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Circolare

Circolare numero 90 del 24-7-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare coordina e chiarisce la disciplina del trattamento economico di trasferimento in Italia per il personale delle aree professionali, del personale ex art. 15 L. 88/1989, dei professionisti e dei dirigenti medici. Definisce i presupposti per il diritto al trattamento, la documentazione necessaria, le voci rimborsabili e l’indennità di trasferimento, inclusa la maggiorazione per sedi disagiate. Sono inoltre indicati i criteri per individuare le sedi disagiate, i casi particolari relativi ai coniugi dipendenti e ai cessati dal servizio, oltre alla decorrenza delle nuove disposizioni.

Trattamento di trasferimento in Italia del personale INPS ex art. 22 CCNL 14.02.2001

Trattamento di trasferimento in Italia del personale INPS ex art. 22 CCNL 14.02.2001

La circolare coordina la disciplina del trattamento economico di trasferimento in Italia per il personale delle aree professionali, per il personale di cui all’art. 15 L. 88/1989, per i professionisti e per i dirigenti medici. L’obiettivo è chiarire i criteri applicativi dell’art. 22 del CCNL 14.02.2001, con particolare riguardo ai presupposti di spettanza, alle modalità di domanda, ai rimborsi ammessi e alle maggiorazioni previste in caso di sedi disagiate.

Ambito di applicazione e condizioni per il diritto

Il trattamento economico è riconosciuto soltanto quando il trasferimento sia disposto d’ufficio. Non sono considerati validi, ai fini della spettanza, i trasferimenti richiesti dal dipendente, compresi quelli conseguenti a selezioni o bandi. È inoltre necessario che il dipendente abbia effettivamente cambiato residenza, intesa come dimora abituale, circostanza che deve essere documentata mediante autocertificazione di avvenuta richiesta di iscrizione anagrafica nel nuovo Comune.

Domanda e termini

Per ottenere il trattamento, il dipendente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio deve presentare domanda entro 6 mesi dalla data di assegnazione. La domanda va inoltrata esclusivamente alla competente Direzione regionale oppure, per i trasferimenti presso la Direzione Generale, alla Direzione centrale sviluppo e gestione risorse umane.

Voci riconosciute: viaggio, vitto, alloggio e trasporto effetti

A seguito della domanda, possono essere corrisposti:

  • il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio;
  • l’indennità di trasferta, limitatamente alla durata del viaggio, nella misura prevista dal punto 3 della circolare n. 113/2003;
  • l’indennità di trasferimento.

Il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio spetta anche alle persone di famiglia che seguono il dipendente nel trasferimento, purché risultino coniuge, figli, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado e abbiano richiesto il cambio di residenza, documentabile tramite autocertificazione dello stato di famiglia.

È inoltre riconosciuto il rimborso delle spese documentate per il trasporto degli effetti familiari (mobilio, bagaglio, ecc.) entro il limite di 40 quintali complessivi. Il rimborso è determinato in 0,15 euro per quintale/chilometro, più 12,15 euro per quintale per le spese di imballaggio. È possibile ottenere un’anticipazione della spesa, previo accordo con l’Amministrazione. Se il trasporto avviene con mezzi diversi da quelli ferroviari o marittimi, il dipendente deve esibire una specifica dichiarazione del vettore.

Indennità di trasferimento

L’indennità di trasferimento è calcolata sulla retribuzione individuale mensile, composta da:

  • retribuzione base mensile;
  • retribuzione individuale di anzianità;
  • altri assegni fissi e continuativi, tra cui stipendio (ass. garanzia 056, 077), stipendio (esper. profes.) e ass. pers. art. 38 6. contr.

L’importo varia in funzione della composizione del nucleo familiare e va da un minimo di 3 a un massimo di 6 mensilità. La circolare richiama la seguente logica applicativa:

  • dipendente con 1 familiare: 3 mensilità;
  • dipendente con 2 familiari: 4 mensilità;
  • dipendente con 3 o più familiari: 5 o 6 mensilità secondo la tabella richiamata.

Le mensilità spettanti al dipendente convivente con più familiari sono erogate sulla base dell’autocertificazione attestante le generalità delle persone risultanti dallo stato di famiglia e della relativa richiesta di cambio di residenza. Se il cambio di residenza dei familiari avviene successivamente al trasferimento, purché entro 3 anni dallo stesso, l’indennità di trasferimento è riferita alla retribuzione spettante alla data di decorrenza del trasferimento.

Sedi disagiate, maggiorazione e contributo per l’alloggio

Quando il trasferimento avviene in una sede considerata disagiata, l’indennità di trasferimento è maggiorata del 100%. La corresponsione della maggiorazione è comunque subordinata all’effettivo trasferimento della residenza. La maggiorazione non spetta se il dipendente trasferito o un altro componente del nucleo familiare risulta proprietario di un immobile ad uso abitativo nel comune in cui si trova la nuova sede di servizio.

La circolare definisce la sede “disagiata” sulla base di criteri articolati in tre parametri:

  • valori immobiliari in locazione;
  • valori qualitativi e quantitativi relativi all’attività produttiva della sede;
  • indice della qualità della vita delle province italiane.

Con punteggio complessivo pari o superiore a 80 la sede è considerata disagiata. Sulla base di tali criteri sono indicate come disagiate, e soggette ad aggiornamento annuale, le sedi di Genova, Imperia, Macerata, Pescara, Latina, Roma, Napoli, Pozzuoli, Benevento, Caserta, Aversa, Salerno, Campobasso, Isernia, Bari, Andria, Foggia, Catanzaro, Lamezia Terme, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Potenza, Catania, Palermo, Enna, Messina, Trapani e Oristano, nonché le eventuali Agenzie facenti capo alle sedi provinciali e subprovinciali elencate.

In tali circostanze, oltre alla maggiorazione dell’indennità di trasferimento, è riconosciuta per 3 anni, secondo preventive intese con il dipendente, una somma pari al 50% della spesa sostenuta e documentata per la locazione di un’abitazione non di lusso, rapportata alle esigenze del nucleo familiare. L’abitazione è considerata adeguata quando la superficie corrisponde a 20 mq per ciascun componente del nucleo familiare, aumentato di uno. La composizione del nucleo deve risultare da autocertificazione dello stato di famiglia.

Il rimborso della locazione è liquidabile mensilmente, previa presentazione del contratto registrato, e comprende anche gli oneri accessori connessi alla locazione, quali spese condominiali, spese di registrazione e maggiorazioni del canone per alloggi ammobiliati. Le somme erogate a titolo di rimborso delle spese di alloggio e quelle corrisposte a titolo di indennità sono soggette a contribuzione previdenziale e fiscale.

È inoltre previsto il rimborso dell’indennizzo per anticipata risoluzione di un contratto di locazione regolarmente registrato, qualora il dipendente lo abbia pagato a seguito del trasferimento.

Casi particolari: coniugi e personale cessato dal servizio

Nel caso di trasferimento, anche non contemporaneo, di due coniugi dipendenti dell’Istituto nella medesima sede di servizio, purché non separati legalmente o divorziati, spetta una sola indennità di prima sistemazione. Essa è attribuita nella misura prevista per il coniuge con qualifica più elevata; se i coniugi hanno pari qualifica, la liquidazione è ripartita al 50% tra marito e moglie.

Il trattamento economico spetta anche, entro 3 anni dalla cessazione dal servizio, al dipendente collocato a riposo per raggiunti limiti di età e alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio, nel caso di trasferimento della residenza dall’ultima sede di servizio o, se più favorevole, dall’ultima residenza, verso altra località del territorio nazionale. In tali ipotesi l’indennità di trasferimento è commisurata a 3 mensilità di retribuzione, mentre non è dovuta l’indennità di trasferta per il viaggio di trasferimento.

Decorrenza e copertura finanziaria

Le disposizioni della circolare si applicano dal 14 febbraio 2001. Le spese relative al trattamento di trasferimento trovano copertura nel capitolo di bilancio 10207, voce 01, con natura non obbligatoria.

Punti principali

Ambito e presupposti del trattamento

Il trattamento economico di trasferimento è riconosciuto in base all’art. 22 del CCNL 14.02.2001, che ha modificato la disciplina previgente. Spetta solo in caso di trasferimento d’ufficio e non per trasferimenti richiesti dal dipendente, compresi quelli connessi a selezioni o bandi. È inoltre necessario il cambio di residenza, da intendersi come mutamento della dimora abituale, documentato mediante autocertificazione di avvenuta richiesta di iscrizione anagrafica nel nuovo Comune.

Domanda e spese rimborsabili

Il dipendente trasferito per motivi organizzativi o di servizio deve presentare domanda entro 6 mesi dalla data di assegnazione, esclusivamente alla competente Direzione regionale o alla Direzione centrale sviluppo e gestione risorse umane per i trasferimenti presso la Direzione Generale. A seguito della domanda possono essere riconosciuti: rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio; indennità di trasferta per la sola durata del viaggio; indennità di trasferimento.

Rimborso di viaggio, vitto, alloggio e trasporto effetti

Il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio spetta al dipendente trasferito e alle persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento, purché abbiano richiesto il cambio di residenza e ciò sia documentabile con autocertificazione dello stato di famiglia. È previsto anche il rimborso del trasporto degli effetti familiari (mobilio, bagaglio, ecc.) entro il limite di 40 quintali complessivi, nella misura di 0,15 euro per quintale/chilometro più 12,15 euro per quintale per le spese di imballaggio. È ammessa, d’intesa con l’Amministrazione, un’anticipazione della spesa; se il trasporto avviene con mezzi diversi da ferroviari o marittimi, deve essere prodotta specifica dichiarazione del vettore.

Indennità di trasferimento e calcolo

L’indennità di trasferimento è calcolata sulla retribuzione individuale mensile, composta da retribuzione base mensile, retribuzione individuale di anzianità e altri assegni fissi e continuativi indicati dalla circolare. L’importo varia in funzione del nucleo familiare da un minimo di 3 a un massimo di 6 mensilità: dipendente con 1 familiare, 3 mensilità; con 2 familiari, 4 mensilità; con 3 o più familiari, 5 o 6 mensilità secondo la tabella richiamata. Le mensilità spettanti sono liquidate sulla base dell’autocertificazione sullo stato di famiglia e sulla richiesta di cambio di residenza dei familiari.

Effetti del cambio di residenza dei familiari

Se il cambio di residenza dei familiari avviene dopo il trasferimento ma entro tre anni dallo stesso, l’indennità di trasferimento è riferita alla retribuzione spettante alla data di decorrenza del trasferimento. La corresponsione resta comunque subordinata all’effettivo trasferimento della residenza.

Sedi disagiate e maggiorazioni

Per i trasferimenti in sedi considerate disagiate l’indennità di trasferimento è maggiorata del 100%. La maggiorazione non spetta se il dipendente trasferito o un altro componente del nucleo familiare è proprietario di un immobile ad uso abitativo nel comune della nuova sede di servizio. La qualifica di sede disagiata deriva da un sistema di punteggi basato su valori immobiliari di locazione, indicatori dell’attività produttiva della sede e indice della qualità della vita delle province; con punteggio complessivo pari o superiore a 80 la sede è considerata disagiata.

Elenco delle sedi disagiate e contributo per l’alloggio

Sono indicate come sedi disagiate Genova, Imperia, Macerata, Pescara, Latina, Roma, Napoli, Pozzuoli, Benevento, Caserta, Aversa, Salerno, Campobasso, Isernia, Bari, Andria, Foggia, Catanzaro, Lamezia Terme, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Potenza, Catania, Palermo, Enna, Messina, Trapani e Oristano, oltre alle eventuali Agenzie facenti capo a tali sedi provinciali e subprovinciali. In tali casi, oltre alla maggiorazione dell’indennità di trasferimento, per tre anni può essere riconosciuta una somma pari al 50% della spesa sostenuta e documentata per la locazione di un’abitazione non di lusso, adeguata alle esigenze del nucleo familiare, previa intesa con il dipendente.

Regole sul rimborso dell’abitazione

L’abitazione è considerata adeguata quando la superficie corrisponde a 20 mq per ciascun componente del nucleo familiare, aumentato di uno. Il rimborso della locazione, liquidabile mensilmente previa presentazione del contratto registrato, include anche gli oneri accessori connessi, quali spese condominiali, spese di registrazione e maggiorazioni per alloggi ammobiliati. Le somme erogate a titolo di rimborso spese di alloggio e quelle corrisposte come indennità sono soggette a contribuzione previdenziale e fiscale. È inoltre previsto il rimborso dell’indennizzo per anticipata risoluzione di un contratto di locazione regolarmente registrato, se pagato dal dipendente per effetto del trasferimento.

Casi particolari: coniugi dipendenti e cessazione dal servizio

Nel caso di trasferimento, anche non contemporaneo, nella stessa sede di servizio di due coniugi dipendenti dell’Istituto, non separati legalmente o divorziati, spetta una sola indennità di prima sistemazione, nella misura relativa al coniuge con qualifica più elevata; in caso di pari qualifica, l’importo è ripartito al 50% tra marito e moglie. Il trattamento spetta anche, entro tre anni dalla cessazione dal servizio, al dipendente collocato a riposo per limiti di età e alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio, se trasferiscono la residenza verso altra località in Italia dall’ultima sede di servizio o, se più favorevole, dall’ultima residenza. In tali ipotesi l’indennità di trasferimento è pari a tre mensilità di retribuzione e non è corrisposta l’indennità di trasferta per il viaggio.

Decorrenza e copertura finanziaria

Le disposizioni si applicano a decorrere dal 14 febbraio 2001. Tutte le spese relative al trattamento di trasferimento trovano capienza nel capitolo di bilancio 10207, voce 01, avente natura non obbligatoria.

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