Ordinanza n. 16294/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del D.D.G. prot. AOODRLA.0000808 del 23.06.2026, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso AM12 per la Regione Lazio (concorso ex D.D.G. AOODPIT n. 2939 del 09.10.2025), nella parte in cui ha recepito e fatto propria l’attribuzione del punteggio di 12,50 punti di cui al criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26.10.2023, n. 205, a candidati che, pur concorrendo per la classe AM12 (scuola secondaria di I grado), avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe di concorso AS12 (scuola secondaria di II grado).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva di merito del concorso per la classe di concorso AM12 per la Regione Lazio, nella parte relativa all'attribuzione di 12,50 punti a candidati che avevano superato un precedente concorso ordinario per la classe AS12
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto del 23 giugno 2026 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva del concorso per AM12. Contesta l’attribuzione, in applicazione del criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 205/2023, di 12,50 punti a candidati per AM12 che avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per AS12. L’ordinanza non espone in dettaglio le censure di merito.
La decisione
Il TAR non decide le censure sulla legittimità del punteggio né la domanda di annullamento. Rileva che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e dispone la conversione del rito ai sensi dell’art. 12-bis del d.l. 68/2022. Considera parti necessarie la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ordinando la notificazione del ricorso a tali amministrazioni entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e il deposito della prova entro i cinque giorni successivi. In ragione dell’elevato numero dei controinteressati, autorizza inoltre l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito dell’Amministrazione, secondo termini e modalità indicati nell’ordinanza TAR Lazio n. 836/2019, a pena di improcedibilità. Rinvia alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026; non decide sulle spese.
Norme richiamate
Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;
Il rito previsto dall’art. 12-bis è applicabile perché il ricorso riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse PNRR. La norma comporta inoltre che le amministrazioni indicate dal comma 4 siano parti necessarie e che il ricorso debba essere loro notificato.
Massime di principio
- Per i ricorsi riguardanti procedure amministrative relative a interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR si applica il rito previsto dall’art. 12-bis del d.l. 68/2022; nel relativo giudizio sono parti necessarie le amministrazioni individuate dal comma 4, alle quali va notificato il ricorso.
- Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito dell’amministrazione, stabilendo modalità e termini la cui inosservanza può comportare l’improcedibilità.
Come è indicizzato
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