Sentenza n. 4154/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 242/2025, depositata e resa pubblica il 21.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 12175/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 242/2025, nella parte relativa all’attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 242/2025, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero, chiedendo l’accreditamento di 1.000 euro sulla carta del docente, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora. Il ricorso è stato corredato dalla copia asseverata della sentenza, dall’attestazione del passaggio in giudicato e dalla prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudicato era comprovato, che il titolo esecutivo era stato notificato il 10 febbraio 2025 e che il ricorso era stato proposto nel rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché l’inadempimento del Ministero risultava incontestato e non erano controversi né l’an né il quantum della pretesa, ha ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e di accreditarvi 1.000 euro. Per l’ulteriore caso di inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, assegnandogli un termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha invece respinto la domanda di astreinte, ritenendo manifestamente iniqua la condanna a un’ulteriore somma di denaro, poiché la carta del docente costituisce un contributo destinato all’aggiornamento e alla formazione e non un corrispettivo. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
art. 112, comma 2, lett. c)
Consente di agire in ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e)
Consente al giudice dell’ottemperanza di disporre una penalità di mora; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché ritenuta manifestamente iniqua.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni
Il ricorso in ottemperanza nei confronti di un’amministrazione pubblica è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento della carta del docente, qualificata dal TAR come contributo per aggiornamento e formazione e non come corrispettivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione, la produzione della copia del titolo, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della sua notificazione consente di verificare il presupposto formale dell’azione, incluso il rispetto del termine dilatorio previsto dalla legge.
- Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento né fornisce indicazioni sull’esecuzione e risultano incontestati l’an e il quantum della prestazione dovuta, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente l’adempimento, fissando un termine e indicando puntualmente le modalità esecutive.
- In caso di persistente inottemperanza all’ordine giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendone il termine per provvedere e consentendogli, se previsto, di delegare l’attività a un dirigente o funzionario dell’ufficio indicato.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione alla natura della prestazione dovuta, l’ulteriore condanna pecuniaria risulti manifestamente iniqua; in particolare, essa può essere esclusa quando la prestazione ha funzione di contributo per aggiornamento e formazione e non di corrispettivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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