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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15509/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato l'inefficacia dell'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale del 9/05/2023, per mancata sottoscrizione, da parte dell'affidato, del verbale di accettazione delle prescrizioni. Il ricorrente denunciava un errore nell'indicazione del domicilio/luogo di esecuzione della misura e contestava l'interpretazione automatica della mancata presentazione presso l'U.E.P.E. come volontà di violare le prescrizioni, nonché chiedeva valorizzazione della sua condotta in libertà.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto provata la regolare notifica dell'ordinanza di affidamento il 9/05/2023 a mani del destinatario e la conseguente intimazione a presentarsi all'U.E.P.E. entro dieci giorni. Poiché l'interessato non si è mai presentato per sottoscrivere il verbale (comunicazione U.E.P.E. dell'11/06/2024), il Tribunale di sorveglianza ha correttamente dichiarato l'inefficacia dell'ordinanza. Il ricorso non ha efficacemente contestato il fatto della notifica; le obiezioni sulla condotta mantenuta in libertà o su presunti errori di domicilio sono estranee al thema decidendum. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 5, Ordinamento penitenziario

    All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro

    Il verbale contenente le prescrizioni è atto formale richiesto all'atto dell'affidamento; la sua redazione e sottoscrizione costituiscono elemento essenziale per l'attuazione della misura

  • art. 97, comma 3, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    L'ordinanza di affidamento in prova ha effetto se l'interessato sottoscrive il verbale previsto dal quinto comma dell'articolo 47 della legge, con l'impegno a rispettare le prescrizioni dallo stesso previste. Il verbale è sottoscritto davanti al direttore dell'istituto se il condannato è detenuto, o davanti al direttore del centro di servizio sociale per adulti, competente per la prova, previa notifica di cui alla lettera d) del comma 1, se il condannato è libero o trovasi sottoposto alla detenzione domiciliare, o comunque nello stato detentivo di cui al comma 10 dell'articolo 656 del codice di procedura penale. Il centro di servizio sociale per adulti trasmette senza indugio il verbale di accettazione delle prescrizioni: a) al Tribunale di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza; b) all'ufficio di sorveglianza competente per la prova; c) all'organo del Pubblico ministero competente per l'esecuzione e la determinazione della pena

    L'efficacia dell'ordinanza è subordinata alla sottoscrizione del verbale; se l'interessato, libero, non sottoscrive il verbale dopo la notifica valida dell'ordinanza, l'affidamento non produce effetti

  • art. 97, comma 1, lettera d), d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    se l'interessato è libero, deve presentarsi entro dieci giorni dalla notifica dell'ordinanza applicativa della misura alternativa al centro di servizio sociale competente, per la sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni e per l'esecuzione della prova

    Per i soggetti liberi la normativa impone un termine di dieci giorni dalla notifica per presentarsi al centro di servizio sociale: il mancato rispetto di tale termine rileva ai fini dell'efficacia della misura

  • art. 97, comma 4, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Dalla data di sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni ha inizio l'affidamento in prova al servizio sociale

    L'inizio formale dell'affidamento coincide con la sottoscrizione del verbale; senza questa sottoscrizione la misura alternativa non decorre

Massime di principio

  • Se la notifica dell'ordinanza di affidamento è valida e l'interessato, libero, non si presenta entro i termini previsti per sottoscrivere il verbale, il provvedimento di affidamento è inefficace: la firma è condizione di efficacia.
  • La comunicazione dell'U.E.P.E. che attesta la mancata presentazione ha rilievo probatorio e può giustificare la declaratoria di inefficacia se non contestata con prove contrarie.
  • Contestazioni basate unicamente su generiche affermazioni di errore di domicilio o su una buona condotta successiva non sono sufficienti se non sconfessano la prova della notifica o dimostrano l'impossibilità oggettiva di presentarsi.
  • Chi riceve un'ordinanza deve reagire immediatamente: se ritiene la notifica invalida o impossibilitato a presentarsi per cause legittime, deve produrre documentazione probatoria tempestiva (es. certificazioni, istanze all'U.E.P.E., comunicazioni ufficiali).
  • L'eventuale ritardo o omissione da parte del centro di servizio sociale nell'attivare la sottoscrizione può essere rilevante solo se documentalmente provato e non ricostruibile come semplice mancata presentazione dell'interessato.
  • Per evitare la dichiarazione di inefficacia è essenziale dimostrare la sottoscrizione del verbale o l'esistenza di un legittimo impedimento tempestivamente comunicato e documentato all'U.E.P.E. o all'autorità giudiziaria competente.

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