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Circolare

Circolare numero 87 del 3-7-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce gli orientamenti delle Sezioni Unite della Cassazione n. 20335 e n. 20336 del 2005 sul regime di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo per i prepensionamenti con decorrenza 1° gennaio 1995. L’INPS chiarisce che ai titolari di tali trattamenti si applica il regime di totale cumulabilità con il lavoro autonomo, poiché alla data del 31 dicembre 1994 avevano già raggiunto i requisiti contributivi minimi richiesti per la pensione di vecchiaia o anzianità. Di conseguenza devono essere rimborsate d’ufficio, nei limiti della prescrizione decennale, le somme trattenute per incumulabilità, salvo il caso di sentenza passata in giudicato negativa. Restano invariati i criteri sul cumulo con lavoro dipendente e i ricorsi amministrativi devono essere definiti in base ai nuovi criteri; per le cause pendenti si dovrà chiedere la cessazione della materia del contendere.

Prepensionamenti dal 1° gennaio 1995 e cumulo con redditi da lavoro autonomo

Prepensionamenti con decorrenza 1° gennaio 1995 e cumulo con redditi da lavoro autonomo

La circolare interviene a seguito delle sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 20335 e n. 20336 del 29 settembre 2005, per chiarire il regime di cumulo tra trattamenti pensionistici anticipati e redditi da lavoro autonomo. Il tema riguarda i prepensionamenti liquidati con decorrenza 1° gennaio 1995 in favore di dipendenti di aziende in crisi.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina viene ricondotta all’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall’articolo 11, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La norma transitoria prevede l’applicazione della previgente disciplina più favorevole ai lavoratori che, al 31 dicembre 1994, avessero raggiunto i requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia o di anzianità.

Orientamento precedentemente seguito dall’Istituto

L’INPS ricorda che, in coerenza con il tenore letterale della modifica normativa, con circolare n. 91 del 31 marzo 1995 aveva escluso i prepensionamenti con decorrenza 1° gennaio 1995 dall’area della deroga al regime di cumulo. Di conseguenza, tali trattamenti erano stati assoggettati alle regole generali previste per le pensioni di anzianità, con cumulabilità solo parziale rispetto ai redditi da lavoro autonomo. Successivamente, con messaggio n. 4656 del 29 luglio 1999, erano state sospese le iniziative di recupero delle somme ritenute incumulabili, su richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Principi affermati dalle Sezioni Unite

La Corte di Cassazione ha affrontato il contrasto giurisprudenziale chiarendo che il pensionamento anticipato va trattato, ai fini del cumulo con i redditi da lavoro autonomo, secondo le regole richiamate dalla disciplina delle pensioni di anzianità. La Corte osserva che la maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva viene concessa per il periodo necessario al raggiungimento dei 35 anni e che, al momento della decorrenza della pensione, la posizione previdenziale risulta già completata. Ne deriva che al 31 dicembre 1994 i requisiti minimi devono ritenersi già conseguiti e che i beneficiari del prepensionamento rientrano nella disposizione transitoria che consente il cumulo integrale con il lavoro autonomo.

Regime applicabile ai prepensionamenti con decorrenza 1° gennaio 1995

Alla luce delle sentenze, l’INPS stabilisce che ai titolari dei prepensionamenti di anzianità e di vecchiaia con decorrenza 1° gennaio 1995 si applica il regime di totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Pertanto:

  • devono essere rimborsate d’ufficio, entro i limiti della prescrizione decennale, le somme trattenute per incumulabilità;
  • il rimborso non opera quando sia intervenuta una sentenza negativa passata in giudicato;
  • in presenza di sentenza negativa, le somme restano dovute dal mese successivo a quello di deposito in cancelleria del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, sempre fatti salvi gli effetti della prescrizione decennale.

Ricorsi e contenzioso

La circolare dispone che i ricorsi amministrativi già pendenti debbano essere definiti in conformità ai nuovi criteri. Per le controversie giudiziarie in corso deve essere richiesta la cessazione della materia del contendere.

Limiti dell’intervento e istruzioni future

L’INPS precisa che nulla cambia per quanto riguarda il regime di cumulo con il lavoro dipendente. Le modalità operative applicative saranno oggetto di una successiva circolare.

Punti principali

Oggetto e ambito della circolare

La circolare riguarda i prepensionamenti con decorrenza 1° gennaio 1995 concessi a dipendenti di aziende in crisi e il relativo regime di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 20335 e n. 20336 del 2005.

Quadro normativo richiamato

La questione viene ricondotta all’interpretazione dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall’articolo 11, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La disposizione transitoria riconosce il regime previgente più favorevole ai lavoratori che, al 31 dicembre 1994, avevano raggiunto i requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia o anzianità.

Orientamento precedente dell’Istituto

In base alle istruzioni della circolare n. 91 del 31 marzo 1995, l’INPS aveva escluso l’applicazione della deroga ai prepensionamenti con decorrenza 1° gennaio 1995, applicando il regime generale del cumulo delle pensioni di anzianità con redditi da lavoro, con cumulabilità solo parziale rispetto al lavoro autonomo. Con messaggio n. 4656 del 29 luglio 1999 erano inoltre state sospese le iniziative di recupero delle somme ritenute incumulabili.

Principio affermato dalla Corte di Cassazione

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che i pensionamenti anticipati vadano equiparati, ai fini del cumulo con i redditi da lavoro, alle pensioni di anzianità. Poiché la maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva completa la posizione previdenziale fino al raggiungimento dei 35 anni, al 31 dicembre 1994 i beneficiari dei prepensionamenti avevano già conseguito i requisiti minimi richiesti e rientrano quindi nella disciplina transitoria che consente il cumulo integrale con il lavoro autonomo.

Nuovo regime applicabile ai prepensionamenti dal 1° gennaio 1995

Per i titolari di prepensionamento di anzianità e di vecchiaia con decorrenza 1° gennaio 1995 si applica il regime di totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo. L’INPS deve quindi rimborsare d’ufficio, entro il limite della prescrizione decennale, le somme trattenute per incumulabilità, salvo che sia intervenuta sentenza negativa passata in giudicato.

Contenzioso e ricorsi

Le somme restano dovute a partire dal mese successivo al deposito in cancelleria del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado nei casi in cui esista sentenza negativa, sempre nei limiti della prescrizione decennale. I ricorsi amministrativi devono essere definiti secondo i criteri indicati e, per le controversie giudiziarie pendenti, deve essere chiesta la cessazione della materia del contendere.

Rapporto con il lavoro dipendente e istruzioni operative

La circolare precisa che, per quanto riguarda il cumulo con il lavoro dipendente, nulla viene innovato. Le modalità operative saranno definite con una successiva circolare.

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