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Legge

L.R. Veneto 27/2006

Disposizioni in materia di tributi regionali.

Normativa regionaleL.R. Veneto 27/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale veneta aggiorna per il 2007 addizionale IRPEF e addizionale sul gas metano, introduce agevolazioni IRAP per nuove imprese giovanili/femminili e cooperative sociali, disciplina rateizzazioni, compensazioni e piccoli importi non riscossi/rimborsati, e prevede ulteriori riduzioni IRAP legate a investimenti e assunzioni. Alcune misure operano dal 1° gennaio 2007, altre dal 1° gennaio 2008 o per l’anno 2007 soltanto.

Disposizioni tributarie regionali per il 2007 e misure agevolative IRAP

Disposizioni in materia di tributi regionali per il 2007

La legge regionale del Veneto interviene sulla fiscalità regionale con misure riferite in gran parte all’anno 2007 e, per alcune previsioni, al 1° gennaio 2008. La disciplina riguarda addizionale IRPEF, addizionale sul gas metano, IRAP, agevolazioni per cooperative sociali e regole di gestione/riscossione dei tributi regionali.

Addizionale regionale IRPEF

Per il solo anno 2007 vengono confermate, in via generale, le disposizioni già previste per il 2006 dalla legge regionale n. 19/2005 in materia di addizionale regionale all’IRPEF. A seguito delle modifiche nazionali alla struttura dell’IRPEF, la soglia di reddito imponibile cui si applica l’aliquota base dello 0,9% viene rideterminata: i riferimenti a 29.000 euro sono sostituiti con 28.000 euro e la fascia intermedia viene conseguentemente riallineata. Restano inoltre confermate le disposizioni del comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale n. 19/2005.

Addizionale regionale sul gas metano

Dal 1° gennaio 2007 le aliquote dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano e dell’imposta sostitutiva per le utenze esenti sono fissate nei valori indicati dalla tabella allegata alla legge. Per gli usi industriali, artigianali e agricoli resta ferma la misura del 50% della corrispondente imposta erariale.

Modifiche alla disciplina delle cooperative sociali

La legge modifica la legge regionale n. 23/2006 precisando che la Regione può concedere alle cooperative sociali agevolazioni fiscali su base regionale con riguardo ai tributi di propria pertinenza. La previsione rafforza il quadro agevolativo regionale per il settore della cooperazione sociale.

Agevolazioni IRAP per nuove imprese giovanili, femminili e cooperative sociali

Dal 2007 l’aliquota IRAP è ridotta di un punto percentuale per le nuove imprese giovanili e per le nuove imprese femminili costituite nel territorio regionale, purché in possesso dei requisiti delle rispettive leggi regionali di settore. La riduzione vale per il primo anno di costituzione e per i due anni successivi. La stessa agevolazione si applica anche alle nuove cooperative sociali di tipo indicato dalla legge regionale n. 23/2006 e ai loro nuovi consorzi. Sono esclusi gli enti che non possono essere qualificati come nuove imprese perché derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni. L’agevolazione non si applica ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 446/1997. Si applica inoltre il regime “de minimis”.

Agevolazioni IRAP per cooperative sociali già iscritte all’albo

Sempre dal 2007, le cooperative sociali di tipo b) iscritte alla sezione B dell’Albo regionale sono esentate dall’IRAP. Per le cooperative sociali di tipo a) iscritte alla sezione A, l’aliquota IRAP è fissata al 3,70%. Anche per tali soggetti opera il regime “de minimis”; per le cooperative di cui al comma 1 è ammessa, se più favorevole, l’applicazione della disciplina UE sugli aiuti all’occupazione.

Agevolazioni IRAP per aziende pubbliche di servizi alla persona succedute alle IPAB

Dal 1° gennaio 2008 le aziende di servizi alla persona subentrate alle IPAB possono beneficiare di una riduzione dell’aliquota IRAP fino a un punto percentuale, da definire nella legge tributaria regionale per il 2008.

Semplificazione gestionale dei tributi regionali

La legge introduce una disciplina più favorevole per la compensazione di somme indebitamente versate o versate in eccedenza, anche tra periodi d’imposta diversi, con possibilità di iniziativa d’ufficio e contraddittorio con il contribuente. Prevede inoltre la rateizzazione, fino a 24 rate mensili, dei debiti emersi da accertamento tributario. Stabilisce che l’invio di un avviso bonario non impedisce il ravvedimento, estingue i crediti regionali di importo non superiore a 16,53 euro già esistenti alla data di entrata in vigore e non dispone il rimborso per analoghi importi, con esclusione di IRAP, addizionale IRPEF e dell’imposta regionale sulle concessioni demaniali. Le modalità della rateizzazione sono demandate a un provvedimento della Giunta entro 90 giorni.

Ulteriore riduzione IRAP legata a investimenti e assunzioni

Per l’anno 2007, se il gettito IRAP risulta superiore a quello iscritto in bilancio, le maggiori risorse possono essere destinate, salvo diversa disposizione statale, a compensare una riduzione di mezzo punto percentuale dell’aliquota IRAP (dal 4,25% al 3,75%) per imprese di beni e servizi che realizzino investimenti in ricerca e innovazione, adottino sistemi di gestione ambientale o sicurezza sul lavoro, incrementino il capitale umano con assunzioni stabili o assumano lavoratori anziani espulsi dai processi produttivi. I criteri applicativi sono affidati alla Giunta, d’intesa con le organizzazioni datoriali e sindacali.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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