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Circolare

Circolare INAIL n. 14 del 13 febbraio 1991

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli "assistenti contrari". Sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 02 marzo 1990.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 2 marzo 1990, che ha ampliato l'ambito soggettivo dell'assicurazione obbligatoria INAIL includendo i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati che svolgono funzioni di controllo sull'esecuzione di appalti con lavorazioni tutelate. Vengono fornite istruzioni operative su soggetti obbligati e assicurati, decorrenza della tutela, trattamento dei casi pregressi non definiti, istituzione e classificazione della posizione assicurativa, applicazione di tassi supplementari per rischi specifici e gestione tramite "conto Stato" quando il committente è un'amministrazione statale.

Assicurazione INAIL per gli "assistenti contrari" dopo la sentenza Corte Costituzionale n. 98/1990

Assicurazione INAIL degli "assistenti contrari" dopo la sentenza n. 98/1990

La circolare fornisce le istruzioni applicative conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 2 marzo 1990, che ha esteso la copertura assicurativa INAIL a particolari lavoratori dipendenti del committente impiegati nel controllo dell'esecuzione di appalti. L'intervento chiarisce l'ambito dei soggetti obbligati e assicurati, la decorrenza della tutela, il trattamento dei casi anteriori alla pubblicazione della sentenza e le modalità di gestione della posizione assicurativa.

Ambito di applicazione

Sono tenuti all'obbligo assicurativo i datori di lavoro, pubblici o privati, che agiscono come committenti di opere o servizi comportanti lavorazioni comprese nell'articolo 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e che inviano propri dipendenti presso l'appaltatore per controllare l'esecuzione dell'appalto. I lavoratori interessati sono i dipendenti del committente che, per conto di quest'ultimo, svolgono funzioni di controllo nel luogo in cui si svolgono le lavorazioni appaltate, purché tali lavorazioni rientrino tra quelle tutelate dal Testo Unico.

Decorrenza della disciplina e casi pregressi

La decorrenza dei rapporti assicurativi da istituire è fissata all'8 marzo 1990, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. La disciplina si applica anche ai rapporti non esauriti a tale data, con particolare riguardo:

  • ai casi verificatisi anteriormente all'8 marzo 1990 per i quali, a tale data, sia ancora in corso l'istruttoria o siano pendenti controversie amministrative o giudiziarie;
  • ai casi verificatisi prima dell'8 marzo 1990 già definiti negativamente, ma non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 112 del D.P.R. n. 1124/1965.

Quando tali fattispecie vengono ammesse all'indennizzo, la decorrenza del rapporto assicurativo retroagisce al 1° gennaio dell'anno in cui si è verificato l'infortunio o la malattia professionale.

Gestione dei rapporti assicurativi

Per ciascuna situazione interessata deve essere istituita una posizione assicurativa autonoma, classificata alla stessa voce di tariffa applicata alla lavorazione svolta dalla ditta appaltatrice oggetto del controllo. Se le funzioni di "assistente contrario" sono svolte da persone già assicurate dal datore di lavoro committente per l'attività da questo esercitata, le stesse devono essere trasferite nella nuova posizione assicurativa, la quale va classificata mediante ponderazione tra la voce di tariffa del committente e quella dell'attività controllata.

Tasso supplementare e gestione speciale

Qualora l'attività dell'appaltatore sia soggetta alla tutela contro il rischio di silicosi e asbestosi, alla nuova posizione assicurativa si applica il relativo tasso supplementare. Tale tasso è determinato in base al rapporto tra la retribuzione complessiva corrisposta all'assicurato e quella specifica erogata per le giornate di esposizione alla lavorazione morbigena. Se il committente è un'amministrazione statale, trova applicazione la speciale forma assicurativa della "gestione per conto".

Punti principali

Effetti della sentenza costituzionale

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 9, primo comma, del D.P.R. n. 1124/1965 nella parte in cui non ricomprende tra i datori di lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano persone, tra quelle indicate dall'articolo 4, in attività previste dall'articolo 1 del medesimo decreto, anche se svolte da altri. La circolare detta quindi le istruzioni per l'applicazione concreta della pronuncia agli "assistenti contrari".

Ambito di applicazione soggettivo

Sono tenuti all'obbligo assicurativo i datori di lavoro pubblici o privati che, come committenti di opere o servizi comportanti lavorazioni comprese nell'articolo 1 del D.P.R. n. 1124/1965, inviano propri dipendenti presso l'appaltatore per controllare l'esecuzione dell'appalto. Sono assicurati i dipendenti di tali datori di lavoro che svolgono, per loro conto, funzioni di controllo nel luogo in cui si svolgono le lavorazioni appaltate, purché queste rientrino tra quelle tutelate dal Testo Unico.

Decorrenza e casi pregressi

La decorrenza dei nuovi rapporti assicurativi è fissata all'8 marzo 1990, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale. La disciplina si applica anche ai rapporti non esauriti a tale data: rientrano quindi i casi anteriori all'8 marzo 1990 se l'istruttoria è ancora in corso o sono pendenti controversie amministrative o giudiziarie, nonché i casi già definiti negativamente ma non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 112 del Testo Unico. Per tali fattispecie, in caso di ammissione all'indennizzo, la decorrenza del rapporto assicurativo retroagisce al 1° gennaio dell'anno in cui si è verificato l'infortunio o la malattia professionale.

Posizione assicurativa e classificazione tariffaria

Le Sedi devono istituire sempre una posizione assicurativa autonoma per questi soggetti. La posizione va classificata alla stessa voce di tariffa applicata alla lavorazione svolta dalla ditta appaltatrice che gli assistenti sono incaricati di controllare. Se le funzioni sono svolte da persone già assicurate dal committente per l'attività da esso esercitata, occorre trasferirle nella nuova posizione assicurativa, che deve essere classificata tramite ponderazione tra la voce tariffaria del committente e quella dell'attività controllata.

Rischi particolari e gestione conto Stato

Se l'attività dell'appaltatore è soggetta alla tutela per silicosi e asbestosi, alla nuova posizione assicurativa va applicato il relativo tasso supplementare, determinato in base al rapporto tra la retribuzione complessiva dell'assicurato e quella specifica corrisposta per le giornate di esposizione alla lavorazione morbigena. Quando il committente è un'amministrazione statale, si applica la speciale forma assicurativa della gestione per conto.

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