L.R. Veneto 24/2006
Istituzione della Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Veneto una Scuola regionale, ente pubblico strumentale, per formazione, aggiornamento e specializzazione di polizia locale e sicurezza, con attività anche in protezione civile. Disciplina organi, funzioni, risorse e corsi abilitanti. Si applica dal 1° gennaio 2007; il Titolo III della l.r. 40/1988 è abrogato dal 1° gennaio 2008. Le norme finanziarie coprono solo il biennio 2007-2008.
Istituzione della Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale
Istituzione della Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale
La legge istituisce in Veneto una Scuola regionale configurata come agenzia ed ente di diritto pubblico strumentale, finalizzata alla formazione e al supporto in materia di sicurezza, polizia locale e, in parte, protezione civile. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio della Regione del Veneto.
Finalità e ambito di attività
La Scuola è preposta alla formazione di base e permanente, all’aggiornamento, qualificazione e specializzazione degli operatori della polizia locale, intesi come appartenenti ai corpi e servizi di polizia degli enti locali. Svolge inoltre iniziative di documentazione, ricerca, comunicazione, informazione e consulenza per Regione ed enti locali. Nell’ambito della protezione civile può organizzare corsi e promuovere studi e ricerche per il personale comunque impiegato nel settore.
Organizzazione, sede e funzionamento
La struttura della Scuola, la sede, il funzionamento degli organi, i compensi, l’articolazione dei corsi, i rapporti con gli enti locali e i criteri di ammissione e di riconoscimento di attività formative svolte da terzi sono demandati a un provvedimento della Giunta regionale da adottare entro un anno dall’entrata in vigore della legge. La Scuola può avvalersi, mediante convenzioni, di personale regionale o degli enti locali, oppure di personale assunto con contratto di diritto privato. Possono partecipare alle attività formative anche operatori privati della vigilanza o di altri settori, sulla base di specifiche convenzioni.
Organi della Scuola
Gli organi sono: consiglio di programmazione e indirizzo, presidente, direttore, comitato tecnico consultivo e collegio dei revisori dei conti. Il consiglio di programmazione e indirizzo è composto da nove membri designati da Regione, Consiglio regionale ed enti locali/associazioni rappresentative; il presidente è eletto al suo interno tra i componenti di designazione regionale; il direttore è designato dalla Giunta regionale; il comitato tecnico consultivo è formato da cinque esperti; il collegio dei revisori è composto da tre effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio regionale.
Competenze del consiglio di programmazione e indirizzo
Il consiglio approva gli indirizzi programmatici, il piano annuale delle attività formative, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione annuale sull’attività svolta. Nomina inoltre il comitato tecnico consultivo. Il suo funzionamento è disciplinato dal provvedimento regionale previsto per l’organizzazione della Scuola.
Presidente, direttore e comitato tecnico consultivo
Il presidente coordina i lavori del consiglio, convoca le sedute, predispone l’ordine del giorno e cura i rapporti con il direttore. Il direttore ha la rappresentanza legale della Scuola, predispone il piano annuale, i programmi didattici e i bilanci, assicura il funzionamento didattico e istituzionale e adotta gli atti necessari alla gestione, compresi contratti di prestazione d’opera e di lavoro secondo le direttive regionali. Il comitato tecnico consultivo ha funzioni di consulenza e proposta per migliorare la qualità formativa e il servizio di polizia locale e può avvalersi di esperti esterni.
Regime del direttore
Il direttore è legato da contratto di diritto privato, secondo la disciplina fissata dalla Giunta regionale. Riceve un’indennità annua lorda non superiore al trattamento economico dei segretari regionali. L’incarico è incompatibile con cariche elettive e con altre attività di lavoro autonomo o subordinato; per i dipendenti regionali comporta il collocamento in aspettativa senza assegni.
Controllo contabile
Il collegio dei revisori è composto da iscritti al registro dei revisori contabili; elegge al proprio interno il presidente nella prima riunione. La Giunta regionale stabilisce le modalità di controllo e verifica contabile nonché le indennità spettanti ai componenti.
Dotazioni, risorse e finanziamento
Entro sei mesi dalla nomina del direttore, la Giunta regionale assegna alla Scuola beni immobili, mobili e attrezzature di proprietà regionale, oltre alle risorse finanziarie. Gli enti locali concorrono al funzionamento mediante assegnazioni finanziarie ed eventualmente patrimoniali, sulla base di accordi tra amministrazioni. Le risorse della Scuola provengono da stanziamenti regionali, contributi degli enti locali, fondi UE, Stato o altri enti, contributi straordinari regionali, partecipazione economica degli utenti, entrate proprie, lasciti e donazioni.
Formazione per l’accesso alle funzioni di polizia locale
La Scuola organizza corsi teorico-pratici con esame finale per conseguire la qualifica professionale per le funzioni di comando, ufficiale intermedio e agente di polizia locale. La qualifica ottenuta con esito positivo costituisce titolo valutabile nei concorsi e nelle selezioni pubbliche degli enti locali. Dopo l’assunzione, i vincitori dei concorsi svolgono un tirocinio teorico-pratico specifico per ciascun ente, seguiti da un tutor designato dall’ente stesso.
Formazione permanente degli operatori in servizio
La Regione, tramite la Scuola, organizza e promuove corsi di aggiornamento, riqualificazione e specializzazione per assicurare un adeguato livello di professionalità del personale di polizia locale in servizio. Gli enti locali devono garantire la formazione permanente, favorendo la frequenza dei corsi della Scuola. La formazione può essere organizzata anche in forma decentrata, mediante convenzioni con gli enti interessati.
Abrogazioni e decorrenza
Le disposizioni della legge si applicano dal 1° gennaio 2007. In prima applicazione, gli organi della Scuola devono essere nominati entro il 31 dicembre 2007. È abrogato il Titolo III della legge regionale 9 agosto 1988, n. 40, a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Norme finanziarie
Per gli esercizi 2007 e 2008 gli oneri sono quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascun anno. La copertura avviene mediante risorse del fondo speciale per le spese correnti del bilancio pluriennale 2006-2008, con corrispondente aumento dello stanziamento dell’upb dedicata alla prevenzione e lotta alla criminalità per il medesimo importo nei due esercizi.
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