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Ordinanza

Ordinanza n. 15083/2026 - Roma, Sezione 3B

Giustizia amministrativa202503314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: condotta dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario e su una sentenza del TAR, nonché precedente ordinanza resa nell’incidente di esecuzione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 545/2024 del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, e sulla sentenza n. 19654/2025 del TAR Lazio. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha presentato un’istanza qualificata come correzione di errore materiale, riferita alla precedente ordinanza della Sezione n. 13006 del 15 luglio 2026. L’istanza prospettava fatti e circostanze non emersi in precedenza, concernenti le competenze interne dell’Amministrazione, l’insediamento formale del Commissario ad acta e lo stato dell’ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha qualificato l’istanza dell’Amministrazione non come richiesta di correzione di errore materiale, ma come richiesta di revoca della precedente ordinanza, poiché fondata sulla prospettazione di fatti e circostanze nuovi idonei a incidere sull’inquadramento dell’attività esecutiva. Ha quindi revocato l’ordinanza n. 13006 del 15 luglio 2026, applicando l’art. 177 c.p.c. nel processo amministrativo per effetto del rinvio esterno dell’art. 39, comma 1, c.p.a. Il Collegio ha mantenuto fermo l’insediamento del Commissario ad acta, confermandone la nomina anche ai fini dell’ottemperanza, e ha reiterato l’ordine di esecuzione del giudicato. Il Ministero aveva dichiarato una parziale ottemperanza, sostenendo che residuasse soltanto il pagamento degli accessori di legge, ma non aveva fornito prova dell’avvenuto pagamento e la ricorrente non aveva confermato l’integrale adempimento. L’ordinanza dispone pertanto l’esecuzione, eventualmente nella parte residua, del giudicato.

Norme richiamate

  • art. 177 c.p.c.

    Ritenuto pertanto di dover revocare la precedente ordinanza ex art. 177 c.p.c., che trova applicazione nel processo amministrativo, nella misura della compatibilità, per effetto del rinvio esterno operato dall’art. 39, comma 1, c.p.a.;

    L’art. 177 c.p.c. è applicabile al processo amministrativo, nei limiti della compatibilità, per consentire la revoca della precedente ordinanza quando siano prospettati fatti e circostanze non emersi in precedenza che incidano sulla valutazione dell’attività esecutiva.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Ritenuto pertanto di dover revocare la precedente ordinanza ex art. 177 c.p.c., che trova applicazione nel processo amministrativo, nella misura della compatibilità, per effetto del rinvio esterno operato dall’art. 39, comma 1, c.p.a.;

    Il rinvio esterno previsto dall’art. 39, comma 1, c.p.a. consente di applicare al processo amministrativo la disciplina civilistica della revoca delle ordinanze, purché compatibile.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, un’istanza formalmente qualificata come correzione di errore materiale deve essere riqualificata come richiesta di revoca quando prospetta fatti e circostanze nuovi, non esaminati in precedenza, capaci di modificare l’inquadramento dell’attività esecutiva.
  • L’art. 177 c.p.c. trova applicazione nel processo amministrativo, nei limiti della compatibilità, tramite il rinvio esterno dell’art. 39, comma 1, c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la nomina e l’insediamento del Commissario ad acta possono essere mantenuti o reiterati anche quando l’Amministrazione dichiari una parziale esecuzione del giudicato, se non risulta provato l’integrale adempimento e residuano obblighi non verificati.
  • La mera dichiarazione dell’Amministrazione di avere parzialmente ottemperato al giudicato non è sufficiente a dimostrare l’integrale esecuzione, quando non sia fornita prova dell’adempimento delle somme residue e il ricorrente non confermi l’avvenuto pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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