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Circolare

Circolare numero 88 del 11-7-2006

1. Premessa 2. Il nuovo modello di denuncia aziendale (D.A.) 3. La struttura del modello 4. I quadri del modello 5. Delega 6. Utilizzo del modello 7. Adempimenti delle Sedi

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le innovazioni introdotte dalla legge n. 81/2006 in materia di adempimenti delle aziende agricole, con particolare riferimento all’obbligo di presentazione telematica della denuncia aziendale. Viene presentato il nuovo modello predisposto dall’INPS, la sua struttura in 17 quadri, le principali novità informative e operative, nonché le regole di utilizzo per aziende di nuova costituzione e per quelle già esistenti al 30 giugno 2006. Sono inoltre indicate le fasi sperimentale ed effettiva della trasmissione telematica e i relativi adempimenti delle Sedi.

Nuovo modello telematico di denuncia aziendale per le aziende agricole

Nuovo modello telematico di denuncia aziendale per le aziende agricole

La circolare illustra l’attuazione delle novità introdotte dalla legge n. 81 dell’11 marzo 2006 in materia di adempimenti delle aziende agricole che assumono manodopera. In particolare, viene presentato il nuovo modello di denuncia aziendale predisposto dall’INPS, destinato a sostituire progressivamente la precedente modulistica e a costituire la base per la gestione telematica degli adempimenti contributivi e amministrativi.

Quadro normativo e obiettivi dell’intervento

La legge n. 81/2006, di conversione del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, prevede l’obbligo della presentazione esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti abilitati ex art. 1 L. 12/79 e gli altri soggetti autorizzati alla gestione del personale agricolo, della denuncia aziendale ex art. 5 D.Lgs. n. 375/1993, della comunicazione di assunzione ex art. 9-ter L. n. 608/1996 e della dichiarazione trimestrale di manodopera ex art. 6 D.Lgs. n. 375/1993.

La circolare si concentra soprattutto sui commi 7 e 8 dell’art. 01: entro il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole in attività devono ripresentare telematicamente la denuncia aziendale; dal 1° luglio 2006 la denuncia deve essere trasmessa via internet su apposito modello INPS. Per i datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato è richiesto anche di indicare il tipo di coltura praticato o l’allevamento condotto e il presunto fabbisogno di manodopera.

Finalità del nuovo modello

Il nuovo modello si inserisce nel più ampio processo di revisione dell’accertamento della contribuzione obbligatoria e delle giornate lavorative in agricoltura, in coerenza con il processo di modernizzazione del settore agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura. Il modello è stato arricchito di informazioni rispetto alla precedente versione, ma è strutturato in modo da ridurre gli adempimenti inutili: ciascun dichiarante compila soltanto i quadri che riguardano la propria realtà aziendale.

Le informazioni fornite assumono la forma di dati autocertificati, controllabili dalla Sede. Alcuni dati sono inoltre funzionali all’attribuzione del "tipo ditta", utile per il corretto assoggettamento all’obbligo contributivo e per prevenire contenziosi, in particolare in relazione alla dichiarazione di manodopera mediante DMAG-UNICO.

Innovazioni principali

Tra gli elementi di maggiore rilievo la circolare evidenzia:

  • la trasmissione telematica dei dati tramite internet;
  • l’introduzione del CIDA (Codice Identificativo Denuncia Aziendale), assegnato automaticamente dalla procedura dopo l’invio della denuncia aziendale, quale identificativo univoco dell’azienda;
  • l’utilizzo del CIDA anche per i registri d’impresa e per il modello DMAG-UNICO.

In allegato alla circolare vengono forniti il manuale di compilazione e il fac-simile del modello; le istruzioni saranno rese disponibili anche su INTRANET per le Sedi e su INTERNET per gli utenti.

Struttura del modello

Il modello è articolato in 17 quadri. All’inizio di ogni pagina successiva alla prima è riportato automaticamente il CIDA. In chiusura è prevista anche la delega alla riscossione dei contributi associativi di cui alla legge n. 334/1968.

La circolare riepiloga le funzioni dei principali quadri:

  • Quadro A – Denuncia: frontespizio con codice azienda, codice fiscale dell’azienda e data della causa della denuncia (inizio attività, variazione, sospensione, cessazione).
  • Quadro B – Anagrafica azienda: dati del titolare in forma individuale o societaria, con codifica ISTAT di provincia e comune di residenza, indirizzo e-mail, campo per le agenzie di somministrazione lavoro e quadri B1/B2 per domicilio fiscale e indirizzo diversi da quelli anagrafici.
  • Quadro C – Centro aziendale: consente di indicare il centro aziendale quando più fondi nella stessa provincia sono organizzati come unica azienda; è richiamata la circolare n. 55 del 4 marzo 1999.
  • Quadro D – Accentramento: disciplina l’accentramento contributivo di aziende operanti in province diverse.
  • Quadro E – Dichiarazioni integrative: contiene informazioni integrative utili all’autocertificazione e all’inquadramento del tipo ditta; tra le novità figura il fabbisogno aziendale in giornate lavorative per le aziende sorte dal 1° luglio 2006 che assumono solo OTD, con verifica demandata all’INPS; è presente anche la casella "impresa senza terra".
  • Quadri F, G, H – Terreni, allevamenti, macchine agricole: raccolgono la consistenza aziendale, con nuove indicazioni su codici ISTAT dei fondi, zona tariffaria, decorrenze e percentuali di possesso, codice fiscale del proprietario se diverso dal dichiarante e superficie disponibile; se il dichiarante non è proprietario, vanno indicati anche i riferimenti contrattuali del possesso.
  • Quadro L – Agenzie somministrazione lavoro: riservato alle sole agenzie abilitate, per il controllo del possesso dell’autorizzazione.
  • Quadri M, N, O – Società, aziende diretto-coltivatrici, cooperative e consorzi: consentono il corretto inquadramento delle forme societarie e l’individuazione di soggetti con diritto a specifiche agevolazioni, compresi gli esoneri per calamità; il quadro N è funzionale anche all’attribuzione del tipo ditta CD/CM per la contribuzione differenziata.
  • Quadro P – Imprese senza terra: riguarda imprese normalmente collocate in altri settori ma assoggettate, per specifiche operazioni, alla contribuzione agricola unificata; sono richiamati esempi come grossisti ortofrutticoli e aziende di manutenzione del verde.
  • Quadro Q – Aziende che assumono lavoratori addetti a particolari attività: dedicato ai soggetti di cui alla legge 92/79.
  • Quadro R – Gestione del registro d’impresa e soggetti ex art. 1 L. 12/79: richiede informazioni sulle modalità di tenuta dei registri d’impresa e sugli eventuali sistemi equipollenti o di stampa laser, oltre ai dati dei soggetti delegati.
  • Quadro S – Dichiarazione di responsabilità: attesta la veridicità dei dati e l’impegno a rinnovare la denuncia in caso di variazioni.
  • Quadro T – Riservato all’ufficio: dedicato alle Sedi, con contenuto rinviato a successivo messaggio.

Utilizzo del modello per nuove aziende e aziende già esistenti

Per le aziende di nuova costituzione che trasmettono il modello dal 1° luglio 2006 è richiesta la compilazione integrale del nuovo modello per i quadri pertinenti. Tuttavia, fino al completamento della sperimentazione telematica, tali aziende devono compilare e presentare il modello cartaceo attualmente in uso, impegnandosi a ripresentarlo telematicamente, con eventuali integrazioni, non appena disponibile la procedura.

Per le aziende già in attività al 30 giugno 2006, tenute alla ripresentazione della denuncia aziendale, l’obbligo è limitato ai quadri A, B, C, F, G, H e parzialmente E, mentre nei quadri F e G non è richiesta l’indicazione dei dati contrattuali.

Termini e fasi di attuazione

La circolare distingue tre momenti temporali:

  • il termine ordinario di 30 giorni dall’inizio dell’attività per le nuove aziende e per le variazioni significative, da comunicare ancora con il vecchio modello cartaceo;
  • la fase sperimentale dal 1° luglio 2006 al 31 ottobre 2006, durante la quale la ripresentazione telematica delle denunce aziendali riguarda sia le imprese già esistenti sia quelle di nuova costituzione;
  • la fase di effettiva trasmissione telematica dal 1° novembre 2006.

Adempimenti delle Sedi

Le Sedi devono tenere in evidenza le denunce di nuova iscrizione e di variazione presentate nel periodo di sperimentazione, in attesa di successive istruzioni. I dati monitorati devono essere raccolti in una rilevazione statistica da trasmettere, entro il 15 novembre 2006, tramite le Sedi Regionali, al Progetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento dell’Area Agricola.

La rilevazione deve riportare:

  • il tipo di denuncia aziendale (nuova iscrizione o variazione);
  • il codice fiscale dell’azienda;
  • la data di inizio attività o di variazione.

La circolare, infine, è sottoscritta dal Direttore Generale Crecco e richiama gli allegati al testo.

Punti principali

Obbligo di denuncia aziendale telematica

La legge n. 81 dell’11 marzo 2006 impone alle aziende agricole assuntrici di manodopera la presentazione esclusivamente telematica della denuncia aziendale, della comunicazione di assunzione e della dichiarazione trimestrale di manodopera, anche tramite i soggetti abilitati ex art. 1 L. 12/79 e altri soggetti autorizzati. In particolare, il comma 7 dell’art. 01 stabilisce che entro il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole in attività devono ripresentare telematicamente la denuncia aziendale, mentre il comma 8 dispone che dal 1° luglio 2006 la denuncia ex art. 5 D.Lgs. n. 375/1993 debba essere trasmessa via internet su modello INPS.

Nuovo modello di denuncia aziendale

La circolare rilascia il nuovo modello di denuncia aziendale, concepito nell’ambito del processo di revisione dell’accertamento contributivo e delle giornate lavorative in agricoltura. Il modello è stato arricchito di informazioni rispetto alla versione precedente, ma prevede anche uno snellimento degli adempimenti, poiché il dichiarante compila solo i quadri pertinenti alla propria posizione e i dati hanno natura di autocertificazione verificabile dalla Sede. Il modello recepisce inoltre l’introduzione dello IAP, la classificazione delle società e cooperative, e le esigenze connesse alla modernizzazione dei settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura.

CIDA e trasmissione via internet

Tra le novità più rilevanti vi è la trasmissione telematica dei dati tramite internet e l’introduzione del CIDA (Codice Identificativo Denuncia Aziendale), attribuito automaticamente dalla procedura dopo l’invio della denuncia. Il CIDA costituisce l’identificativo univoco dell’azienda e deve essere utilizzato anche per la trasmissione dei registri d’impresa e del modello DMAG-UNICO.

Struttura del modello e quadri principali

Il modello è articolato in 17 quadri, ciascuno contrassegnato da una lettera. Il quadro A contiene i dati essenziali della denuncia; il quadro B riguarda l’anagrafica aziendale e include anche i dati delle agenzie di somministrazione lavoro; il quadro C disciplina il centro aziendale; il quadro D l’accentramento contributivo; il quadro E le dichiarazioni integrative; i quadri F, G e H riguardano terreni, allevamenti e macchine agricole; il quadro L è riservato alle agenzie di somministrazione; i quadri M, N e O alle società, aziende diretto-coltivatrici, cooperative e consorzi; il quadro P alle imprese senza terra; il quadro Q alle aziende che assumono lavoratori addetti a particolari attività; il quadro R alla gestione del registro d’impresa e ai soggetti ex art. 1 L. 12/79; il quadro S alla dichiarazione di responsabilità; il quadro T resta riservato all’ufficio.

Regole di utilizzo per nuove aziende e aziende già esistenti

Per le aziende di nuova costituzione che trasmettono il modello dal 1° luglio 2006 è richiesta la compilazione integrale del nuovo modello, per i quadri di competenza; nelle more della sperimentazione telematica, esse devono comunque utilizzare il modello cartaceo in uso, con successiva ripresentazione telematica integrata dei nuovi dati. Per le aziende già in attività al 30 giugno 2006 l’obbligo riguarda invece solo alcuni quadri: A, B, C, F, G, H e parzialmente E, senza obbligo di indicare i dati contrattuali nei quadri F e G.

Termini, sperimentazione e regime a regime

Resta fermo il termine ordinario di 30 giorni dall’inizio dell’attività per le nuove aziende e per le variazioni significative, da comunicare temporaneamente con il vecchio modello cartaceo. Dal 1° luglio 2006 al 31 ottobre 2006 è prevista una fase sperimentale della ripresentazione telematica delle denunce aziendali, sia per le aziende già esistenti al 30 giugno 2006 sia per quelle di nuova costituzione. Dal 1° novembre 2006 inizia la trasmissione telematica effettiva.

Adempimenti delle Sedi

Le Sedi devono monitorare le denunce di nuova iscrizione e di variazione presentate nel periodo di sperimentazione e raccogliere i dati per una rilevazione statistica da inviare, entro il 15 novembre 2006, tramite le Sedi Regionali al Progetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento dell’Area Agricola. La statistica deve indicare il tipo di denuncia, il codice fiscale dell’azienda e la data di inizio attività o di variazione.

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