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Sentenza

Sentenza del 24/05/2016 n. 965 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Società con sede all'estero, ma controllate da società italiana - Esterovestizione - Sussiste solo se viene provato l'accentramento in Italia delle decisioni amministrative e gestionali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Si contestava l’esterovestizione, ossia la localizzazione all’estero della residenza fiscale della società al solo scopo di sottrarsi al più gravoso regime fiscale italiano. La contestazione avrebbe richiesto la prova che le decisioni amministrative e gestionali fossero in realtà accentrate in Italia. Il testo evidenzia invece che la società svolgeva effettivamente all’estero la propria attività economica, teneva lì assemblee, documentazione amministrativa e contabile, contabilità e attività finanziaria, assumendo nello stesso luogo le decisioni gestionali.

La decisione

La contestazione di esterovestizione non può essere accolta sulla sola base del controllo esercitato da una società italiana. In presenza di una reale organizzazione e di un’effettiva attività economica all’estero, nonché dell’assunzione all’estero delle decisioni amministrative e gestionali, la società non può essere considerata fiscalmente residente in Italia. È inoltre normale che la controllante italiana si interessi dell’andamento economico della controllata.

Norme richiamate

  • Art. 73 del TUIR

    La residenza fiscale di una società dipende, secondo il principio richiamato, dalla localizzazione effettiva della sede dell’amministrazione e dell’attività gestionale, non dalla sola esistenza di una controllante italiana o dalla sede formale.

  • Principio dell’abuso del diritto

    L’esterovestizione può configurare abuso del diritto quando la sede estera è meramente artificiosa ed è stata scelta principalmente per ottenere un indebito vantaggio fiscale, ma deve essere provata attraverso elementi concreti.

  • Cassazione, sentenza 7 febbraio 2013, n. 2869

    La Corte ha ricondotto l’esterovestizione alle fattispecie potenzialmente elusive o abusive quando la localizzazione estera è finalizzata a sottrarsi al regime fiscale nazionale.

Massime di principio

  • Il controllo di una società estera da parte di una società italiana non dimostra, di per sé, l’esterovestizione.
  • Per contestare la residenza fiscale italiana occorre provare che il centro effettivo delle decisioni amministrative e gestionali si trovi in Italia.
  • Sono elementi favorevoli alla residenza estera l’effettivo svolgimento all’estero dell’attività economica, la presenza di strutture operative, la tenuta della contabilità e dei documenti, lo svolgimento delle assemblee e l’assunzione locale delle decisioni.
  • La partecipazione della controllante italiana alle decisioni strategiche o il suo interesse per l’andamento della controllata non sono sufficienti, da soli, a dimostrare l’accentramento della gestione in Italia.
  • L’Amministrazione finanziaria deve dimostrare la natura artificiosa della sede estera e la finalità prevalentemente fiscale mediante elementi concreti e convergenti.

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