi alla valutazione dell'Autorità;
  • per l'URL n. 3, ha sostenuto che il contenuto riguardava vicende di particolare gravità connesse a una nota famiglia e che la rilevanza delle accuse giustificava la reperibilità dell'informazione;
  • per l'URL n. 4, ha spiegato che il contenuto emergeva tra i risultati per effetto della coincidenza tra nome e cognome e che un intervento di deindicizzazione avrebbe inciso anche su ricerche pertinenti alla famiglia e alle vicende oggetto dell'articolo.

Quadro normativo richiamato

Il Garante ha richiamato innanzitutto la propria competenza in ragione dello stabilimento di Google in ambito europeo e della gestione diretta del trattamento connesso al motore di ricerca, ai sensi dell'art. 3, par. 1, e dell'art. 55, par. 1, GDPR.

Quanto alla valutazione del diritto all'oblio, ha fatto riferimento:

  • all'art. 17, par. 1, lett. c), GDPR;
  • all'art. 21, par. 1, GDPR;
  • alle Linee guida del WP Art. 29 del 26 novembre 2014;
  • alle Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020.

Sono inoltre richiamati:

  • l'art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, quale base per l'ingiunzione di deindicizzazione;
  • l'art. 57, par. 1, lett. u), GDPR, e il regolamento del Garante n. 1/2019 per l'annotazione nel registro interno;
  • l'art. 83, par. 5, lett. e), GDPR, in relazione alla sanzione in caso di inosservanza;
  • l'art. 157 del Codice privacy, per la richiesta di comunicazione sulle iniziative adottate;
  • l'art. 166 del Codice privacy, per il mancato riscontro;
  • l'art. 78 GDPR, nonché gli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, per l'opposizione al giudice ordinario.

Valutazione del Garante sui singoli URL

L'Autorità ha ritenuto fondato il reclamo.

Per l'URL n. 1 ha osservato che l'interrogazione parlamentare riguarda vicende relative a un'attività diversa da quella dell'interessato e contiene informazioni non pertinenti alla sua persona, menzionata solo incidentalmente.

Per l'URL n. 2 ha rilevato che la notizia sulla condanna non risulta aggiornata in quanto non dà conto della recente riabilitazione dell'interessato; la permanenza della sua reperibilità associata al nominativo determinerebbe un pregiudizio da incompletezza della notizia.

Per l'URL n. 3 ha svolto una valutazione analoga, evidenziando che il contenuto riguarda anche altri componenti della famiglia dell'interessato e richiama la vicenda giudiziaria conclusa con condanna e successiva riabilitazione, senza menzionare quest'ultima.

Per l'URL n. 4 ha considerato non idonee le motivazioni di Google a fondare motivi legittimi cogenti ai sensi dell'art. 21 GDPR, osservando che il contenuto dovrebbe restare reperibile per chiavi di ricerca diverse dal nome dell'interessato, rispetto alle quali presenta effettiva attinenza.

Decisione e prescrizioni

Il Garante ha quindi:

  • dichiarato fondato il reclamo;
  • ingiunto a Google LLC di deindicizzare gli URL indicati come risultati di ricerca associati al nominativo dell'interessato entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento;
  • disposto l'annotazione nel registro interno dell'Autorità delle misure adottate, ai sensi del regolamento n. 1/2019.

Annotazione nel registro interno e assenza di valore di precedente

L'Autorità ha precisato che l'annotazione nel registro interno deriva da una valutazione fondata sulle specificità del singolo caso e non può essere considerata, per futuri procedimenti contro lo stesso titolare, un precedente pertinente ai fini dell'art. 83, par. 2, lett. c), GDPR.

Inottemperanza, comunicazioni e mezzi di impugnazione

Il provvedimento avverte che l'inosservanza dell'ordine può comportare l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 83, par. 5, lett. e), GDPR. Ai sensi dell'art. 157 del Codice privacy, Google è invitata a comunicare entro 30 giorni le iniziative intraprese per dare attuazione al provvedimento; il mancato riscontro è sanzionabile ai sensi dell'art. 166 del Codice.

Infine, è indicata la possibilità di proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Punti principali

Origine del procedimento e richiesta dell'interessato

Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR, regolarizzato il 24 gennaio 2023, con cui l'interessato ha chiesto a Google LLC la deindicizzazione di alcuni URL reperibili in associazione al proprio nominativo. Lamentava un pregiudizio reputazionale per la perdurante reperibilità online di informazioni che riteneva non più giustificate da un attuale interesse pubblico.

Posizione di Google LLC

Google ha negato l'adesione alla richiesta, sostenendo per ciascun URL specifiche ragioni di persistenza dell'indicizzazione: un'interrogazione parlamentare su vicende che menzionavano l'interessato solo incidentalmente; un articolo su una condanna definitiva già oggetto di precedente decisione del Garante; un PDF su collegamenti tra una famiglia e ambienti criminali con menzione della condanna; e un contenuto sulle vicende di una famiglia, visualizzato per omonimia e coincidenza di cognome.

Valutazione del Garante sul diritto all'oblio

L'Autorità richiama gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR e i criteri elaborati dalle Linee guida WP Art. 29 del 26 novembre 2014 e dalle Linee guida EDPB n. 5/2019. Ritiene prevalenti le ragioni dell'interessato: l'URL n. 1 riguarda vicende non pertinenti alla sua persona; per gli URL nn. 2 e 3 la notizia è non aggiornata e non considera la intervenuta riabilitazione; per l'URL n. 4 le giustificazioni addotte da Google non integrano motivi legittimi cogenti idonei a prevalere sull'opposizione dell'interessato.

Dispositivo e adempimenti

Il Garante dichiara fondato il reclamo e ingiunge a Google LLC, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di deindicizzare gli URL indicati come risultati di ricerca associati al nominativo dell'interessato entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento. Ordina inoltre l'annotazione nel registro interno dell'Autorità ai sensi del regolamento n. 1/2019.

Effetti ulteriori e rimedi

L'annotazione nel registro interno non deve essere considerata precedente pertinente ai fini dell'art. 83, par. 2, lett. c), GDPR in eventuali futuri procedimenti contro il medesimo titolare, trattandosi di valutazione casistica. In caso di inosservanza dell'ordine può applicarsi la sanzione amministrativa di cui all'art. 83, par. 5, lett. e), GDPR. Google è invitata a comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate; è inoltre indicata la possibilità di opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR e delle norme nazionali richiamate.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatomotori di ricercadiritto all'obliopubblica amministrazione

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