Deliberazione n. 561 del 25/09/2025
Provvedimento del 25 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica il provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Google Italy s.r.l., Google LLC e Google Ireland a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite YouTube senza consenso. L’intervento è finalizzato a impedire la diffusione del materiale e a disporne, se acquisito in chiaro dalla piattaforma, la conservazione per fini probatori per dodici mesi con misure idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati.
Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Google Italy s.r.l., Google LLC e Google Ireland per impedire la diffusione su YouTube di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di provvedimento d’urgenza per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito su YouTube
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento adottato d’urgenza nei confronti di Google Italy s.r.l., Google LLC e Google Ireland, relativo a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy concernente materiale a contenuto sessualmente esplicito che la persona interessata riteneva destinato a rimanere privato e suscettibile di diffusione senza consenso tramite la piattaforma YouTube.
Quadro normativo richiamato
Nel provvedimento sono richiamati:
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza sulle segnalazioni relative al c.d. revenge porn e prevede una decisione entro quarantotto ore;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare un provvedimento d’urgenza per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo successiva ratifica.
Segnalazione e istruttoria
La persona interessata ha rappresentato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma YouTube. Il Garante ha dato atto della determinazione n. 346 del 22 settembre 2025, con cui il dirigente competente ha verificato la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata e ha disposto misure immediate di contenimento del rischio di diffusione.
Misure urgenti adottate
Con il provvedimento d’urgenza sono state imposte alle società destinatarie due prescrizioni principali:
- l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale segnalato, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità.
Esito finale
Il Garante, nella riunione del 25 settembre 2025, ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 346/2025 adottato dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Google Italy s.r.l., Google LLC e Google Ireland. Il testo non riporta una sanzione pecuniaria, ma esclusivamente misure preventive e conservative volte a evitare la diffusione del materiale e a preservarne l’eventuale valore probatorio.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato al Garante, ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, il fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite la piattaforma YouTube senza il proprio consenso. Il Garante richiama la propria competenza a decidere entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione.
Provvedimento d’urgenza del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 346 del 22 settembre 2025, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019.
Misure imposte ai gestori della piattaforma
Ai gestori della piattaforma sono state ingiunte misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 25 settembre 2025, ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 346/2025 adottato nei confronti di Google Italy s.r.l., Google LLC e Google Ireland.
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