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Circolare

Circolare numero 34 del 28-02-2022

Con la presente circolare si forniscono le prime istruzioni amministrative e procedurali in relazione all’abrogazione, a decorrere dal 1° marzo 2022, esclusivamente per i nuclei familiari con figli e orfanili, delle prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le conseguenze dell'entrata in vigore dell'Assegno unico e universale (D.lgs. 29/12/2021, n. 230) dal 1° marzo 2022 sulle prestazioni familiari preesistenti. Sono descritte le prestazioni che cessano per i nuclei con figli, le eccezioni per nuclei senza figli o con figli disabili, le regole transitorie fino al 28/02/2022 (inclusa la proroga dell'Assegno temporaneo) e le modalità applicative per le diverse categorie di lavoratori, nonche le modifiche alle autorizzazioni ANF e le implicazioni comunitarie e bilaterali.

Istruzioni operative sull'impatto dell'Assegno unico e universale sulla disciplina dell'Assegno per il nucleo familiare (ANF) e degli Assegni familiari (AF)

Punti principali

Premessa normativa

Richiamo alla legge delega n. 46/2021, al decreto-legge n. 79/2021 (assegno temporaneo e maggiorazioni ANF) e al D.lgs. n. 230/2021 che istituisce l'Assegno unico e universale dal 1° marzo 2022.

Effetto principale dall'1 marzo 2022

Per i nuclei con figli o orfanili per i quali spetta l'Assegno unico cessano le prestazioni ANF (art.2 DL 69/1988) e gli Assegni familiari (DPR 797/1955). Restano invece riconosciute ANF/AF per nuclei composti esclusivamente da coniugi o da fratelli/sorelle/nipoti orfani nelle condizioni previste.

Transizione e assegno temporaneo

L'Assegno temporaneo e le maggiorazioni ANF previste dal DL n.79/2021 sono prorogati fino al 28/02/2022. Per periodi fino a tale data le domande ANF/AF riferite a nuclei con figli possono essere presentate nei limiti della prescrizione quinquennale.

Criteri di ammissibilita delle domande ANF dopo il 1/3/2022

Domande ANF presentate per periodi a partire dal 1/3/2022 saranno accolte solo per nuclei senza figli. Se nel nucleo è presente un figlio minorenne o un figlio fino a 21 anni che rientra nei requisiti per l'Assegno unico, la domanda ANF/AF va respinta. Possibile accoglimento per coniuge, fratelli, sorelle o nipoti solo se non ci sono figli che danno diritto all'Assegno unico.

Categorie di lavoratori: indicazioni operative

Per tutte le categorie (lavoratori dipendenti privati, domestici, iscritti alla Gestione separata, agricoli, percettori di NASpI, CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA, titolari di altre prestazioni o pensionisti da lavoro dipendente) valgono le regole di cessazione delle prestazioni per nuclei con figli dall'1/3/2022 e le disposizioni transitorie per i primi mesi del 2022.

Specifiche operative per categorie particolari

Esempi: domande ANF gia' autorizzate per 1/3/2022-30/6/2022 riferite a nuclei con figli saranno bloccate d'ufficio; lavoratori domestici vedranno calcolati gli ANF 2022 sugli accrediti di gennaio-febbraio; gestione separata può presentare domande per il 2021 dal 1/2/2022 e liquidare ANF per primo bimestre 2022 se contributi presenti.

Autorizzazioni ANF

Le autorizzazioni per includere particolari familiari nel nucleo (figli di ex coniugi, nipoti a carico dell'ascendente, studenti 18-21 in nuclei numerosi, ecc.) non saranno più rilasciate per le fattispecie che rientrano nell'ambito dell'Assegno unico dal 1/3/2022. Rimangono invece autorizzazioni per casi di inabilità e per coniuge inabile; l'abbandono del nucleo non dà diritto ad autorizzazione per nucleo formato solo dal richiedente.

Assegni familiari (AF)

Analogamente agli ANF, gli AF non possono essere richiesti per nuclei con figli che danno diritto all'Assegno unico dal 1/3/2022. Per figli che compiono 21 anni si puo' richiedere AF per soggetti diversi dai figli. Compatibilita' con assegno temporaneo mantenuta fino al 28/02/2022 per alcune categorie.

Recuperi e prescrizione

Eventuali somme liquidate a titolo di Assegno temporaneo per il periodo 1/7/2021-28/2/2022 saranno recuperate se successivamente viene riconosciuto l'ANF. Le domande possono comunque essere presentate entro il termine di prescrizione quinquennale.

Riflessi comunitari e bilaterali

Fino al 28/02/2022 ANF e AF restano indicate ai fini del coordinamento UE e degli accordi bilaterali; istruzioni successive saranno fornite per l'Assegno unico in vigore dal 1/3/2022.

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