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Sentenza

Sentenza n. 938/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento - dell’ordinanza della U.O.A. Polizia Locale del Comune di Monte Argentario (GR), n. -OMISSIS-del -OMISSIS- limitatamente alla parte in cui prevede che: “…L’accesso alla ZTL “-OMISSIS-” di Porto S. Stefano Dal 1 luglio al 31 agosto, nella fascia compresa tra le ore 21.00 e le ore 24.00, permangono le limitazioni individuate nella precedente ordinanza n° 295/-OMISSIS-3, con accesso al varco 2 consentito soltanto a: veicoli in servizio di polizia; mezzi di soccorso; mezzi in servizio di pubblica utilità, taxi e auto a noleggio con conducente; veicoli al servizio di persone invalide munite di contrassegno. Sarà altresì consentito il transito ai veicoli autorizzati ai sensi dell'Ordinanza n° -OMISSIS-per comprovate esigenze ed urgenze, ed ai veicoli dei clienti degli alberghi, che dovranno comunicare il transito entro 48 ore al Comando Polizia Municipale a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo: cpm@comune.monteargentario.gr.it”; nonché di ogni altro provvedimento connesso, conseguente o comunque connesso, se lesivo, ivi compresi: - la Delibera di Giunta Municipale del Comune di Monte Argentario n° -OMISSIS-del -OMISSIS-, per la medesima parte di cui alla precedente ordinanza; nonché, per quanto -OMISSIS-, - l’Ordinanza U.O.A. Monte Argentario - Polizia Locale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, Oggetto: Ordinanza contrassegni auto.

Giustizia amministrativa202400964

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza della Polizia Locale che limitava, nella ZTL di Porto Santo Stefano, l’accesso al varco 2 dalle ore 21:00 alle ore 24:00 nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto, con accesso consentito soltanto a determinate categorie e previa comunicazione per comprovate esigenze e urgenze; erano inoltre impugnati gli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto l’annullamento della disciplina di accesso alla ZTL, limitatamente alla fascia serale e al periodo estivo, nonché degli atti connessi. Dal testo emerge che, in sede cautelare, erano state prospettate censure relative al carattere asseritamente assoluto del divieto di accesso e alla sua sproporzionalità. La disciplina, tuttavia, consentiva ai residenti e agli altri soggetti autorizzati di entrare e uscire dal varco mediante comunicazione alla Polizia Municipale, anche successiva ed entro 48 ore, con indicazione dei motivi e delle ragioni di urgenza. In corso di giudizio i ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione dei ricorrenti e dell’adesione del Comune. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. Il contributo unificato è stato posto definitivamente a carico dei ricorrenti in ragione della soccombenza virtuale. A tal fine il Collegio ha richiamato la precedente valutazione cautelare, secondo cui il divieto non appariva assoluto, poiché erano previste modalità di accesso per residenti e soggetti autorizzati, e la limitazione, circoscritta a tre ore giornaliere, a una determinata area e al periodo di maggiore affluenza turistica, appariva proporzionata agli obiettivi di sicurezza dei pedoni e di migliore fruibilità delle vie interessate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 6-bis1, d.P.R. 115/2002

    l’onere relativo al pagamento del contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio

    Anche quando le spese processuali sono compensate, il contributo unificato resta a carico della parte individuata come soccombente; nel caso concreto, la soccombenza virtuale è stata attribuita ai ricorrenti.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dal ricorrente e non contestata dall’amministrazione resistente, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, senza necessità di una decisione definitiva sul merito delle censure.
  • La compensazione delle spese di giudizio non incide sull’obbligo di pagamento del contributo unificato, che resta a carico della parte individuata come soccombente secondo il criterio della soccombenza, anche virtuale.
  • Una limitazione temporale e territorialmente circoscritta dell’accesso a una ZTL può risultare proporzionata quando sia finalizzata alla sicurezza pedonale e alla migliore fruibilità dell’area durante i periodi di maggiore affluenza, soprattutto se accompagnata da deroghe o modalità di accesso per residenti e soggetti autorizzati.
  • Un divieto di accesso non è qualificabile come assoluto quando la disciplina consente ai residenti o ad altri soggetti autorizzati di transitare previa comunicazione, anche successiva entro un termine prestabilito, delle esigenze urgenti che giustificano il transito.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseProporzionalità e ragionevolezza

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