L.R. Abruzzo 1/2004
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2004.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione Abruzzo a gestire provvisoriamente il bilancio 2004 fino al 31 marzo 2004, con spesa limitata a un dodicesimo per ciascun capitolo. L’autorizzazione vale anche per alcuni enti e per il Consiglio regionale. La legge è urgente, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è efficace dal 1° gennaio 2004.
Esercizio provvisorio del bilancio regionale 2004
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2004
La legge riguarda la Regione Abruzzo e disciplina la gestione provvisoria del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 in una fase precedente all’approvazione del bilancio annuale. L’intervento è limitato temporalmente e vale solo per il periodo indicato nel testo.
Ambito di applicazione
La Giunta regionale è autorizzata a gestire provvisoriamente il bilancio di previsione della Regione per il 2004 fino al 31 marzo 2004, secondo gli elaborati contabili approvati dalla Giunta con deliberazione n. 1105/C del 28 novembre 2003 e secondo le disposizioni del relativo progetto di legge all’esame del Consiglio regionale.
L’autorizzazione è estesa, per lo stesso periodo, anche ai bilanci allegati a quello regionale dei seguenti enti:
- Aziende per il Diritto allo Studio Universitario di L’Aquila, Teramo e Chieti;
- Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA);
- Azienda di Promozione Turistica Regionale (APTR);
- Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica (ARIT).
L’estensione riguarda inoltre il bilancio del Consiglio regionale.
Limiti della gestione provvisoria
La gestione in esercizio provvisorio è consentita entro il limite di un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo. Il testo non prevede ulteriori deroghe o ampliamenti di tale limite.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. L’efficacia decorre però dal 1° gennaio 2004, così da coprire retroattivamente l’avvio dell’esercizio finanziario.
Rilievo attuale
Si tratta di una disciplina riferita esclusivamente all’esercizio finanziario 2004 e a un arco temporale ormai concluso. Per questo motivo l’atto ha oggi valore sostanzialmente storico e non presenta utilità applicativa corrente.
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