L.R. Veneto 28/2006
Modifica delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Istituzione dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto n. 28/2006 riorganizza la disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e soprattutto del trattamento indennitario differito dei consiglieri regionali, introducendo l’assegno di fine mandato e nuove regole su vitalizio, reversibilità e contributi. Prevede decorrenze differite per alcune norme: dal mese successivo all’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2007 e dal 1° gennaio 2010.
Riforma del trattamento indennitario differito dei consiglieri regionali veneti
Riforma della disciplina previdenziale e assistenziale dei consiglieri regionali veneti
La legge interviene sulla legge regionale Veneto 10 marzo 1973, n. 9, aggiornandone il titolo, la struttura e le principali disposizioni in materia di assistenza sanitaria, assicurazione infortuni e trattamento indennitario differito dei consiglieri regionali. La disciplina risultante riguarda esclusivamente il territorio della Regione del Veneto.
Ambito e organizzazione del trattamento indennitario differito
Il trattamento indennitario dei consiglieri regionali comprende, oltre alle indennità previste dalla legislazione regionale vigente, l’assegno vitalizio, l’assegno di reversibilità, l’assegno di fine mandato e il contributo per spese di malattia e funerarie. L’istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e le attività connesse alla corresponsione degli assegni sono affidate all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale tramite gli uffici consiliari. Le relative spese gravano sul bilancio regionale.
Finanziamento del sistema
Le spese per il trattamento indennitario differito sono finanziate mediante:
- una quota a carico dei consiglieri regionali pari al 30% dell’indennità di carica, calcolata al netto delle sole ritenute fiscali erariali riferibili a tale reddito;
- gli interessi maturati, a partire dall’esercizio 1973, sui fondi messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale;
- eventuali altre elargizioni. La quota a carico dei consiglieri è dovuta anche dai consiglieri dipendenti da pubbliche amministrazioni collocati in aspettativa che abbiano optato per la conservazione del trattamento economico di appartenenza.
Assegno vitalizio: requisiti, decorrenza e anticipazione
La legge ridefinisce i requisiti per ottenere l’assegno vitalizio in funzione della legislatura di prima elezione:
- per i consiglieri eletti fino alla quinta legislatura compresa, cessati dal mandato, serve almeno 55 anni di età e 5 anni di contribuzione;
- per i consiglieri eletti per la prima volta dalla sesta legislatura compresa, servono 60 anni di età, almeno 12 mesi di mandato e almeno 5 anni complessivi di contribuzione;
- per i consiglieri eletti per la prima volta dalla nona legislatura compresa, servono 65 anni di età, almeno 12 mesi di mandato e almeno 5 anni complessivi di contribuzione. Sono previste deroghe per l’inabilità permanente al lavoro, sia quando dipendente dall’esercizio del mandato sia per altre cause, purché ricorrano i presupposti contributivi previsti. Per i consiglieri permanentemente inabili al lavoro non opera il limite minimo di età. È ammessa la corresponsione anticipata dell’assegno, con riduzione secondo coefficienti prestabiliti, al raggiungimento di determinate età inferiori a quelle ordinarie. La frazione di anno pari ad almeno sei mesi e un giorno vale come anno intero.
Misura dell’assegno vitalizio e calcolo della contribuzione
Dopo cinque anni di contribuzione, l’assegno vitalizio è pari al 35% dell’indennità consiliare lorda. Ai soli fini del calcolo dell’assegno vitalizio, dell’assegno di fine mandato e del contributo per spese di malattia e funerarie, l’indennità consiliare lorda è convenzionalmente pari all’80% dell’indennità parlamentare. Per ogni anno oltre il quinto l’assegno aumenta del 5% fino al 60%; oltre il decimo aumenta del 4% fino all’80%. La frazione di anno pari ad almeno sei mesi e un giorno è computata come anno intero.
Versamento dei contributi e facoltà di integrazione
I consiglieri possono continuare a versare i contributi mancanti per conseguire l’assegno fino alla misura massima:
- mensilmente, dopo la cessazione del mandato, nei casi previsti dalla legge;
- in unica soluzione, se al momento della cessazione hanno già raggiunto il limite di età per il vitalizio o lo raggiungono prima del completamento del periodo contributivo. La facoltà si perde se il consigliere opta per la corresponsione dell’assegno o non versa le quote entro dieci giorni dalla fine di ogni mese.
Restituzione contributi, reversibilità e spese funebri
Se il consigliere cessa dal mandato prima di aver maturato il periodo minimo per il vitalizio, ha diritto alla restituzione integrale dei contributi versati, senza interessi. In caso di decesso, analoga facoltà spetta agli aventi diritto. Per l’assegno di reversibilità, il diritto sorge alla morte dell’iscritto se risultano almeno cinque anni di contribuzione; il requisito non è richiesto se la morte interviene nel corso del mandato. In tal caso, se non è stato maturato il quinto anno di contribuzione, la reversibilità è commisurata all’importo minimo del vitalizio. Il diritto sussiste anche quando, al momento del decesso, fossero già maturate le condizioni per il vitalizio. Alla morte dell’iscritto, l’Ufficio di Presidenza corrisponde agli aventi diritto un importo pari a una mensilità dell’indennità consiliare per spese di malattia e funerarie.
Assegno di fine mandato
La legge introduce una specifica Sezione III dedicata all’assegno di fine mandato. Ai consiglieri cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, l’Ufficio di Presidenza può erogare un assegno pari a una mensilità dell’indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato. Per il computo vale come anno intero la frazione pari ad almeno sei mesi e un giorno. Se il consigliere ha già percepito l’assegno di fine mandato ed è stato rieletto, l’assegno viene riliquidato sull’intero periodo dei mandati sulla base dell’indennità consiliare vigente alla data dell’ultima cessazione.
Regime transitorio e decorrenze
Per i consiglieri cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della legge che già percepiscono un assegno vitalizio, o che ne hanno la corresponsione sospesa, nonché per quelli che stanno maturando le condizioni per ottenerlo, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti della legge regionale n. 9/1973 come da ultimo modificate dalle leggi regionali n. 33/1997, n. 55/1993 e n. 2/2006. Le principali decorrenze sono le seguenti:
- la nuova quota a carico dei consiglieri decorre dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge;
- le nuove regole sulla misura dell’assegno vitalizio decorrono dal 1° gennaio 2010;
- l’assegno di fine mandato introdotto dall’articolo 19-bis si applica alle cessazioni a qualsiasi titolo verificatesi dopo il 1° gennaio 2007.
Abrogazioni
Sono abrogate, o restano abrogate, le seguenti leggi regionali e relative modifiche:
- legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55;
- legge regionale 14 marzo 1975, n. 26;
- legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100;
- legge regionale 7 aprile 1994, n. 17. Resta inoltre differito al 1° gennaio 2010 l’effetto dell’abrogazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 55/1993.
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