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Circolare

Circolare INAIL n. 24 del 20 marzo 1991

Liquidazione in capitale della rendita ai sensi dell articolo 75 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni. Valore capitale da devolvere in rendita.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come gestire, ai fini INAIL, i casi in cui una rendita liquidata in capitale ai sensi dell’art. 75 del Testo Unico debba essere corrisposta agli eredi del titolare deceduto. Vengono disciplinate le modalità di segnalazione del caso, la determinazione della data di riferimento per il calcolo del valore capitale in diverse ipotesi di decesso, le modalità operative fuori procedura meccanizzata in presenza di decesso prima del 1° luglio, nonché la corresponsione del capitale al netto dei ratei già pagati e con aggiunta degli interessi legali compensativi.

Liquidazione in capitale della rendita ex art. 75 T.U. n. 1124/1965 e devoluzione agli eredi del valore capitale in caso di decesso del titolare

Liquidazione in capitale della rendita e devoluzione del valore capitale agli eredi

La circolare INAIL disciplina i casi in cui la rendita liquidata in capitale ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 1124/1965 debba essere corrisposta agli eredi del titolare deceduto. L’obiettivo è uniformare il trattamento operativo delle Sedi, chiarendo la data di riferimento per il calcolo del capitale, le modalità di segnalazione e le istruzioni da seguire nei casi in cui il decesso intervenga in momenti diversi della vita della rendita.

Segnalazione del caso e aggiornamento delle procedure

Rispetto alle precedenti istruzioni del 7 novembre 1984, la circolare stabilisce che anche in queste ipotesi il caso debba essere segnalato secondo l’attuale procedura meccanizzata per le rendite al Servizio meccanizzazione, con le eccezioni espressamente previste nel testo. L’intervento mira a coordinare la gestione del capitale con la cessazione della rendita per morte del titolare.

Determinazione della data di riferimento del valore capitale

La circolare distingue tre situazioni principali.

1. Decesso dopo l’ultimo procedimento revisionale

Se il decesso del reddituario avviene dopo l’ultimo procedimento revisionale, la data di riferimento del calcolo coincide con quella indicata dalle istruzioni richiamate dalla circolare (circolare n. 98/1975), vale a dire la data di cessazione della rendita riportata sul mod. 1/S M Prest. in applicazione della circolare n. 63/1975 e del Notiziario n. 11/1974.

  • In caso di peggioramento dei postumi rilevato in revisione, la data è il primo mese successivo alla domanda dell’assicurato o all’invito a visita inviato dall’Istituto.
  • In caso di miglioramento dei postumi, la data è il primo mese successivo alla comunicazione dell’esito conclusivo della revisione tramite mod. 1/SM Prest.
  • Se il decesso interviene prima della decorrenza del provvedimento di liquidazione in capitale, la data di riferimento diventa comunque quella del decesso, anche se la visita non sia ancora stata notificata.

2. Decesso dopo la cristallizzazione della rendita

Se il decesso avviene dopo la cristallizzazione della rendita per scadenza dei termini dalla costituzione, ma senza che sia stato effettuato l’ultimo procedimento revisionale, la data di riferimento è quella di decorrenza della prima rata successiva alla comunicazione del provvedimento di liquidazione in capitale, sempre tramite mod. 1/S M Prest.

  • I termini di cristallizzazione indicati sono 13 anni + 210 giorni per gli infortuni.
  • I termini sono 16 anni + 210 giorni per le malattie professionali.
  • Se il decesso avviene dopo la scadenza di tali termini ma prima della comunicazione del provvedimento, la data di riferimento è la data del decesso.

3. Decesso a decennio/quindicennio maturato entro il triennio prescrizionale

Quando il decesso avviene a decennio o quindicennio maturato, entro il triennio prescrizionale successivo e senza che sia stato esperito l’ultimo procedimento revisionale, il medico deve verificare sulla base degli atti se ricorrono i presupposti dell’art. 75 del Testo Unico, ossia un danno permanente tra l’11% e il 15% ormai immodificabile.

  • Se le condizioni sono presenti, la rendita viene liquidata in capitale con riferimento alla data del decesso.
  • Ai superstiti deve essere inviata la comunicazione prevista e deve essere corrisposta la somma in eredità.
  • Se non è possibile un giudizio medico attendibile sull’immodificabilità dei postumi, la rendita cessa per morte senza liquidazione in capitale.

Esclusione della procedura di sospensione per la rivalutazione annuale

La circolare precisa che non può applicarsi la regola, usata nei casi ordinari di rivalutazione delle rendite, secondo cui i casi da capitalizzare segnalati dopo il rateo di aprile vengono tenuti sospesi e messi in pagamento dopo il 30 giugno, con aggiornamento al minimale in vigore dal 1° luglio. Tale modalità è esclusa perché il valore capitale non può essere riferito a una data successiva alla morte dell’assicurato e il calcolo deve basarsi sulla retribuzione vigente alla data del decesso.

Gestione dei casi in cui il decesso sia noto prima del 1° luglio

La circolare individua due ipotesi operative:

  • se la Sede ha già segnalato il caso al Servizio meccanizzazione per la capitalizzazione e apprende che il decesso è avvenuto prima del 1° luglio, deve azzerare telefonicamente l’importo, segnalare la cessazione della rendita per morte e richiedere un nuovo valore capitale riferito alla data del decesso;
  • se la Sede apprende il decesso prima di aver segnalato il caso per la capitalizzazione, deve comunicare al Servizio meccanizzazione la cessazione del caso per morte e chiedere il calcolo del valore capitale riferito alla data del decesso.

In tali situazioni il calcolo non segue la procedura meccanizzata ordinaria, ma va richiesto con lettera diretta alla Consulenza statistico-attuariale.

Dati da trasmettere per il calcolo fuori procedura

La richiesta alla Consulenza statistico-attuariale deve contenere i dati necessari all’individuazione del caso e al ricalcolo del capitale:

  • sede;
  • numero di codice;
  • cognome e nome dell’infortunato;
  • numero di rendita e controcodice gestione;
  • data di infortunio;
  • data di costituzione della rendita;
  • data di riferimento del calcolo, coincidente con la data del decesso;
  • grado di inabilità iniziale e finale;
  • data di nascita dell’infortunato;
  • specie e data di nascita degli aventi diritto alle quote integrative.

Modalità di pagamento del capitale e interessi

La somma da liquidare agli eredi deve essere corrisposta al netto dei ratei eventualmente pagati dopo la data di cessazione della rendita. Alla somma si aggiungono gli interessi legali, qualificati come interessi compensativi, calcolati per il periodo intercorrente tra la data di riferimento del calcolo e quella dell’effettivo pagamento. La circolare specifica che non è necessaria alcuna intimazione o messa in mora.

Casistiche dubbie

Le situazioni che presentino dubbi applicativi o perplessità devono essere sottoposte alla Direzione Generale - Servizio prestazioni assicurative, per la valutazione del caso.

Punti principali

Finalità e aggiornamento delle istruzioni operative

La circolare è emanata per disciplinare in modo chiaro e uniforme i casi in cui l’importo della rendita liquidata in capitale ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 1124/1965 debba essere devoluto in eredità a seguito del decesso del titolare. Viene modificata la precedente istruzione del 7 novembre 1984: anche in tali ipotesi il caso deve essere segnalato secondo l’attuale procedura meccanizzata per le rendite al Servizio meccanizzazione, salvo due fattispecie espressamente richiamate nel testo.

Criteri per la determinazione della data di riferimento del calcolo

La circolare distingue tre situazioni per individuare la data da assumere come riferimento per il calcolo del valore capitale. Se il decesso interviene dopo l’ultimo procedimento revisionale, si applica la data fissata dalle precedenti istruzioni richiamate, salvo che il decesso avvenga prima della decorrenza del provvedimento di liquidazione in capitale: in tal caso il riferimento diventa la data del decesso, anche se l’esito della visita non sia ancora stato notificato. Se il decesso avviene dopo la "cristallizzazione" della rendita per scadenza dei termini (13 anni + 210 giorni per gli infortuni e 16 anni + 210 giorni per le malattie professionali) e non è stato esperito l’ultimo procedimento revisionale, la data di riferimento è quella di decorrenza della prima rata successiva alla comunicazione del provvedimento di liquidazione in capitale; se il decesso avviene dopo la scadenza dei termini ma prima della comunicazione, si assume la data del decesso.

Decesso a decennio o quindicennio maturato entro il triennio prescrizionale

Quando il decesso avviene a decennio o quindicennio maturato, entro il successivo triennio prescrizionale e senza che sia stato esperito l’ultimo procedimento revisionale, il medico deve verificare dagli atti se sussistono i presupposti dell’articolo 75 del Testo Unico, cioè un danno permanente compreso tra l’11% e il 15% ormai immodificabile. Se tali condizioni risultano sussistenti, la rendita viene liquidata in capitale con riferimento alla data del decesso e la somma deve essere corrisposta agli aventi diritto in eredità, previa comunicazione con il modulo previsto. Se invece non è possibile formulare un giudizio medico attendibile sull’immodificabilità dei postumi, la rendita cessa per morte senza liquidazione in capitale.

Esclusione della sospensione per la rivalutazione annuale

La circolare precisa che la normale procedura che, nell’anno di rivalutazione delle rendite, consente di sospendere i casi da segnalare al Servizio meccanizzazione dopo il rateo di aprile per poi pagarli dopo il 30 giugno aggiornati al minimale in vigore dal 1° luglio, non è applicabile alle ipotesi trattate. Ciò perché il valore capitale non può essere riferito a una data successiva alla morte dell’assicurato e la base retributiva da assumere per il calcolo deve essere quella vigente alla data del decesso.

Gestione operativa dei casi con decesso prima del 1° luglio

La circolare prevede due ipotesi operative. Se la Sede ha già segnalato il caso al Servizio meccanizzazione per la capitalizzazione e viene a conoscenza del decesso prima del 1° luglio, deve azzerare telefonicamente il relativo importo, segnalare la cessazione della rendita per morte e chiedere un nuovo valore capitale riferito alla data del decesso. Se invece la Sede viene a conoscenza del decesso prima di aver segnalato il caso per la capitalizzazione, deve comunicare al Servizio meccanizzazione la cessazione del caso per morte e richiedere il calcolo del valore capitale riferito alla data del decesso.

Calcolo fuori procedura meccanizzata e dati da indicare

In entrambe le ipotesi di decesso prima del 1° luglio, il calcolo del valore capitale deve essere richiesto fuori della procedura meccanizzata per le rendite, mediante lettera diretta alla Consulenza statistico-attuariale. Nella richiesta devono essere indicati: sede, numero di codice, cognome e nome dell’infortunato, numero rendita e controcodice gestione, data di infortunio, data di costituzione della rendita, data di riferimento del calcolo (cioè la data della morte), grado di inabilità iniziale e finale, data di nascita dell’infortunato, specie e data di nascita degli aventi diritto alle quote integrative.

Importo da corrispondere e interessi legali

Il valore capitale deve essere corrisposto al netto dei ratei eventualmente erogati dopo la data di cessazione della rendita. Alla somma vanno aggiunti gli interessi legali, qualificati come interessi compensativi, per il periodo compreso tra il giorno di riferimento del calcolo e quello dell’effettivo saldo. La circolare precisa che tali interessi non presuppongono alcuna intimazione o messa in mora.

Gestione delle fattispecie dubbie

Eventuali casi che presentino profili di perplessità o incertezza devono essere sottoposti alla Direzione Generale - Servizio prestazioni assicurative.

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