Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 89 del 19-7-2006

Vengono fornite le istruzioni per la gestione dei Modelli 730 presentati dai pensionati e delle risultanze contabili dei Modelli 730 presentati dai pensionati ai CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità operative per l’assistenza fiscale 730/2006 resa dall’INPS ai pensionati e, per i dipendenti, la gestione individuale della dichiarazione. Definisce procedure di acquisizione, precompilazione, liquidazione, trasmissione telematica dei modelli 730 e 730-4, gestione dei conguagli a credito e a debito, casi di esclusione dall’elaborazione automatica e attività da svolgere in presenza di decesso, cessazione del rapporto o dati anomali. Sono inoltre indicati termini rilevanti, responsabilità delle sedi, modalità di invio delle buste 730-1 e 730-1 bis e regole di comunicazione con CAF e professionisti abilitati.

Assistenza fiscale 730/2006 per pensionati e dipendenti INPS: acquisizione, conguagli, trasmissione e gestione delle risultanze contabili

Modelli 730/2006, assistenza fiscale INPS e gestione dei conguagli

La circolare disciplina in modo unitario l’assistenza fiscale 730/2006 svolta dall’INPS per i pensionati, le modalità di trasmissione delle risultanze contabili da parte di CAF e professionisti abilitati, nonché le regole di abbinamento e di gestione dei conguagli sulle prestazioni erogate dall’Istituto. Vengono inoltre richiamati gli adempimenti operativi delle sedi, i termini di trasmissione e i casi particolari, con attenzione alle ipotesi di decesso, cessazione del rapporto di sostituzione e incongruenze anagrafiche o contributive.

Acquisizione dei modelli 730/2006 dei pensionati

L’INPS conferma per il 2006 l’effettuazione dell’assistenza diretta nei confronti dei propri sostituiti. Le sedi hanno acquisito i modelli 730/2006 presentati fino al 2 maggio 2006, avendo cura di evitare errori nella fase di immissione, poiché irregolarità o ritardi possono esporre l’Istituto a sanzioni.

L’acquisizione avviene tramite la procedura disponibile in Intranet, nel menu "Assicurato e Pensionato" e nella scelta "Assistenza Fiscale". La cancellazione delle dichiarazioni è consentita solo su richiesta scritta del dichiarante; non è invece ammessa su richiesta degli eredi.

Funzionalità della procedura e precompilazione automatica

L’applicazione consente:

  • la protocollazione automatica e in tempo reale delle dichiarazioni pervenute;
  • l’acquisizione delle dichiarazioni normali, congiunte e con tutore;
  • il monitoraggio dei modelli ricevuti e di quelli ancora non immessi nel sistema;
  • il rilascio all’interessato della ricevuta e di un prospetto con i dati compilati.

Per i contribuenti che nel 2005 avevano già fruito dell’assistenza fiscale INPS, la dichiarazione 730/2006 può essere agevolata da una precompilazione automatica dei seguenti dati:

  • quadro anagrafico, residenza e familiari a carico;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati dai quadri A e B del 730/2005;
  • redditi di lavoro e pensione erogati dall’INPS e relative ritenute dal CUD 2006;
  • oneri e spese rateizzati;
  • acconti trattenuti in sede di conguaglio dell’assistenza fiscale 2005;
  • crediti non rimborsati e ritenute sospese.

Per i pensionati, la precompilazione del quadro C utilizza i dati dei CUD elaborati nelle operazioni di rinnovo, senza tenere conto di eventuali rettifiche effettuate dalle sedi o dalle agenzie. La precompilazione è attivabile quadro per quadro tramite il bottone "precarica".

Elaborazioni centrali, prospetto di liquidazione e clausola di salvaguardia

Dopo l’acquisizione, tutte le attività successive — calcolo, elaborazione del prospetto di liquidazione, trasmissione dei dati e abbinamento con le prestazioni del contribuente — sono gestite con elaborazioni automatiche centrali a cadenza giornaliera.

I modelli 730 e 730-3 elaborati centralmente e abbinati a una prestazione INPS sono inviati direttamente agli interessati entro il 15 giugno 2006 tramite il sistema POSTEL, salvo stampa autonoma da parte della sede.

Nel prospetto di liquidazione viene applicata automaticamente la clausola di salvaguardia, attribuendo a ciascun contribuente il trattamento fiscale più favorevole tra la normativa vigente al 31 dicembre 2005, al 31 dicembre 2004 o al 31 dicembre 2002. Quando viene applicata la normativa del 2004 o del 2002, la casella "Applicazione della clausola di salvaguardia" del modello 730-3 indica l’anno della normativa utilizzata. Le sedi e le agenzie possono consultare anche i risultati di calcolo sviluppati con le diverse normative per agevolare la comunicazione con l’utenza.

Dichiarazioni integrative, correzioni e responsabilità dell’assistenza fiscale

Se il contribuente rileva errori a lui imputabili che producono un maggior rimborso o un minor debito, può presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre solo a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, anche se la prima dichiarazione è stata presentata al sostituto d’imposta.

Se l’errore determina invece un minor rimborso o un maggior debito, il contribuente deve regolarizzare la posizione con dichiarazione integrativa nei termini ordinari tramite modello Unico 2006, oppure, se tali termini sono scaduti, con il ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Resta fermo che i conguagli derivanti dal modello 730 originario devono comunque essere eseguiti. Gli errori attribuibili al soggetto che presta l’assistenza fiscale possono essere corretti mediante un nuovo modello 730-3 da comunicare al sostituto, se elaborato da CAF o professionista, in tempo utile per i conguagli entro il 31 dicembre 2006. In caso di ritardo nel versamento, sono dovuti gli interessi dello 0,40% mensile.

Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate e buste 730-1

La scadenza per l’invio telematico dei modelli 730/2006 all’Amministrazione finanziaria è fissata al 20 ottobre 2006 e l’adempimento avviene tramite Entratel, a cura della Direzione Centrale Sistemi Informativi. Le funzionalità di gestione e trasmissione delle sedi e delle agenzie restano disponibili fino al 30 settembre 2006.

Entro il 30 settembre 2006 il contribuente può anche comunicare al sostituto di non voler effettuare alcun versamento per la seconda o unica rata di acconto, oppure di voler effettuare un versamento inferiore a quello risultante dal 730.

Entro il 20 ottobre devono essere consegnate anche le buste chiuse contenenti i modelli 730-1 e 730-1 bis. Le buste vanno consegnate da parte delle sedi a un ufficio postale o a una banca convenzionata con la bolla di consegna, senza indicare i codici fiscali dei contribuenti. Devono essere raccolte in pacchi chiusi di massimo cento pezzi, numerati progressivamente e recanti la dicitura "Mod. 730-1 e 730-1 bis" e i dati del sostituto d’imposta; per l’INPS il domicilio fiscale coincide con l’indirizzo della Direzione Generale.

Tutte le attività di assistenza fiscale devono concludersi entro il 31 dicembre, poiché oltre tale data l’Istituto non può effettuare ulteriori versamenti.

Risultanze contabili 730-4 da CAF e professionisti abilitati

CAF-dipendenti e professionisti abilitati devono trasmettere all’INPS e all’INPDAP le risultanze contabili relative ai pensionati, ai fini dei conguagli a credito o a debito da operare in sede di ritenuta d’acconto. La trasmissione deve avvenire per via telematica; solo in caso di mole rilevante di dati è ammesso l’invio su supporto magnetico mediante nastri a cartuccia o a bobina.

Le strutture periferiche dell’INPS non possono ricevere direttamente i modelli 730-4/2006 e 730-4/2006 integrativo e devono restituirli immediatamente al CAF o al professionista che li abbia inviati. Le risultanze trasmesse sono registrate negli archivi centrali e abbinate alle prestazioni erogate dall’Istituto.

Per le operazioni di trasmissione, consultazione e monitoraggio dei file, i soggetti abilitati devono utilizzare il servizio dedicato sul sito INPS, accedendo a "Servizi On line" e poi a "Servizi in convenzione", riservato agli utenti autorizzati e dotati di certificato digitale valido.

Abbinamento delle risultanze con le prestazioni INPS

Le risultanze contabili sono abbinate alle prestazioni per le quali l’INPS è sostituto d’imposta nel 2006. La ricerca della prestazione avviene, in ordine, negli archivi dei dipendenti, dei pensionati, dei percettori di prestazioni di sostegno al reddito e degli assegni divorzili su pensioni.

Nel caso di soggetto sia dipendente sia pensionato, prevale il rapporto di sostituzione come dipendente, salvo il part-time. I dipendenti che sanno di non percepire la retribuzione nel mese dei conguagli per cessazione del servizio o per altre cause devono comunicarlo al sostituto d’imposta, compresi coloro che hanno fruito dell’assistenza fiscale tramite CAF o professionista.

La circolare richiama inoltre la regola per cui, in caso di interruzione successiva del rapporto di sostituzione, il 730/2006 resta validamente presentato e non deve essere restituito al CAF o al professionista. Il sostituto deve eseguire il pagamento dei conguagli a credito o, se a debito, comunicare ai contribuenti gli importi residui da versare direttamente.

Il rimborso del credito va effettuato anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, aspettativa senza retribuzione o situazioni analoghe; non va invece effettuato in caso di decesso del contribuente.

Non è previsto l’abbinamento per le prestazioni per le quali l’INPS non è sostituto d’imposta o che sono esenti IRPEF, e precisamente: VOBANC, IOBANC, SOBANC, AS, PS e INVCIV.

Conguagli su pensioni: criteri generali, crediti, debiti e priorità

Per le posizioni pervenute entro il 30 giugno, i conguagli sono effettuati in occasione della rata di agosto 2006, così da consentire l’eventuale rateizzazione fino a un massimo di quattro rate.

I conguagli a credito e a debito sono trattati come un unico gruppo; la rateizzazione si applica, se richiesta, quando il conguaglio complessivo, al netto della seconda rata d’acconto, risulta a debito. Sulle mensilità successive ad agosto si applicano interessi pari allo 0,5% mensile.

Se l’importo della pensione è insufficiente a coprire il recupero, i conguagli non trattenuti vengono recuperati sulle mensilità successive con applicazione dell’interesse dello 0,4% mensile.

Quando vi sono solo conguagli a credito, o il saldo complessivo è a credito, il conguaglio viene elaborato sulla rata di agosto 2006 anche se il pagamento della pensione è già avvenuto in forma semestrale o annuale. Quando il saldo è a debito, il recupero avviene sulla rata di agosto fino a capienza e si estende al cumulo di tutte le pensioni del soggetto, incluse PS, AS e INVCIV, escludendo eventuali conguagli a credito non collegati con l’assistenza fiscale.

I conguagli a debito da assistenza fiscale hanno priorità inferiore rispetto ad altre trattenute o recuperi già operanti sulla pensione, come sostituzione Stato, rivalsa enti locali, recupero crediti, addizionali regionali e comunali 2005, recupero IRPEF e addizionali da rettifica CUD e analoghi importi.

Casi in cui i conguagli non sono gestiti automaticamente

La procedura automatizzata non opera in presenza di determinate situazioni, tra cui:

  • pensioni eliminate per decesso o altri motivi diversi dal trasferimento ad altra sede;
  • codice fiscale del dichiarante assente negli archivi o dati anagrafici non congrui/non validati;
  • contitolare scaduto prima della rata di conguaglio;
  • contitolare con pagamento scisso della quota di pensione;
  • beneficiario di assegno alimentare o divorzile;
  • pagamento della pensione localizzato presso un ufficio pagatore di sede.

In tali ipotesi, le sedi devono intervenire manualmente per definire l’assistenza fiscale in base alla situazione concreta. Se vi è una cedola disponibile o un pagamento localizzato in sede, ovvero un’interruzione del rapporto di sostituzione con obbligo di effettuare rimborsi, la sede esegue i conguagli, li segnala in procedura tramite la funzione "Gestione contabile saldi e acconti" e li comunica entro il giorno 5 del mese successivo al Polo integrato in materia fiscale e tributaria.

Se il mancato abbinamento dipende da dati interni errati, occorre sistemare la posizione in ARCA o inserire la nuova prestazione se vi è stato cambio del codice fiscale della pensione, ricordando di chiedere la validazione al Fisco e di verificare eventuali conguagli già effettuati con il precedente codice fiscale.

Se non è possibile completare l’assistenza fiscale, per decesso o interruzione del rapporto di sostituzione con importi complessivamente a debito, la sede deve disporre l’interruzione dell’assistenza fiscale, così che il contribuente o gli eredi possano adempiere direttamente con modello F24.

Decesso del pensionato, eredi e gestione del credito non rimborsato

In caso di decesso del pensionato, la sede non deve effettuare alcun conguaglio e deve attivare l’interruzione dell’assistenza fiscale per far emergere sul CUD il credito non rimborsato. Tale credito può essere utilizzato dagli eredi nella successiva dichiarazione, ai sensi dell’art. 65 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, oppure chiesto a rimborso all’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602.

Se nel modello 730 risultano incongruenze, gli eredi possono presentare il modello UNICO 2006 Persone Fisiche per integrare i redditi non dichiarati o evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati. Non sono ammesse richieste di restituzione del modello 730/2006 da parte degli eredi.

Nel caso di dichiarazione congiunta presentata dal de cuius come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria utilizzando i dati indicati dal sostituto nel modello 730-3. Il debito va versato tempestivamente; il credito potrà essere utilizzato nella dichiarazione successiva.

Eliminazione della pensione e chiusura delle posizioni

Quando una pensione sulla quale è stata operata l’assistenza fiscale viene eliminata, la sede deve verificare se i conguagli siano stati collocati in una rata successiva alla perdita del diritto. La procedura di eliminazione già rilasciata segnala la presenza di conguagli per assistenza fiscale e ne visualizza l’informazione, consentendo alla sede di gestire correttamente la posizione.

Mensilmente, una procedura centrale chiude le posizioni dei soggetti deceduti in base ai dati dell’Archivio pensioni e predispone le comunicazioni da inviare agli eredi.

Se il conguaglio è stato operato su una cedola dovuta al pensionato deceduto ma non riscossa, esso si considera comunque effettuato se a debito e la rata sarà pagata al netto in occasione dei ratei maturati e non riscossi in favore degli eredi. Se invece si tratta di un importo a credito e non vi è richiesta di ratei maturati e non riscossi, il credito d’imposta già messo in pagamento ma non riscosso deve essere restituito al Fisco dall’INPS; tale situazione e l’importo da versare devono essere tempestivamente comunicati al Polo integrato in materia fiscale e tributaria.

Consultazione dei dati e informazioni ai pensionati

I conguagli operati sulla rata di agosto e, se previsto, sulle rate successive, sono memorizzati in GP8MD50 con i codici indicati nell’allegato 5. Quando i conguagli a debito sono recuperati su più pensioni a pagamento unificato, su ciascuna pensione viene registrata la quota recuperata.

I pensionati ricevono dall’ente pagatore la comunicazione della composizione del pagamento, e le sedi devono informare i CAF e i professionisti abilitati sulle modalità di esecuzione dei conguagli. La circolare ribadisce la necessità di massima attenzione in tutte le fasi di acquisizione e gestione, sia per garantire tempestività sia per prevenire sanzioni a carico dell’Istituto.

Gestione individuale del 730 da parte dei dipendenti INPS

Da quest’anno ogni dipendente in servizio dell’Istituto può accedere, in ambiente Intranet, alla gestione individuale della propria dichiarazione modello 730 tramite la sezione "Amministrazione del personale" e il servizio "Dipendenti – Modello 730".

Punti principali

Acquisizione dei modelli 730/2006 dei pensionati

L’INPS conferma per il 2006 l’assistenza diretta ai propri sostituiti. Le sedi hanno acquisito i modelli 730/2006 presentati fino al 2 maggio 2006, con particolare attenzione a evitare errori sanzionabili. La cancellazione delle dichiarazioni è ammessa solo su richiesta scritta del dichiarante e non può essere richiesta dagli eredi. L’acquisizione avviene tramite la procedura in Intranet nel menu "Assicurato e Pensionato" > "Assistenza Fiscale".

Funzioni di precompilazione e gestione centrale

La procedura consente protocollazione automatica, acquisizione delle dichiarazioni normali, congiunte e con tutore, monitoraggio dei modelli ricevuti e rilascio di ricevuta e prospetto compilato. Per chi aveva usufruito dell’assistenza fiscale INPS nel 2005, il modello è precompilato con dati anagrafici, residenza, familiari a carico, redditi di terreni e fabbricati, redditi di lavoro e pensione da CUD 2006, oneri rateizzati, acconti trattenuti, crediti non rimborsati e ritenute sospese. Le attività successive all’acquisizione sono gestite centralmente con elaborazioni giornaliere; i modelli 730 e 730-3 abbinati a prestazioni INPS sono inviati agli interessati entro il 15 giugno 2006 tramite POSTEL, salvo stampa autonoma della sede.

Clausola di salvaguardia e consultazione dei calcoli

Nel prospetto di liquidazione è applicata automaticamente la clausola di salvaguardia, scegliendo il trattamento fiscale più favorevole tra le norme vigenti al 31 dicembre 2005, 31 dicembre 2004 e 31 dicembre 2002. Se viene applicata la disciplina del 2004 o del 2002, la relativa annualità è indicata nel riquadro dedicato del modello 730-3. Le sedi e le agenzie possono consultare anche gli esiti di calcolo prodotti con le diverse normative per agevolare i rapporti con l’utenza.

Dichiarazioni integrative e correzioni

Se l’errore nella dichiarazione è imputabile al contribuente e comporta un maggior rimborso o un minor debito, questi può presentare dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre solo a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, anche se la prima dichiarazione è stata resa al sostituto. Se l’errore determina invece un minor rimborso o un maggior debito, il contribuente deve regolarizzare con dichiarazione integrativa nei termini ordinari tramite modello Unico 2006 o, se i termini sono scaduti, con ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Gli errori imputabili al soggetto che presta assistenza fiscale possono essere corretti con un nuovo 730-3 da comunicare al sostituto, purché in tempo utile per i conguagli entro il 31 dicembre 2006; in caso di ritardo nel versamento si applicano interessi dello 0,40% mensile.

Trasmissione telematica dei modelli e delle buste 730-1

L’invio telematico all’Amministrazione finanziaria dei modelli 730/2006 è fissato al 20 ottobre 2006 tramite Entratel e sarà curato dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi. Le funzioni di gestione e trasmissione delle sedi restano disponibili fino al 30 settembre 2006; entro tale data il contribuente può anche comunicare al sostituto di non voler effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto oppure di voler versare un importo inferiore. Entro il 20 ottobre devono essere consegnate anche le buste chiuse contenenti i modelli 730-1 e 730-1 bis, da recapitare a un ufficio postale o a una banca convenzionata con bolla di consegna, senza indicazione dei codici fiscali, in pacchi chiusi fino a cento pezzi numerati progressivamente e recanti la dicitura "Mod. 730-1 e 730-1 bis" e i dati del sostituto d’imposta.

Trasmissione delle risultanze contabili 730-4 da CAF e professionisti

I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati devono inviare all’INPS e all’INPDAP le comunicazioni con l’esito contabile delle dichiarazioni dei contribuenti pensionati, ai fini dei conguagli a credito o a debito. La trasmissione avviene via telematica; se i dati sono molti, è ammesso anche l’invio su supporto magnetico con nastri a cartuccia o a bobina. Nessuna struttura periferica INPS può ricevere direttamente i modelli 730-4/2006 e 730-4/2006 integrativo, che vanno restituiti immediatamente al CAF o al professionista che li ha inviati. Le risultanze telematiche sono registrate negli archivi centrali e abbinate alle prestazioni erogate dall’Istituto. Per trasmissione, consultazione e monitoraggio, gli intermediari devono usare il servizio dedicato sul sito INPS, nella sezione "Servizi On line" > "Servizi in convenzione", con certificato digitale valido.

Abbinamento delle risultanze contabili con le prestazioni INPS

Le risultanze contabili vengono abbinate alle prestazioni per cui l’INPS è sostituto d’imposta nel 2006, ricercando la prestazione in questo ordine: dipendenti, pensionati, percettori di prestazioni di sostegno al reddito, assegni divorzili su pensioni. Se il soggetto è sia dipendente sia pensionato, prevale il rapporto di sostituzione come dipendente, salvo il part-time. Il dipendente che sa di non ricevere la retribuzione nel mese dei conguagli per cessazione o altra causa deve informare il sostituto d’imposta. Rimane valida la dichiarazione dei lavoratori se, dopo la presentazione, si interrompe il rapporto di sostituzione; in tali casi la dichiarazione non deve essere restituita al CAF o al professionista. Sono rimborsati i crediti anche in caso di cessazione del rapporto o aspettativa senza retribuzione, mentre in caso di decesso il rimborso del credito non va effettuato. Non è previsto abbinamento per alcune prestazioni non soggette a sostituzione d’imposta o esenti IRPEF (VOBANC, IOBANC, SOBANC, AS, PS, INVCIV).

Gestione dei conguagli su pensioni

Per le posizioni pervenute entro il 30 giugno, i conguagli sono effettuati in occasione della rata di agosto 2006, consentendo eventualmente la rateizzazione fino a quattro rate. Conguagli a credito e a debito sono gestiti come un unico gruppo; la rateizzazione si applica se il conguaglio complessivo, al netto della seconda rata d’acconto, è a debito. Sulle rate successive ad agosto si applicano interessi dello 0,5% mensile. Se la pensione è insufficiente, i conguagli non recuperati sono trattenuti sulle mensilità successive con interesse dello 0,4% mensile. I conguagli a credito vengono elaborati sulla rata di agosto anche se la pensione è semestrale o annuale; quelli a debito sono trattenuti sulla rata di agosto fino a capienza e recuperati sul cumulo di tutte le pensioni del soggetto, incluse PS, AS e INVCIV, con priorità inferiore rispetto ad altri recuperi già gravanti sulla pensione.

Casi in cui la procedura automatizzata non opera e interventi delle sedi

Non vengono elaborati automaticamente i conguagli quando la pensione è eliminata per decesso o altri motivi, quando il codice fiscale o i dati anagrafici del dichiarante non sono congrui o validati, quando il contitolare è scaduto prima della rata, quando vi è pagamento scisso, assegno alimentare o divorzile, oppure quando il pagamento è localizzato presso un ufficio pagatore di sede. In tali casi le sedi devono definire l’assistenza fiscale secondo le situazioni di archivio: usare eventuale cedola disponibile e comunicare i conguagli al Polo integrato fiscale entro il giorno 5 del mese successivo; correggere eventuali dati errati in ARCA e chiedere la validazione al Fisco; oppure interrompere l’assistenza fiscale quando non sia possibile completarla, consentendo al contribuente o agli eredi di provvedere con F24.

Decesso del pensionato ed effetti sulle dichiarazioni

In caso di decesso del pensionato la sede non deve effettuare conguagli e deve interrompere l’assistenza fiscale per far emergere nel CUD il credito non rimborsato. Tale credito può essere utilizzato dagli eredi nella dichiarazione successiva, ai sensi dell’art. 65 del DPR 600/1973, oppure richiesto a rimborso all’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/1973. Se emergono incongruenze nel 730 presentato, gli eredi possono presentare il modello UNICO 2006 Persone Fisiche per integrare redditi non dichiarati o indicare oneri deducibili o detraibili non riportati. Non sono accettate richieste di restituzione del 730/2006 da parte degli eredi. Se la dichiarazione era congiunta e il dichiarante decede, il coniuge superstite deve separare la propria posizione e regolare tempestivamente il debito; il credito potrà essere utilizzato nella dichiarazione successiva.

Eliminazione della pensione e gestione delle posizioni chiuse

Al momento dell’eliminazione di una pensione sulla quale è stata operata l’assistenza fiscale, le sedi devono verificare che i conguagli non siano contenuti in una rata successiva alla perdita del diritto. La procedura di eliminazione già rilasciata verifica la presenza di conguagli e ne visualizza l’informazione. Mensilmente una procedura centrale chiude le posizioni dei soggetti deceduti sulla base dell’Archivio pensioni e predispone le comunicazioni agli eredi. Se il conguaglio è stato operato su una cedola del pensionato deceduto non riscossa, esso si considera comunque effettuato se a debito; se invece era a credito e non vi è richiesta di rate maturate e non riscosse, l’INPS deve restituire il credito al Fisco, informando tempestivamente il Polo integrato fiscale.

Consultazione dei dati e comunicazione ai pensionati

I conguagli operati sulla rata di agosto e, se previsto, sulle rate successive, sono memorizzati in GP8MD50 con i codici dell’allegato 5. Nei casi di recupero su più pensioni a pagamento unificato, su ciascuna pensione viene registrata la quota recuperata. I pensionati ricevono dall’ente pagatore la comunicazione della composizione del pagamento. Le sedi devono informare CAF e professionisti sulle modalità di gestione dei conguagli e assicurare la massima attenzione nell’acquisizione dei modelli 730/2006 e nella trasmissione telematica, per evitare anomalie e ritardi che possono comportare sanzioni a carico dell’Istituto.

Accesso dei dipendenti INPS alla gestione del proprio 730

Da quest’anno ogni dipendente INPS in servizio può accedere, tramite la sezione "Amministrazione del personale" in Intranet, alle funzionalità per la gestione individuale della dichiarazione modello 730 selezionando il servizio "Dipendenti – Modello 730".

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.