Ordinanza n. 2996/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del “provvedimento definitivo di diniego” adottato in data 21.9.2024 dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del procedimento del Comune di Pianello del Lario relativo alla domanda di permesso di costruire presentata dalla ricorrente prot. n. 2717 del 5.7.2024, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo del permesso di costruire relativo all’istanza presentata il 5 luglio 2024
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento definitivo di diniego adottato il 21 settembre 2024 dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del procedimento del Comune, relativo alla domanda di permesso di costruire. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti i motivi specifici di illegittimità dedotti con il ricorso. Il TAR ha rilevato l’incompletezza della documentazione agli atti, in particolare l’assenza dell’istanza di permesso di costruire con i relativi allegati e della sezione C-C di raffronto, completa di quote, indicazione della sopraelevazione e misure, depositata dalla ricorrente il 6 settembre 2024 in riscontro alla richiesta comunale di integrazione documentale del 3 agosto 2024. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR, ritenendo necessaria un’integrazione istruttoria ai fini della decisione e considerata l’omessa costituzione del Comune, ha disposto che il Comune di Pianello del Lario depositi una dettagliata relazione sul procedimento relativo all’istanza di permesso di costruire e la copia integrale della documentazione depositata nel procedimento. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell’ordinanza, nel rispetto delle regole tecniche del processo amministrativo telematico previste dal D.P.C.S. n. 134 del 2020. La Segreteria provvederà alla comunicazione personale dell’ordinanza al Comune, non costituito. Il giudizio non è stato definito nel merito; è stata fissata per il prosieguo l’udienza pubblica dell’11 novembre 2026.
Norme richiamate
D.P.C.S. n. 134 del 2020
Le attività istruttorie e il deposito della relazione e della documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle regole tecniche del processo amministrativo telematico.
Massime di principio
- Quando la documentazione necessaria per decidere una controversia sull’impugnazione di un diniego di permesso di costruire è incompleta, il giudice amministrativo può disporre d’ufficio l’acquisizione della relazione dell’amministrazione e della copia integrale degli atti del procedimento.
- L’omessa costituzione dell’amministrazione resistente non impedisce al giudice amministrativo di ordinare direttamente a tale amministrazione gli adempimenti istruttori necessari per la decisione, disponendo la comunicazione personale dell’ordinanza.
- Gli adempimenti istruttori disposti dal giudice amministrativo devono essere eseguiti entro il termine assegnato e secondo le regole tecniche del processo amministrativo telematico.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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