L.R. Veneto 26/2006
Ratifica dell’accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ratifica l’accordo tra Regione del Veneto e Provincia autonoma di Trento per gestire congiuntamente le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che interessano entrambi i territori, riferite agli impianti Schener-Moline e Bussolengo-Chievo. L’accordo disciplina istruttorie, varianti, canoni, controlli e profili transitori; alcune disposizioni sono efficaci dal 29 novembre 2005 e la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Ratifica dell’accordo Veneto-Trento sulle concessioni idroelettriche interterritoriali
Ratifica dell’accordo Veneto-Trento sulle concessioni idroelettriche interterritoriali
La legge regionale del Veneto ratifica l’accordo con la Provincia autonoma di Trento per l’esercizio concordato delle funzioni amministrative relative a grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico che interessano entrambi i territori. La disciplina riguarda in particolare gli impianti di Schener-Moline e Bussolengo-Chievo e si applica nel territorio della Regione del Veneto per gli aspetti di competenza regionale.
Oggetto e ambito dell’accordo
L’accordo regola i rapporti tra Regione e Provincia autonoma di Trento per la gestione amministrativa delle concessioni idroelettriche già in essere alla data della sottoscrizione e incidenti sui rispettivi territori. Le premesse dell’accordo sono parte integrante della disciplina e richiamano il quadro costituzionale e statale di riferimento, nonché la sentenza della Corte costituzionale n. 133 del 2005 che ha fondato la necessità di un esercizio d’intesa delle funzioni.
Procedimenti amministrativi per le concessioni
Per le istanze relative alle concessioni oggetto dell’accordo, la Provincia autonoma di Trento cura l’istruttoria e le attività preliminari previste dalla normativa sulle acque pubbliche, oltre agli adempimenti per rinnovo o riassegnazione delle concessioni in scadenza.
La Provincia:
- riceve le istanze e ne cura la pubblicità congiuntamente alla Regione, mediante pubblicazione sui Bollettini ufficiali delle due amministrazioni;
- trasmette copia dell’istanza alla Regione;
- acquisisce dalla Regione, entro 30 giorni, l’indicazione dei soggetti e degli enti interessati con sede nel territorio veneto;
- provvede alla pubblicazione della documentazione allegata, ove prevista, e agli inviti ai soggetti indicati;
- conclude l’istruttoria e trasmette alla Regione lo schema del provvedimento finale.
La Regione esprime il proprio parere sullo schema entro 30 giorni dal ricevimento della proposta. In caso di esito favorevole dell’istruttoria e di parere favorevole regionale, la Provincia adotta il provvedimento finale entro 60 giorni. Se il parere è negativo, si applica la procedura di superamento del dissenso prevista dall’articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990. Il provvedimento finale è poi pubblicato congiuntamente sui Bollettini ufficiali di entrambe le amministrazioni.
Varianti sostanziali
Le varianti che incidono sulle opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione dell’acqua, oppure comportano la realizzazione di altre opere oggetto della concessione, seguono la disciplina generale dell’accordo. Se però gli interventi riguardano opere ubicate nel territorio della Regione del Veneto, il procedimento è gestito dalla Regione secondo un meccanismo speculare a quello previsto per le istanze ordinarie.
In tale ipotesi:
- la Regione riceve l’istanza e ne cura la pubblicità congiunta;
- trasmette la documentazione alla Provincia autonoma di Trento;
- acquisisce l’indicazione dei soggetti interessati con sede nel territorio provinciale;
- conclude l’istruttoria e invia alla Provincia lo schema di provvedimento;
- la Provincia esprime parere entro 60 giorni;
- la Regione adotta il provvedimento finale entro 60 giorni dal parere favorevole.
Anche qui, in caso di dissenso, vale l’articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990. La Provincia adegua gli atti di concessione ai provvedimenti di variante adottati.
Varianti non sostanziali
Le varianti che lasciano sostanzialmente invariati opere, ubicazione e uso dell’acqua sono classificate come non sostanziali secondo il R.D. n. 1775 del 1933. L’ente che riceve l’istanza la trasmette all’ente competente all’istruttoria, il quale comunica la propria valutazione di classificazione all’altro ente. In caso di dissenso si applica la disciplina delle varianti sostanziali; in caso di accordo si procede con istruttoria e parere secondo il meccanismo semplificato previsto dall’accordo.
Valutazione di impatto ambientale
Se le istanze comportano interventi soggetti a VIA, la procedura ambientale è curata dall’amministrazione competente per territorio, secondo la normativa vigente in quel territorio, prima delle fasi istruttorie sull’istanza concessoria.
L’altra amministrazione:
- viene informata dell’avvio del procedimento;
- può partecipare formulando osservazioni o un parere non vincolante;
- riceve comunicazione dell’esito della VIA entro 60 giorni dalla conclusione.
Se gli interventi insistono su entrambi i territori, le due amministrazioni devono attivarsi per una specifica intesa sul giudizio di compatibilità ambientale tramite procedimenti coordinati.
Cessazione, decadenza e provvedimenti sanzionatori
La Provincia autonoma di Trento svolge l’istruttoria sulle istanze di rinuncia e di cessione dell’utenza, nonché i procedimenti che conducono alla decadenza della concessione e ai provvedimenti previsti dal R.D. n. 1775 del 1933. Cura inoltre i procedimenti d’ufficio quando vengono meno i presupposti per il rilascio della concessione.
I relativi provvedimenti sono adottati dalla Provincia previo parere conforme della Regione, da rendere entro 60 giorni. Se il parere non arriva entro il termine, la Provincia procede comunque. Se la Regione rileva fatti che possono portare a decadenza o ad altri provvedimenti di cessazione o modifica della concessione, ne dà formale comunicazione alla Provincia.
Provvedimenti di competenza propria e rapporti con altri concessionari
Ciascuna amministrazione adotta direttamente i provvedimenti previsti dal R.D. n. 1775 del 1933 per opere o atti da realizzare nel proprio territorio. Può inoltre regolare direttamente i rapporti tra i titolari delle concessioni oggetto dell’accordo e i titolari di altre concessioni di acqua pubblica del proprio territorio, purché non vi siano modifiche sostanziali alle concessioni in atto.
Le due amministrazioni si comunicano reciprocamente istanze e provvedimenti entro 30 giorni. Se l’intervento incide su entrambi i territori, provvede l’ente competente in base alla prevalenza degli effetti del provvedimento. Se non è possibile un accordo tecnico sulla competenza, la questione dovrà essere disciplinata con un’integrazione dell’accordo. Se la regolazione dei rapporti con altri concessionari comporta una modifica sostanziale, si applica la disciplina delle varianti sostanziali.
Attività ispettiva e polizia idraulica
L’attività di polizia idraulica e quella tecnico-ispettiva sugli impianti sono esercitate dall’amministrazione cui l’accordo attribuisce la competenza ad adottare gli atti o provvedimenti. Ogni ente comunica all’altro i provvedimenti adottati entro 30 giorni.
Ripartizione dei canoni demaniali
I canoni demaniali per l’utilizzo dell’acqua sono calcolati sulla base della tariffa vigente nella Provincia autonoma di Trento e ripartiti tra Provincia e Regione secondo i criteri fissati nell’accordo, in funzione della potenza nominale di concessione e di fattori legati a quantità d’acqua, salto, penalizzazione idraulico-ambientale e occupazione del territorio.
La tabella allegata all’accordo determina, per ciascun impianto, la percentuale di riparto tra le due amministrazioni. In particolare:
- per Bussolengo-Chievo il riparto complessivo risulta 50,5% Provincia e 49,5% Regione;
- per Schener-Moline il riparto complessivo risulta 54,0% Provincia e 46,0% Regione.
Disposizioni particolari per l’impianto Schener-Moline
Per l’impianto Schener-Moline, la Regione prende atto del subentro di Primiero Energia S.p.A. nei beni oggetto della concessione a seguito dell’acquisto da Enel Produzione S.p.A. del 19 ottobre 2001. Con l’accordo la Regione esprime assenso alla concessione a favore di Primiero Energia S.p.A. con decorrenza dal 19 ottobre 2001 e conferma l’intesa già espressa su un precedente nulla osta amministrativo.
Le parti riconoscono canoni riscossi per il periodo 20 ottobre 2001 - 19 ottobre 2005 per complessivi euro 1.146.468,95, da ripartire secondo i criteri dell’articolo 9. La Provincia si impegna a corrispondere alla Regione euro 527.375,72 entro 90 giorni dall’approvazione del bilancio 2006, secondo modalità da definirsi. I canoni anteriori al 20 ottobre 2001, già versati all’Erario, devono essere oggetto di ripetizione da parte di ciascun ente per la quota di propria competenza. I canoni dall’annualità 2006 fino alla scadenza della concessione sono richiesti dalla Provincia, con pagamento diretto del concessionario a ciascun ente secondo il riparto concordato.
Disposizioni particolari per l’impianto Bussolengo-Chievo
Per l’impianto Bussolengo-Chievo, le parti prendono atto dei versamenti effettuati dal concessionario per le annualità 2002-2005, comprensivi della differenza tariffaria tra Regione e Provincia. Tali canoni arretrati spettano ai due enti secondo i criteri di riparto dell’accordo.
Provincia e Regione richiedono al concessionario il pagamento dei canoni arretrati ciascuna per la parte di propria competenza. Anche qui, i canoni anteriori al 2002, già versati all’Erario, vanno oggetto di ripetizione per la quota di competenza. I canoni dall’annualità 2006 fino alla scadenza della concessione sono richiesti dalla Provincia, con pagamento diretto del concessionario a ciascun ente.
Rilasci minimi in alveo
Le parti si impegnano a definire i valori dei rilasci minimi in alveo in attuazione dei rispettivi strumenti di pianificazione e tutela delle risorse idriche, una volta approvati. La disciplina ha quindi natura programmatica e rinvia a strumenti pianificatori futuri.
Protezione civile
Fino alla definizione degli accordi previsti dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche per fronteggiare emergenze dovute a piena, siccità, inquinamento e fenomeni analoghi, i protocolli di intervento sono adottati d’intesa tra i dirigenti competenti delle due amministrazioni. Le parti si impegnano a comunicare i nominativi e i recapiti dei soggetti competenti e le eventuali variazioni.
Progetto di gestione degli invasi
Il progetto di gestione degli invasi, previsto dal d.lgs. n. 152 del 1999, è presentato alla Provincia autonoma di Trento, che ne verifica la completezza e ne trasmette copia alla Regione. Entro 60 giorni le due amministrazioni si scambiano osservazioni; nei successivi 30 giorni la Provincia convoca una conferenza di servizi con i rappresentanti delle strutture competenti e con il concessionario.
Sulla base del verbale della conferenza, la Provincia adotta il provvedimento finale, lo comunica alla Regione e agli altri soggetti intervenuti e lo inoltra poi al Registro Italiano Dighe.
Regime transitorio, durata e integrazioni future
Per i procedimenti e gli atti relativi agli impianti di cui all’accordo non espressamente disciplinati, la competenza è definita in via tecnica d’intesa tra le strutture competenti, secondo i principi dell’accordo e i criteri per le istanze e le varianti. Se non si raggiunge l’intesa, la questione dovrà essere oggetto di specifica integrazione dell’accordo.
L’accordo è a tempo indeterminato e può essere modificato o integrato su richiesta di una delle parti. Per tutte le altre concessioni di derivazione con opere a cavallo tra i due enti non disciplinate dall’accordo, è previsto rinvio a successive intese.
Efficacia della legge e decorrenza dell’accordo
La legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, essendo dichiarata urgente. L’accordo allegato produce effetti decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sui rispettivi Bollettini ufficiali di entrambe le leggi di ratifica.
Sono però efficaci immediatamente, dal 29 novembre 2005, gli articoli 9, 10, 11 e 13 dell’accordo. Pertanto, la disciplina sui canoni, sulle disposizioni particolari dei due impianti e sui protocolli di protezione civile opera già da quella data.
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